Tutele crescenti: conciliazione più cara dopo il Decreto Dignità

9 Ottobre, 2018   |  

Il Decreto Dignità (D.L. 87/2018) ha esteso anche all’offerta conciliativa l’incremento del 50% delle tutele indennitarie crescenti nel caso di licenziamento illegittimo. In particolare, a decorrere dal 14 luglio 2018, sono aumentate da 4 a 6 le mensilità dell’indennità minima e da 24 a 36 quelle dell’indennità massima da corrispondere nel caso in cui il licenziamento di un lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti sia dichiarato illegittimo.

La legge di conversione del decreto (L. n. 96/2018) ha invece previsto, a decorrere dal 12 agosto 2018, l’aumento dell’indennità relativa all’offerta conciliativa in caso di declaratoria giudiziale di illegittimità di un licenziamento: in questo caso, la somma da offrire al lavoratore sale, da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità.

Procedura di conciliazione stragiudiziale

L’offerta di conciliazione in caso di licenziamento del lavoratore è una procedura contenuta che riguarda i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015. Tale offerta, introdotta dal Jobs Act con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, consiste quindi nella possibilità del datore di lavoro di offrire al lavoratore una somma che deve essere:

  • non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità per le aziende oltre i 15 dipendenti;
  • non inferiore a 1,5 e non superiore a 6 mensilità per le aziende sotto i 16 dipendenti.

La somma, così determinata, non è assoggettata a contribuzione previdenziale ed è esente da IRPEF. Se il lavoratore accetta l’offerta, il rapporto di lavoro cessa definitivamente e rinuncia ad impugnare il licenziamento.

Il luogo preposto per presentare l’offerta è una delle sedi protette individuate dalla legge:

  • Commissione provinciale di conciliazione;
  • Sede sindacale;
  • Organismi di certificazione;
  • Enti bilaterali, Province, se costituite le commissioni;
  • Direzioni del Lavoro;
  • Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro.

Una volta effettuata la proposta di conciliazione, il datore di lavoro deve procedere alla comunicazione di cessazione integrativa per via telematica, mediante il modello “Unilav_conciliazione”.



Fonte : Fiscal Focus