TFR ai fondi pensione dal 1° luglio 2026: cosa cambia e come devono prepararsi le aziende

Dal 1° luglio 2026, per i nuovi assunti del settore privato, il termine per decidere la destinazione del TFR si riduce a 60 giorni dalla data di assunzione: il silenzio del lavoratore attiva l’adesione automatica al fondo pensione di riferimento. Sul piano operativo, la novità richiede un intervento immediato sulle procedure aziendali. Il datore di lavoro dovrà aggiornare la documentazione di assunzione, rivedere il modulo di scelta sulla destinazione del TFR e predisporre l’informativa da consegnare al lavoratore. Sarà, inoltre, necessario creare un sistema di alert per la scadenza dei 60 giorni, conservare la prova della consegna dell’informativa e della dichiarazione del lavoratore. Quali sono le altre accortezze da mettere in campo?
Dal 1° luglio 2026 la previdenza complementare non sarà più un adempimento da gestire “entro i 6 mesi” dall’assunzione, ma un passaggio da presidiare subito, insieme alla contrattualizzazione, alla consegna dell’informativa e all’apertura dei flussi paghe.
La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), intervenendo sul D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, riduce infatti da 6 mesi a 60 giorni il termine entro il quale il lavoratore dipendente del settore privato può scegliere la destinazione del TFR maturando. Decorso tale termine senza una dichiarazione espressa, opera il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
La novità, tuttavia, non si esaurisce nella riduzione del termine. Il nuovo silenzio-assenso produce effetti più incisivi rispetto al passato, perché comporta l’iscrizione alla forma pensionistica di riferimento e l’attivazione della contribuzione prevista dagli accordi applicabili, con decorrenza dalla data di assunzione. Per il datore di lavoro, dunque, il tema non è soltanto documentale, ma anche economico e organizzativo.

 

Sessanta giorni per scegliere
Nel regime ordinario previgente, il lavoratore aveva 6 mesi per decidere se mantenere il TFR secondo la disciplina dell’art. 2120 c.c., con accantonamento in azienda o, nei casi previsti, presso il fondo di tesoreria INPS, oppure se conferirlo a una forma pensionistica complementare.
Dal 1° luglio 2026, per i nuovi assunti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici, il termine si riduce a 60 giorni dalla data di assunzione. Resta invece applicabile il termine semestrale per i lavoratori assunti prima di tale data, ove non abbiano ancora espresso la scelta nei termini previgenti.
La distinzione temporale è fondamentale: il datore di lavoro dovrà gestire regimi diversi a seconda della data di instaurazione del rapporto. Per i rapporti avviati dal 1° luglio 2026, la scadenza dei 60 giorni dovrà essere monitorata in modo puntuale, preferibilmente tramite gestionale paghe o procedura interna automatizzata. Un’assunzione del 1° luglio 2026 porterà, ad esempio, alla scadenza del termine il 30 agosto 2026; un’assunzione del 15 luglio alla scadenza del 13 settembre.

Informativa e scelta del lavoratore
Il primo adempimento operativo consiste nella consegna di un’informativa chiara, completa e tracciabile, al fine di comunicare al lavoratore che la mancata scelta non lascia il TFR in una posizione neutra, ma determina il conferimento automatico alla previdenza complementare.
L’informativa, nuovo modello Tfr2, in merito alla quale si attendono le istruzioni Covip, dovrebbe indicare gli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, la forma pensionistica destinataria dell’eventuale adesione automatica, le opzioni disponibili e il termine entro cui effettuare la scelta.
In concreto, il lavoratore potrà scegliere di:
– mantenere il TFR in azienda secondo il regime ordinario ex art. 2120 Cod. civ., ove consentito;
– destinare il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo, dall’accordo territoriale o dall’accordo aziendale applicabile;
– indicare, nei casi consentiti, una diversa forma pensionistica complementare;
– non esprimere alcuna scelta, lasciando operare il meccanismo automatico.
La consegna dell’informativa deve essere documentabile: in caso di contestazione, il datore dovrà poter dimostrare formalmente la scelta del dipendente.

 

Il fondo di destinazione in caso di silenzio
Laddove il lavoratore non esprima alcuna scelta entro 60 giorni, il TFR maturando dovrà essere conferito alla forma pensionistica complementare collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, applicabili al rapporto di lavoro.
In presenza di più forme collettive di riferimento, la destinazione avviene verso quella alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diversa previsione degli accordi aziendali. Se invece manca una forma collettiva individuata dalla contrattazione, il TFR viene destinato alla forma residuale prevista dalla normativa. Dopo la soppressione di FondInps, tale funzione è stata attribuita, dal 1° ottobre 2020, al fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, fondo Cometa.

