Quanto dura il contratto stagionale?

21 Aprile, 2022   |  

Differenze tra contratti a tempo determinato e contratti stagionali: limiti di tempo, causali e attività per le quali possono essere stipulati.
Un nostro lettore ci chiede: quanto dura il contratto stagionale? Sulla durata massima di un contratto stagionale è necessario fare alcune premesse in merito al contratto di lavoro «a tempo determinato» (o «a termine»). Infatti il contratto stagionale è una particolare categoria del contratto a tempo determinato, ma da questo differisce proprio in merito alla durata e alla possibilità di rinnovo. Vediamo dunque cosa dice la legge a riguardo.

Cos’è il lavoro stagionale?
Per lavoro stagionale si intende un’attività lavorativa che si svolge in un determinato periodo dell’anno, priva del carattere della continuità. Le attività stagionali sono esclusivamente quelle indicate dalla legge (D.P.R. 1525/1963) o dai contratti collettivi.

Per brevità della seguente trattazione riportiamo in nota l’elenco delle attività per le quali è possibile il lavoro stagionale [1].

Come distinguere un contratto a tempo determinato da uno stagionale?
Secondo la Cassazione, per verificare, ai fini della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, la sussistenza o meno del carattere di stagionalità di una prestazione lavorativa è necessario, in realtà, fare riferimento non solo all’attività imprenditoriale unitariamente considerata, ma alla specifica prestazione svolta dal singolo lavoratore [1]. Lavoratori addetti stabilmente nell’anno ad un’attività il cui core business è stagionale (addetti manutenzione) non sono da considerare lavoratori stagionali.

Quali sono le particolarità del lavoro stagionale?
Le attività stagionali sono escluse da alcune regole generali che riguardano i contratti a tempo determinato:

  • durata massima di 24 mesi;
  • intervallo temporale tra un contratto e il successivo;
  • tetto massimo di contratti a termine;
  • obbligo della causale per i rinnovi e le proroghe, fermo restando che nel contratto iniziale va indicata la ragione stagionale.

Proprio con riferimento a questi ultimi aspetti, prima di stabilire quanto dura il contratto stagionale, dobbiamo vedere cosa prevede la legge in merito alla durata dei contratti a tempo determinato e sul loro rinnovo.

Quanto dura un contratto a tempo determinato?
Qualsiasi contratto di lavoro a tempo determinato può avere una durata massima di 24 mesi. Allo stesso modo, non può superare 24 mesi la durata dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro.

Ai fini del computo di tale periodo si tiene conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni a tempo determinato. Se il limite dei 24 mesi è superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento.

Una disciplina speciale però, come dicevamo in apertura, riguarda i contratti stagionali.

Quanto dura un contratto stagionale?
Per il contratto stagionale non vale né il limite massimo di 24 mesi, né l’intervallo minimo tra un contratto e quello successivo. Non è infine previsto un tetto massimo di contratti stagionali e non c’è obbligo di indicare la causale nel contratto.

Ne deriva che, tanto per le attività stagionali individuate dai contratti collettivi quanto per quelle individuate dal D.P.R. 7.10.1963, n. 1525 (applicabile fino all’emanazione di apposito D.M.), non opera il limite di durata massima pari a 24 mesi (la somma di tutti i contratti può quindi avere una durata superiore: per esempio 1 mese l’anno per la raccolta delle olive, per 35 anni) né la conversione a tempo indeterminato in caso di sua violazione.

Il ministero del Lavoro ha inoltre precisato che i contratti a termine conclusi per svolgere attività stagionali rappresentano un’eccezione al limite di durata massima stabilito dalla legge o dai ccnl: quindi, eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite di durata massima (24 o 12 mesi a seconda che siano indicate o meno le cosiddette causali), che opera invece per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.

Cosa sono le causali nel contratto a tempo determinato?
Abbiamo detto che i contratti a termine per attività stagionali sono esclusi dalla disciplina delle causali. Ma cosa sono le causali? Come anticipato, la legge consente di stipulare contratti a tempo determinato per qualsiasi esigenza e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, senza alcuna specifica causale (ossia motivazione), ma solo per contratti di durata fino a 12 mesi.

Il termine apposto al contratto può superare i 12 mesi, ma non eccedere i 24 mesi, laddove sussista almeno una delle seguenti causali legate a esigenze:

  • temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività dell’azienda;
  • di sostituzione di altri lavoratori;
  • connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi senza una delle causali, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

Il rispetto delle causali è necessario anche in caso di:

  • proroghe successive del contratto che comportano il superamento del limite dei 12 mesi;
  • rinnovi del contratto.

Le causali sono obbligatorie per i contratti stagionali?
Come anticipato, il contratto stagionale è esente sia dal rispetto del limite di tempo di 24 mesi, sia dall’obbligo delle causali. Pertanto, può essere rinnovato senza problemi.

note
[1] Elenco delle attività per le quali è consentita per il personale assunto temporaneamente l’apposizione di un termine nei contratti di lavoro

1) Sgusciatura delle mandorle.

2) Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine.

3) Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli ecc).

4) Raccolta e spremitura delle olive.

5) Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell’uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino).

6) Monda e trapianto, taglio e raccolta del riso.

7) Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi.

8) Lavorazione del falasco.

9) Lavorazione del sommacco.

10) Maciullazione e stigliatura della canapa.

11) Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli.

12) Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa, all’aperto, del lino.

13) Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica.

14) Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde.

15) Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco.

16) Taglio dei boschi, per il personale addetto all’abbattimento per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione, nonché alle relative operazioni di trasporto.

17) Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero.

18) Scorzatura del sughero.

19) Salatura e marinatura del pesce.

20) Pesca e lavorazione del tonno.

21) Lavorazione delle sardine sott’olio (per le aziende che esercitano solo tale attività).

22) Lavorazione delle carni suine.

23) Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino.

24) Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati vegetali e alimentari (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco).

25) Produzione di liquirizia.

26) Estrazione dell’olio dalle sanse e sua raffinazione.

27) Estrazione dell’olio dal vinacciolo e sua raffinazione.

28) Estrazione dell’alcool dalle vinacce e dalle mele.

29) Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo).

30) Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco.

31) Splumatura della tiffa.

32) Sgranellatura del cotone.

33) Lavatura della paglia per cappelli.

34) Trattura della seta.

35) Estrazione del tannino.

36) Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua.

37) Cave di alta montagna.

38) Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali.

39) Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all’aperto.

40) Cernita e insaccamento delle castagne.

41) Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole.

42) Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi.

43) Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione.

44) Lavaggio e imballaggio della lana.

45) Fiere ed esposizioni.

46) Lavori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginatura, mungitura e cilindratura casette salanti, sistemazione aie di stagionatura), salinazione (movimento di acque, raccolta del sale).

47) Spalatura della neve.

48) Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.

49) Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nell’art. 1, lett. e), della L. 18.4.1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita.

50) Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive.

51) Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi.

52) Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.

53) Attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci (quest’ultima attività è stata aggiunta dall’art. 11, co. 2 bis, del D.L. 3.9.2019, n. 101, come modificato dalla legge di conversione 2.11.2019, n. 128, al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l’economia e incrementando l’offerta di lavoro).

[2] Cass. 21825/2006



Fonte : La Legge per Tutti