SIISL e incentivi all’occupazione: un obbligo con alcuni interrogativi

Il D.M. n. 134/2026 ha definito l’obbligo di pubblicazione delle vacancy nel SIISL per le assunzioni agevolate, a partire dal 1° dicembre 2026. Un adempimento da cui discendono, tuttavia, delle questioni interpretative riguardo alla sua origine normativa dell’obbligo, alle finalità perseguite e alle modalità applicative, che anche il decreto n. 134/2026 non ha del tutto chiarito. Nel dettaglio, quali sono i temi ancora aperti?
Con la pubblicazione del D.M. n. 134 del 5 ottobre 2026, avvenuta in data 28 ottobre 2026., prende forma la disciplina attuativa dell’art. 14 del D.L. n. 159/2025, relativo alla pubblicazione delle posizioni lavorative nel SIISL in relazione alle assunzioni agevolate, in merito al quale è opportuno riflettere sull’origine dell’obbligo e sui soggetti abilitati all’inserimento.

La genesi dell’obbligo di pubblicazione della vacancy

Il SIISL, istituito dall’art. 5 delD.L. n. 48/2023 quale strumento per la gestione dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ha progressivamente assunto un ruolo più ampio nell’ambito delle politiche attive. Lo sviluppo delle sue funzionalità può essere letto anche alla luce degli obiettivi della rete EURES (European Employment Services), volta a favorire la cooperazione per l’occupazione e la mobilità dei lavoratori nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo SEE (Norvegia, Islanda Liechtenstein) e, secondo la disciplina applicabile, in Svizzera.
IlRegolamento (UE) 2016/589 relativo a EURES definisce principi e norme finalizzati ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori nell’Unione, anche mediante la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nella condivisione dei dati disponibili sulle offerte e domande di lavoro e sui curricula (art. 1, par. 1, lett. b).
In particolare, l’art. 17 disciplina l’organizzazione della piattaforma informatica comune tra tutti gli stati facenti parte dell’EURES, per lo scambio delle informazioni su offerte e domande di lavoro e sui profili dei candidati attraverso un singolo canale coordinato.
Un ulteriore collegamento, seppure indiretto, può essere individuato nella Direttiva (UE) 2023/970 in materia di trasparenza retributiva. L’art. 5, par. 1, riconosce ai candidati il diritto di ricevere informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia e, se del caso, sulle disposizioni del contratto collettivo applicato, contemplando anche l’avviso di posto vacante tra le possibili modalità informative. La disposizione, tuttavia, non impone una pubblicazione generalizzata delle vacancy, né l’utilizzo di una specifica piattaforma nazionale.
Il SIISL può dunque contribuire a migliorare l’accesso alle opportunità occupazionali, sia sul territorio nazionale, caratterizzato dalla presenza di diversi sistemi regionali non sempre pienamente interoperabili, sia in una prospettiva europea.
Tuttavia, dalle disposizioni europee richiamate non sembra discendere un obbligo di pubblicazione delle vacancy nel SIISL circoscritto alle sole assunzioni agevolate.
Nell’ottica dell’interoperabilità della rete EURES, una diffusione generalizzata delle offerte di lavoro potrebbe, peraltro, risultare maggiormente coerente con le finalità generali di mobilità e trasparenza del mercato del lavoro.
La scelta di limitare l’obbligo alle assunzioni agevolate induce pertanto a ritenere che, accanto alle esigenze di trasparenza, il legislatore persegua specifiche finalità di monitoraggio dell’intervento pubblico, espressamente richiamate dall’art. 14 del D.L. n. 159/2025. Resta da comprendere quale sia il concreto valore aggiunto della pubblicazione delle vacancy rispetto agli strumenti già disponibili per il monitoraggio delle agevolazioni contributive, compreso il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) per le misure che ricadono nel relativo ambito.
Il RNA non dialoga però con altre piattaforme Europee; di conseguenza, per comunicare l’entità delle misure alla UE è necessario un passaggio distinto ed ulteriore; passaggio che, appunto, verrebbe eliminato dalla pubblicazione delle vacancy nel SIISL.
Peraltro, i dati completi relativi a tutti gli incentivi all’occupazione, siano essi aiuti di Stato o meno, sono già in possesso dell’INPS, in quanto, all’interno dei flussi uniemens sono riportati i dati identificativi del lavoratore agevolato, l’identificativo dell’incentivo utilizzato, il corrispondente importo fruito e il protocollo dell’istanza di concessione, ove prevista.

