Inclusione dei buoni pasto nel calcolo della retribuzione durante le ferie, un tema che pone spesso delle criticità applicative. Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza n. 5051/2026, devono rientrare nel calcolo tutte quelle voci che hanno carattere di stabilità e che siano intrinsecamente connessi alla posizione del lavoratore e alle sue mansioni, come, ad esempio, le indennità perequative, indennità di turno e i ticket mensa. Secondo un diverso orientamento, espresso dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 342/2025, non sono da computarsi i buoni pasto in quanto sono estranei al concetto di retribuzione. In sintesi, qual è la soluzione da adottare?
La Costituzione espressamente prevede, all’art. 36 c. 3, che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie retribuite, e non può rinunziarvi” e il comma 2 dell’art. 2109 c.c. ulteriormente precisa che “dopo un anno d’ininterrotto servizio…” si ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuito”.
Né la carta costituzionale né la norma codicistica non individuano la durata del periodo feriale ma rinviano alla legge ovvero alla contrattazione collettiva. E’ con l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 che si colma il vuoto normativo stabilendo che “il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a quattro settimane”.
Il medesimo articolo dispone che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo l’ovvio caso della cessazione del rapporto di lavoro. Va da sé che la previsione dell’irrinunciabilità della sospensione dell’attività per consentire il reintegro psico-fisico sia strettamente connessa con la quantificazione della retribuzione da riconoscere durante tale periodo.
La retribuzione durante le ferie
Il trattamento economico da corrispondere al lavoratore durante il periodo feriale è determinato dalla contrattazione collettiva.
Essa dispone che debba corrispondersi la normale retribuzione includendo anche tutti quegli elementi che vengono erogati in via ordinaria. Vi è da evidenziare come tale formulazione sia conforme all’art. 7, Direttiva 2003/88/UE ma soprattutto sia correttamente orientata all’indicazione desumibile dalla causa C-155/10 della Corte di Giustizia Europea la quale afferma che la retribuzione delle ferie deve coincidere con la retribuzione ordinaria.
Infatti, una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore ad esercitare il diritto al riposo. Da ciò però deriva proprio la complessità di determinare quali sono gli elementi imprescindibili che debbono essere conteggiati al fine di rispettare i dettami comunitari e non solo. Se non vi sono dubbi circa l’inclusione dei cosiddetti “elementi della retribuzione” (per intenderci quelli posti in testata del libro unico del lavoro) ovvero paga base, contingenza….., qualche dubbio permane invece sugli elementi evidenziati nel corpo del cedolino.
L’orientamento della giurisprudenza
La giurisprudenza (Cass. n. 11776/2025) formatasi sul tema include qualsiasi importo pecuniario che si pone in relazione con le mansioni nonché tutti quegli importi collegati allo status professionale e personale.
Si richiamano ad esempio quelle somme erogate, anche in misura variabile, per compensare specifiche gravosità delle mansioni svolte dal lavoratore (si veda Cass. n. 11760 e n. 13321/2024). Di medesimo avviso la Corte di Cassazione che con ordinanza 6 marzo 2026, n. 5051 ribadisce che, considerati gli accordi collettivi applicabili, tutte le indennità attribuite ai lavoratori per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte devono rientrare nella retribuzione feriale.
Più compiutamente devono rientrare quindi tutte quelle voci che hanno carattere di stabilità e che siano, come detto, intrinsecamente connessi alla posizione del lavoratore e alle sue mansioni. Da ciò ne consegue che ad esempio rientrano indennità perequative, indennità di turno e ticket mensa, ma solo qualora non siano correlate alla mera presenza in servizio.
Va però registrato il diverso orientamento espresso dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 342 del 3 marzo 2025 in merito all’inclusione dei buoni pasto. Nella sentenza si ribadisce che, coerentemente con l’orientamento europeo, la retribuzione delle ferie annuali va calcolata sulla base della retribuzione ordinaria del lavoratore ma non sono da computarsi i ticket mensa in quanto sono estranei al concetto di retribuzione e sono solo un beneficio accessorio volto a ristorare, forfettariamente, il lavoratore delle spese sostenute.
Va evidenziato, per completezza, che l’orientamento consolidato della giurisprudenza è che i buoni pasto non assumono il carattere retributivo. In ragione di ciò, per il fine a cui noi interessa, diventa essenziale accertare quale sia stata la volontà nell’attribuzione del benefit considerando anche le specifiche previsioni di cui all’art. 51, c. 2, lett. c) del TUIR che ne conferma il trattamento non retributivo.
In sintesi, se vengono erogati per provvedere alle esigenze alimentari dei lavoratori durante l’orario di lavoro si ritiene che non siano facenti parte di quegli elementi strettamente collegati alla mansione e pertanto non da corrispondere per le giornate di ferie godute.
In ultimo, occorre ricordare che in caso di corresponsione dell’indennità di ferie non godute, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la stessa dovrà essere conteggiata con le medesime modalità sin qui descritte.
Luca Caratti