 

Il costo dell’adesione automatica
L’effetto economico della nuova disciplina è uno dei profili più delicati: in caso di adesione automatica, difatti, il lavoratore risulterà iscritto al fondo pensione con conferimento del TFR maturando e della contribuzione prevista dagli accordi applicabili, inclusa quella a carico del datore di lavoro, a partire dalla data di assunzione.
La decorrenza dalla data di assunzione comporterà, in caso di silenzio per 60 giorni, la ricostruzione dei flussi dovuti sin dall’inizio del rapporto, compreso l’obbligo di versamento al fondo pensione degli accrediti maturati. Il silenzio del lavoratore, pertanto, potrà trasformarsi in un costo contributivo strutturale per l’azienda, non limitato alla sola destinazione del TFR.
La disciplina su tale “contribuzione automatica” prevede una specifica eccezione: l’obbligo non opera qualora la retribuzione annua lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all’importo dell’assegno sociale. Resta comunque ferma la gestione del TFR maturando e della contribuzione datoriale eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva.

 

Il coordinamento con il fondo di tesoreria INPS
La riforma si innesta in un quadro che può complicarsi ulteriormente: la legge di Bilancio 2026 (art. 1 co. 203 L. n. 199/2025) è infatti intervenuta anche sul Fondo di Tesoreria INPS, modificando i criteri di individuazione dei datori di lavoro tenuti al versamento degli accantonamenti relativi al TFR, ai sensi dell’art. 1, co. 755 e ss., L. n. 296/2006.
È stato difatti ridefinito il requisito dimensionale per l’accesso all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, introducendo una soglia “dinamica”, destinata a variare nel tempo secondo un meccanismo progressivo:
– 60 dipendenti per gli anni 2026 e 2027;
– 50 dipendenti per il periodo 2028–2031;
– 40 dipendenti a decorrere dal 2032.
La regola di base resta comunque ferma: se il TFR maturando è destinato alla previdenza complementare, non confluisce nel Fondo di Tesoreria. Tuttavia, per il datore gli adempimenti si complicano, in quanto dovrà verificare correttamente la propria dimensione aziendale, alla luce delle nuove disposizioni, e coordinare tale verifica con la scelta espressa dal lavoratore o con l’eventuale adesione automatica.

 

Portabilità del contributo datoriale: decorrenza al 31 ottobre
Un ulteriore intervento della legge di bilancio 2026 riguarda la portabilità del contributo datoriale, attraverso la modifica dell’art. 14, co. 6, D.lgs. n. 252/2005.
Nello specifico, il legislatore ha previsto che, laddove il lavoratore, che abbia destinato il TFR a un fondo negoziale e benefici del contributo datoriale, decida di aderire ad un nuovo fondo pensione, non di categoria e non in accordo con l’azienda, oltre alla posizione individuale maturata, debba essere trasferito anche il diritto a percepire il contributo da parte dell’azienda. Questo, indipendentemente dal fondo di destinazione, che potrebbe essere anche un fondo aperto o un PIP.
La finalità è rafforzare la libertà di scelta del lavoratore che trasferisce la posizione individuale da una forma pensionistica a un’altra, evitando la perdita del contributo datoriale previsto dalla contrattazione.
Questa specifica novità, però, non entrerà in vigore il 1° luglio. L’art. 29, co.11-bis, del D.L. n. 19/2026, ha infatti rinviato al 31 ottobre 2026 l’applicazione della nuova disciplina sulla portabilità del contributo datoriale.
Per aziende e consulenti è quindi essenziale non sovrapporre le due decorrenze: dal 1° luglio si applicano le nuove regole sull’adesione automatica e sulla gestione del Tfr dei neoassunti; dal 31 ottobre si applicherà la disciplina sulla portabilità del contributo datoriale.

 

Che cosa fare entro il 1° luglio 2026
Sul piano operativo, la riforma richiede un intervento immediato sulle procedure aziendali. Il datore di lavoro dovrà aggiornare la documentazione di assunzione, rivedere il modulo di scelta sulla destinazione del TFR e predisporre l’informativa da consegnare al lavoratore alla luce delle istruzioni Covip che saranno pubblicate a breve, mappare i fondi pensione collegati ai CCNL applicati e allineare i flussi con il consulente del lavoro, il provider paghe e i fondi pensione interessati.
Sarà, inoltre, necessario creare un sistema di alert per la scadenza dei 60 giorni, conservare la prova della consegna dell’informativa e della dichiarazione del lavoratore, verificare la presenza di eventuali posizioni previdenziali pregresse e gestire correttamente i casi di silenzio.

Noemi Secci


18 Giugno 2026


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro