Taglio cuneo fiscale, novità decreto lavoro 2023 esonero aumenta al 6 o 7% da luglio

16 Maggio, 2023   |  

Il Decreto Lavoro innalza l’esonero sui contributi IVS al 6 o al 7% con considerevoli aumenti in busta paga da luglio a dicembre.

Il Decreto Lavoro 2023 innalza, dal 2 al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS ovvero per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti. L’esenzione è innalzata al 7 % se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. L’aumento comunque riguarda i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).

Taglio cuneo fiscale fino a giugno 2023: a chi spetta l’esonero e come funziona
Lo sgravio contributivo continua a spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

A quanto ammonta l’esonero contributivo?
Lo sgravio in parola è pari:

  • Al 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a patto che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di euro 2.692 mensili, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • Al 3% dei contributi IVS se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come sopra determinata, non eccede l’importo di 1.923,00 euro.

Riduzione dei contributi INPS al 2 o al 3%?
Come già precisato le soglie di retribuzione imponibile ai fini IVS rilevano non solo ai fini dell’applicabilità o meno della riduzione contributiva ma anche della sua entità. Di conseguenza, laddove la retribuzione imponibile:

  • Superi il limite di 2.692 euro mensili, non spetterà alcuna riduzione (pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio);
  • Superi il limite di 1.923 euro ma sia comunque inferiore a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva potrà essere, per il singolo mese, nella misura del 2%;
  • Non superi il limite di 1.923,00 la riduzione contributiva potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.

Come funziona per la quattordicesima mensilità
Come più volte sottolineato, lo sgravio opera nel rispetto di due massimali mensili (1.923,00 e 2.692,00 euro) da maggiorare, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Nel caso in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori alla tredicesima (è il caso della quattordicesima), nel mese di erogazione di quest’ultima la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nel caso in cui la retribuzione imponibile (costituita dalla somma del compenso mensile più la quattordicesima o i ratei della stessa) non ecceda i 2.692,00 euro.

Continua a leggere su https://www.lavoroediritti.com/leggi-e-prassi/taglio-cuneo-fiscale-novita



Fonte : Lavoro e Diritti