Tirocinio extracurriculare: cos’è, come funziona e quando si può attivare

14 Dicembre, 2021   |  

Il tirocinio extracurriculare si sostanzia in un periodo di formazione e orientamento direttamente nei luoghi di lavoro e di durata variabile; serve quindi ad ottenere un’esperienza concreta nel mondo del lavoro. In generale i tirocini rappresentano una forma di inserimento o reinserimento temporaneo nel mondo produttivo che non configura alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Esistono due categorie di tirocini:

  • Curriculari: previsti nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici come forme di alternanza scuola – lavoro;
  • Extra curriculari: finalizzati all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento / reinserimento lavorativo (tirocini formativi, stage, tirocinio post laurea, stage extracurriculare ecc.).

Tirocinio extracurriculare: chi sono i soggetti coinvolti
A differenza di quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato in cui si stipula un contratto tra azienda e dipendente, nel caso del tirocinio post laurea o post diploma è necessaria la sottoscrizione di un progetto formativo individuale ed il coinvolgimento di tre soggetti:

  • Tirocinante;
  • Promotore;
  • Soggetto ospitante.

Tirocinanti
I soggetti potenzialmente coinvolti come tirocinanti sono:

  • disoccupati;
  • beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;
  • lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • lavoratori in cerca di nuova occupazione;
  • disabili.

Soggetti promotori dei tirocini
Il soggetto promotore è colui che dà attuazione al tirocinio, definendone il progetto e monitorando la sua esecuzione.

Soggetti ospitanti
I soggetti ospitanti sono le realtà (aziendali e non) in cui viene realizzato il tirocinio.

A tutela della genuinità del rapporto, il quale non deve essere utilizzato per aggirare i paletti imposti dalla normativa rispetto all’assunzione di lavoratori subordinati, nonché a protezione del tirocinante, le strutture ospitanti devono possedere i seguenti requisiti (comunque integrabili dalle singole Regioni / Province autonome):

  • Essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Osservare la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili;
  • Non aver fatto ricorso a licenziamenti nella stessa unità operativa e nei dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio;
  • Non avere in corso procedure di CIGS o CIGD per attività equivalenti a quelle del tirocinio e nella stessa unità operativa (a meno che l’accordo con le organizzazioni sindacali non preveda una deroga in tal senso);
  • Senza procedure concorsuali in corso (eccezion fatta per gli accordi sindacali che consentono comunque l’attivazione del tirocinio);
  • Non deve trattarsi di un professionista abilitato o qualificato per l’esercizio di professioni regolamentate, il quale fa ricorso al tirocinio per lo svolgimento di attività tipiche o riservate esclusivamente alla professione.

In merito ai licenziamenti, sono ostativi all’avvio di un tirocinio:

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • Licenziamenti collettivi;
  • e infine licenziamenti per superamento del periodo di comporto, mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto o al termine del periodo di apprendistato.

Al contrario sono esclusi dal divieto:

  • Licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
  • Ipotesi previste da accordi sindacali.

Numero massimo tirocinanti
A garanzia di una corretta e profittevole realizzazione del tirocinio, le singole Regioni e Province autonome individuano il numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente nella singola unità operativa, comunque non superiori a:

  • 1, se i dipendenti a tempo indeterminato o a termine (esclusi gli apprendisti) sono pari o inferiori a 5;
  • 2, se il numero di lavoratori è compreso tra 6 e 20;
  • 10% dei dipendenti (esclusi gli apprendisti), per le realtà con più di 20 lavoratori a tempo indeterminato o a termine.

Sono comunque esclusi dai limiti numerici i tirocini attivati con soggetti disabili e svantaggiati.

Durata del tirocinio extra curricolare
I percorsi di tirocinio o stage extracurriculare devono rispettare una durata minima pari a 2 mesi (ridotti a 1 per i tirocini promossi dai servizi per l’impiego durante il periodo estivo) e non superiore (comprese proroghe e rinnovi) a:

  • 12 mesi nella generalità dei casi;
  • 24 mesi per i soggetti disabili.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione a fronte degli eventi maternità, infortunio, chiusura aziendale per almeno 15 giorni solari o malattia lunga, intendendosi come tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.

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Fonte : Lavoro e Diritti