In presenza di un’attività di lavoro straordinaria svolta in maniera continuativa, il lavoratore può accordarsi con il datore di lavoro affinché gli venga garantita una somma mensile a titolo di straordinario forfettizzato. Qualora si voglia introdurre la forfettizzazione dello straordinario occorre però prestare la massima attenzione ai patti sottoscritti col lavoratore e alle modalità di computo delle ore di lavoro effettivamente prestate. Soprattutto anche al fine di evitare sanzioni e deflazionare eventuali controversie. Come deve essere stipulato l’accordo tra le parti? Quali sono gli elementi essenziali del patto di forfettizzazione?
Il lavoro straordinario, prestato oltre il normale orario di lavoro dedotto nel contratto individuale, talvolta assume une prevedibile periodicità e questa particolarità ha dei riflessi anche sulle sue modalità di gestione e computo: datore di lavoro e lavoratore possono, infatti, accordarsi sull’erogazione di una voce retributiva specifica che prende il nome di straordinario forfettizzato.
Questo specifico emolumento viene riconosciuto al dipendente, previa sua accettazione esplicita, per le ore svolte in eccedenza al normale orario di lavoro per un periodo continuativo nel tempo.
Limite massimo di lavoro straordinario
La normativa in vigore (D.Lgs. n. 66/2003) fissa il tetto massimo di lavoro straordinario a 48 ore alla settimana ma prevede delle esplicite eccezioni al ricorrere delle quali il lavoro straordinario può superare tale limite in presenza di:
– esigenze tecnico-produttive impossibili da fronteggiare attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
– casi di forza maggiore, ovvero in situazioni caratterizzate da una forza esterna, inevitabile ed inarrestabile, indipendente dalla coscienza e dalla volontà umana, cui non è estraneo il criterio dell’imprevedibilità;
– situazioni in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un danno alle persone o alla produzione;
– partecipazione ad eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, comunicati agli uffici competenti e alle rappresentanze sindacali aziendali.
Regole di computo del lavoro straordinario
Occorre preliminarmente tenere presente che, fino al raggiungimento delle 40 ore lavorative svolte nell’arco della settimana, non si parla di straordinario.
Per il lavoro straordinario i CCNL prevedono un compenso maggiorato rispetto alla normale retribuzione ordinaria spettante al lavoratore, a fronte della disponibilità del lavoratore a prestare la sua attività lavorativa in un limite orario superiore rispetto a quello previsto dal suo contratto di lavoro.
Nota bene
A tutela la salute e l’integrità psico-fisica del lavoratore è comunque stabilito un limite massimo di utilizzo dello straordinario, fissato a 250 ore annuali.
Obbligatorietà della prestazione
Il dipendente può rifiutare di prestare la sua attività lavorativa straordinaria qualora:
– sia un lavoratore studente;
– sussista un giustificato motivo grave che impedisce la prestazione;
Qualora un lavoratore, che abbia prestato in sede contrattuale la propria preventiva disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, rifiuti di adempiere alla richiesta avanzata dall’azienda, è possibile attivare un procedimento disciplinare.
Straordinario forfettizzato
In presenza di un’attività di lavoro straordinaria svolta in maniera continuativa, il lavoratore può accordarsi con il datore di lavoro affinché gli venga garantita una somma mensile a titolo di straordinario forfettizzato.
L’accordo deve essere stipulato in forma scritta indicando l’ammontare delle ore straordinarie che il lavoratore dovrà eseguire nel corso della sua prestazione lavorativa e il relativo compenso.
L’accordo previsto dalle parti deve avvenire con un apposito accordo individuale oppure se previsto ancor prima dell’inizio dell’attività, in fase di assunzione, da una clausola contenuta nel contratto di assunzione.
Nella comunicazione deve altresì essere specificata la data di decorrenza della forfettizzazione.
Per determinare l’ammontare a forfait delle ore di lavoro che il lavoratore tenuto ad eseguire è possibile adottare:
– un metodo storico, determinando le ore in base agli straordinari prestati dal lavoratore nell’arco degli ultimi 6 – 12 mesi;
– un metodo previsionale, calcolando le ore di straordinario che si presume l’interessato garantirà nei 6 o 12 mesi successivi.
Nota bene
L’azienda è tenuta a controllare e monitorare il corretto svolgimento delle ore prestabilite, per evitare che venga superato il tetto massimo stabilito e, laddove ciò accada, retribuire con le maggiorazioni intere previste dal CCNL le ore svolte in più.
Esempio
Azienda che decide di erogare lo straordinario forfettizzato ad un dipendente, il quale in costanza di rapporto ha svolto circa 65 ore di straordinario nei 12 mesi precedenti.
Paga oraria base: 8,50 euro
Base di calcolo straordinario forfettizzato: 65,00 x 8,50 = 552,5 euro lordi
Indennità mensile: 552,50/12 mesi = 46,06 euro
Ore di lavoro svolte in più rispetto alle 65 annue forfettizzate: 20
Maggiorazione lavoro straordinario: 20% = (8,5 +(8,5/100×20)) = 10,21 euro
Retribuzione spettante = 20 x 10,21 = 204,28 euro
Nota bene
La retribuzione corrisposta per lavoro straordinario forfettizzato è un elemento retributivo fisso, e dunque da computare con riferimento alla maturazione del TFR, ma non rispetto al calcolo delle mensilità aggiuntive.
Elementi essenziali del patto di forfettizzazione
La forfetizzazione degli straordinari è una prassi aziendale consistente in un accordo formale tra datore di lavoro e lavoratore, sottoscritto al momento dell’assunzione o in un momento successivo, con cui si stabilisce l’erogazione di un compenso fisso ad integrazione della retribuzione contrattuale e sostitutivo dei trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva sul lavoro straordinario.
La forma attinente al patto di forfetizzazione è quella scritta, con sottoscrizione per accettazione di entrambe le parti.
Il patto deve contenere alcuni elementi essenziali quali:
– data di stipula;
– identificazione dei contraenti;
– motivo del riconoscimento per il lavoratore del compenso;
– eventuale indicazione delle norme regolamentari aziendali e degli adempimenti amministrativi – gestionali che il lavoratore sarà tenuto o meno ad effettuare;
– corrispettivo economico forfetario, indicando l’importo lordo, il numero di mensilità per cui si riconosce il compenso, e il corrispettivo di ore mensili/annue per il quale viene corrisposto;
– durata e termine del patto, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Rischi per il datore di lavoro
Il patto di forfetizzazione è illecito quando il lavoro straordinario viene ad essere retribuito in misura forfetizzata indipendentemente dal fatto che esso venga prestato in misura maggiore. Il lavoratore, infatti, può sempre dimostrare di aver prestato lavoro straordinario in quantità superiore a quella corrispondente al compenso forfetario, facendo richiesta delle relative differenze retribuite.
Pertanto, il giudice, ove accerti che il lavoratore ha svolto un numero di ore di lavoro straordinario superiore alla forfetizzazione pattuita, deve riconoscergli per l’eccedenza il compenso maggiorato per lavoro straordinario.