Rinnovo CCNL Metalmeccanica Industria: tutte le novità

Il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria, sottoscritto il 22 novembre 2025, resterà in vigore fino al 30 giugno 2028. L’accordo introduce aumenti retributivi progressivi, il potenziamento del welfare, nuove regole per contratti a termine e somministrazione, nonché l’ampliamento dell’orario plurisettimanale. Previste novità anche per i permessi, la formazione, i congedi parentali, per il comporto e in materia di appalti. Come si applicano, nel dettaglio, le nuove misure?
In data 22 novembre 2025 è stato sottoscritto, da Fedemerccanica-Assistal e i sindacati Fiom, Fim e Uilm, il rinnovo del CCNL dei metalmeccanici industria, scaduto a giugno 2024.
Il contratto resterà in vigore fino al 30 giugno 2028.
Queste le principali novità contenute nell’accordo di rinnovo.

Retribuzione

È stato previsto un aumento mensile medio, al livello C3, di 205,32 euro, di cui la prima rata, di 27,70 euro, è stata già erogata il 1° giugno 2025. A questa seguiranno le ulteriori rate:
– 53,17 euro il 1° giugno 2026;
– 59,58 euro il 1° giugno 2027;
– 64,87 euro il 1° giugno 2028.
Questi i nuovi minimi tabellari:
Livelli
dal 1°giugno 2025
dal 1°giugno 2026
dal 1°giugno 2027
dal 1°giugno 2028
minimi
aumenti
minimi
aumenti
minimi
aumenti
minimi
aumenti
D1
1.742,03
22,36
1.784,94
42,91
1.833,02
48,08
1.885,37
52,35
D2
1.931,78
24,79
1.979,37
47,59
2.032,70
53,33
2.090,76
58,06
C1
1.973,51
25,33
2.022,12
48,61
2.076,59
54,47
2.135,89
59,30
C2
2.015,24
25,86
2.064,88
49,64
2.120,52
55,64
2.181,09
60,57
C3
2.158,26
27,70
2.211,43
53,17
2.271,01
59,58
2.335,88
64,87
B1
2.313,34
29,69
2.370,33
56,99
2.434,19
63,86
2.503,72
69,53
B2
2.481,84
31,85
2.542,98
61,14
2.611,49
68,51
2.686,08
74,59
B3
2.770,74
35,56
2.838,99
68,25
2.915,48
76,49
2.998,76
83,28
A1
2.837,12
36,41
2.907,01
69,89
2.985,33
78,32
3.070,61
85,27

Welfare

A decorrere dall’anno 2026, è stato previsto l’aumento da 200 a 250 euro degli strumenti di welfare messi a disposizione dei lavoratori, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Solo per l’anno 2026, questo importo dovrà essere erogato entro il mese di febbraio, sempre sottoforma di welfare.

Contratto a tempo determinato

Queste le causali previste in caso di assunzione di lavoratori a tempo determinato, laddove sia obbligatoria (superamento dei 12 mesi nei complessivi contratti a termine):
a) assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
b) assunzione di lavoratori che abbiano un’età inferiore ai 35 anni e che soddisfino una delle seguenti condizioni:
– non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
– vivano soli con una o più persone a carico.
c) assunzione di lavoratori che abbiano fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno sei mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno sei mesi;
d) assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre di fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
e) assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
f) assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesseordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo, ivi compresi casi in cui, causa di ritardi imputabili al committente o a fattori esterni, la durata dell’attività richiesta si prolunghi oltre i tempi inizialmente previsti, determinando un fabbisogno di personale aggiuntivo limitato al completamento della commessa anche mediante scorrimento interno.
Le suddette causali potranno essere utilizzate per i contratti non eccedenti i 24 mesi, ovvero per le proroghe e rinnovi di contratti oltre i 12 mesi.
A decorrere dal 1° gennaio 2027, l’utilizzo delle causali è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato, presso la medesima azienda, di almeno il 20% dei lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Restano esclusi dal computo i rapporti cessati per:
– recesso durante il periodo di prova,
– dimissioni per giusta causa,
– licenziamento per giusta causa.

Somministrazione

Fermi restando i limiti di legge in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, a partire dal 1° gennaio 2026i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, immessi nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.
Ai fini del computo di cui sopra verranno presi in considerazione solo i periodi di missione svolti dal 1° gennaio 2026.

Mansioni

Si avrà diritto al passaggio al livello superiore qualora i lavoratori effettuino mansioni superiori per un periodo pari a:
– 60 giorni continuativi, ovvero 120 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni;
– 4 mesi continuativi ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni, per l’acquisizione dei livelli B1, B2, B3 e A1.