I soggetti abilitati a pubblicare le vacancy

L’art. 2, c.1 lett. b) delD.Lgs. n. 276/2003 descrive come intermediazione l’attività di “mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo”.
La successiva lettera c), identifica la ricerca e selezione del personale quale “ (…) individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell’organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento (…)”.
Tali attività sono riservate ai datori di lavoro laddove svolte dagli stessi per proprio conto, e dai soggetti identificati dagli articoli n. 4 e n. 6 del D.Lgs. n. 276/2003.
Relativamente ai Consulenti del lavoro, in presenza di casistiche in cui il datore di lavoro abbia già autonomamente individuato il candidato da assumere, l’eventuale mero inserimento della vacancy per assunzioni agevolate da parte del Consulente incaricato non comporta certamente lo svolgimento di attività di ricerca, né tantomeno di preselezione o incontro tra domanda e offerta in quanto il tutto è già avvenuto per opera dell’azienda senza l’intervento del professionista.
In tale ipotesi, la pubblicazione pare quindi potersi qualificare come mero adempimento amministrativo strumentale all’accesso al beneficio, ed in ragione di ciò distinto dalle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale; diversa sarebbe l’ipotesi in cui il Consulente del lavoro svolgesse effettivamente attività di intermediazione o ricerca e selezione, nel rispetto della disciplina autorizzatoria applicabile alle Agenzie per il lavoro APL.
Il nuovo obbligo comporta in ogni caso un ulteriore passaggio procedurale per aziende e professionisti, la cui inosservanza precluderà l’accesso agli incentivi alle assunzioni.

Gli incentivi oggetto dell’obbligo e il periodo sperimentale

Sarebbe inoltre auspicabile un intervento chiarificatore che indichi dettagliatamente quali incentivi soggiacciono al nuovo adempimento, poiché il tenore letterale sia dell’art.1, lett. b) che dell’art. 2, c.1, lett. a) delD.M. n. 134/2026, ovvero: “sgravi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, europee e nazionali, che comportano riduzioni o esoneri dalla contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi quelli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 27 novembre 25, n. 184, recante il Codice degli incentivi”, parrebbe ricomprendere in toto ogni forma di riduzione contributiva; in merito, non dovrebbero rientrare nel nuovo obbligo i particolari regimi contributivi specifici di settore, quali, ad esempio, le riduzioni tariffarie in agricoltura e la contribuzione ridotta per i contratti di apprendistato.
Di contro, parrebbero soggette a pubblicazione le posizioni relative alle assunzioni potenzialmente beneficiarie della specifica riduzione contributiva dell’11,50% nelle aziende edili, così come le assunzioni effettuate nelle regioni del mezzogiorno, potenzialmente beneficiarie, nell’anno successivo, della decontribuzione Sud PMI.
Non è del tutto chiaro, inoltre, se la pubblicazione sia obbligatoria anche per le assunzioni agevolate in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, poiché in tal caso la vacanza del posto di lavoro sarebbe temporanea, e per le assunzioni in regime d’urgenza, i cui tempi estremamente ristretti difficilmente saranno compatibili con il preventivo obbligo di inserimento della vacancy.
Relativamente alle trasformazioni agevolate dei rapporti di lavoro, sia il D.L. n. 159/2025 che il D.M. n. 134/2026 non le menzionano, poiché, verosimilmente, la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato, potrebbe non essere considerata, concretamente, occupazione di una posizione lavorativa vacante.
Orbene, se la finalità del nuovo adempimento è quella di “monitorare gli effetti dell’intervento pubblico”, l’esclusione delle trasformazioni agevolate e dei particolari regimi di contribuzione sopra richiamati appare difficilmente conciliabile con l’obiettivo dichiarato.
Occorre evidenziare che il c. 2, art. 3 del D.M. n. 134/2026 dispone che “in via sperimentale, fino al 30 novembre 2026, la pubblicazione della posizione di lavoro ai fini dell’ottenimento del beneficio contributivo può essere effettuata anche successivamente all’assunzione”, ma senza indicare un termine entro cui adempiere e, anzi, specificando che tali posizioni saranno automaticamente archiviate dal SIISL.
A ben vedere, essendo il 30 novembre 2026 la data che delimita la durata del periodo sperimentale, potrebbe essa stessa rappresentare il limite temporale entro cui pubblicare le vacancy delle assunzioni avvenute fino a quel momento.
È infine opportuno ricordare che il Ministero del lavoro, nel comunicato stampa dell’8 ottobre 2026, peraltro precedente alla pubblicazione del D.M. n. 134/2026, ha affermato che “per le assunzioni effettuate nel periodo sperimentale, dal primo aprile al 30 novembre 2026, la pubblicazione resta facoltativa e le agevolazioni non si perdono”; tale affermazione non trova, tuttavia, conferma, nè nel testo del D.L. n. 159/2025, né in quello del D.M. n. 134/2026.

Manuela Baltolu


6 Novembre 2026


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro