Prospetto informativo disabili 2019: invio telematico entro il 31 gennaio

15 Gennaio, 2019   |  

In scadenza a fine mese un importante adempimento riguardante i datori di lavoro pubblici e privati. Il 31 gennaio, infatti, scade il termine per la trasmissione del prospetto informativo disabili 2019, relativo all’anno 2018.

Si tratta, di una dichiarazione che i datori di lavoro devono presentare per indicare la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette e i posti di lavoro con relative mansioni disponibili, ai sensi dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

La finalità è quella di condividere con l’Ufficio di Collocamento mirato tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge in materia di inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie.

La trasmissione, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno presso il servizio provinciale competente, deve avvenire in modalità esclusivamente telematica – secondo le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 2 novembre 2010 – con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il prospetto, tuttavia, non deve essere inviato tutti gli anni ma solamente qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva.
Come chiarito nella Nota Direttoriale del Ministero del Lavoro 23 gennaio 2017, infatti, “anche i datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15/35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo”.

Come detto, l’adempimento riguarda sia i datori di lavoro pubblici che i datori di lavoro privati. Per quest’ultimi, tuttavia è importante il requisito dimensionale, giacché l’obbligo riguarda solamente i datori che occupano 15 o più dipendenti, costituenti base di computo per il calcolo della quota di riserva.

Per le ipotesi in cui un’azienda abbia sede legale e unità produttive ubicate in due o più Regioni si procede nel modo seguente:

  • i datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il Prospetto Informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma di appartenenza;
  • i datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome, inviano il Prospetto Informativo presso il servizio informatico dove è ubicata la sede legale dell’azienda.

A seguito dell’invio telematico i sistemi informatici rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione che fa fede – salvo prova di falso – per attestare l’esatto adempimento di legge.

In merito alle Pubbliche Amministrazioni, ricordiamo che la nota congiunta Ministero del Lavoro, Anpal e Dipartimento per la funzione pubblica del 10 luglio 2018 fornisce dei chiarimenti operativi a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le Amministrazioni Pubbliche che non avevano provveduto all’invio del Prospetto Informativo entro il 28 febbraio 2018, dovevano comunque inviarlo entro il 15 settembre 2018, a prescindere dalla modifica della situazione occupazionale. Nei casi dove si fosse rilevata una scopertura della quota di riserva, fino al 15 settembre 2018, l’Amministrazione era inoltre tenuta all’invio di una comunicazione telematica dove indicare i tempi e le modalità di copertura.

Si ricorda, infine, che il ritardato invio del prospetto comporta una sanzione di 635,11 euro maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.



Fonte : Fiscal Focus