Orario di lavoro

Viene previsto un ampliamento a 96 delle ore/anno previste per l’orario plurisettimanale, al fine di meglio bilanciare i carichi di attività. Tale modalità potrà essere attivata per l’intera forza, reparto o gruppi di lavoratori. Resta fermo il massimo di 48 ore settimanali, quale media annua.
Inoltre, viene previsto l’innalzamento a 128 ore del tetto tra plurisettimanale e straordinario in quote esenti, per le aziende con più di 200 addetti e 136 ore per le imprese con meno di 201 lavoratori.
Per le maggiorazioni previste per le ore prestate oltre l’orario contrattuale settimanale, viene disposto un incremento, nella misura onnicomprensiva dell’8%, a partire dalla 81esima ora.

Aspettativa

È previsto un aiuto per i lavoratori stranieri. Nelle aziende con più di 150 dipendenti, i lavoratori migranticon oltre 5 anni di servizio, potranno richiedere, per una sola volta ogni triennio, un periodo di aspettativa da uno a 2 mesi, non frazionabili, per il ricongiungimento familiare nel Paese d’origine.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all’azienda che potrà concedere il beneficio oppure negarlo in caso di necessità tecnico-organizzative. Il numero massimo di dipendenti che potranno fruire contemporaneamente dell’aspettativa non potrà essere superiore all’1% del totale della forza dell’unità produttiva (con arrotondamento all’unità superiore).

Permessi

Fermo restando la quantità complessiva dei Permessi annui retribuiti, sono stati incrementati i PAR collettivi a 7 giorni (56 ore) annui. Ciò ha comportato la riduzione dei PAR a fruizione individuale.
Per la fruizione dei PAR individuali è stato ridotto il periodo di preavviso a 7 giorni. Andrà, comunque, rispettato la percentuale massima di assenza contemporanea, che non potrà superare il 6% dei lavoratori normalmente addetti al turno. Inoltre, è stata introdotta la possibilità, per i singoli lavoratori, di chiedere la fruizione dei PAR senza preavviso per un massimo di tre volte l’anno per rilevanti eventi imprevisti.
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione confluiranno in un apposito conto ore individuale per ulteriori 24 mesi, al fine di consentirne la fruizione.
Per i lavoratori non addetti al settore siderurgico che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 18 o più turni settimanalicomprendendo il turno notturno, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, un ulteriore permesso annuo retribuito di 4 ore computato in ragione di anno di servizio nazione di esso, assorbito fino a concorrenza dell’eventuale riduzione definita in sede aziendale.
Per i lavoratori non addetti al settore siderurgico che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 21 turni settimanali, comprendendo il turno notturno, riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2028, un ulteriore permesso annuo retribuito di 4 ore computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbito fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite in sede aziendale.

Formazione

Sono contemplate ulteriori 4 ore di formazione, aggiuntive rispetto alle 24 ore previste, qualora i lavoratori rientrino da un’assenza continuativa:
a) pari o superiori a 5 mesi, a seguito di:
– congedo di maternità o paternità,
– congedo parentale,
b) pari o superiore a 6 mesi, nei casi di:
– malattia,
– infortunio,
– congedo straordinario legge 104,
– CIGS (Cassa integrazione straordinaria),
– trasferimento.

Congedi parentali

A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono introdotti 3 giorni di permesso annui per le malattie dei figli fino a 4 anni di età, per i quali verrà riconosciuta, a carico dell’azienda, un’indennità pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato.
Il lavoratore che intende fruire del permesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza al massimo entro le due ore dall’inizio del turno di lavoro e a presentare la relativa certificazione della malattia del figlio entro i 2 giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza. La fruizione del permesso non è cumulabile tra la madre e il padre del bambina/o nella stessa giornata e non è cumulabile con quanto eventualmente concesso aziendalmente a tale titolo.

Comporto

A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori con disabilità certificata, risultante dalla documentazione consegnata al datore di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 62/2024, 
Legge n. 104/1992 e Legge n. 68/1999, al momento del superamento del periodo di comporto, sia esso breve o prolungato, saranno riconosciuti:
– ulteriori 30 giorni di conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni;
– ulteriori 45 giorni di conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
– ulteriori 60 giorni di conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 6 anni.
Per questi periodi, inoltre, sarà riconosciuta un’integrazione, a carico azienda, fino all’80% della normale retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Appalti

Viene prevista una sensibilità maggiore in materia di appalto. Le aziende committenti dovranno pretendere dalle aziende appaltatrici il rispetto di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche e l’applicazione del CCNL in base alle attività svolte in appalto, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Roberto Camera

12 Dicembre 2025


Fonte : Studio Balillo