Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario
Con una variazione apportata in sede di conversione, il nuovo articolo 19 dispensa – per ambedue i trattamenti sopra indicati – i datori di lavoro:
· dall’osservanza degli obblighi di informazione sindacale disposti – in via ordinaria – dall’articolo 14 del D. Lgs. 148/15;
· dai termini procedimentali previsti ordinariamente, rispettivamente, per il trattamento ordinario dall’art. 15, comma e per l’assegno ordinario dall’art. 30, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 148/15.
Il comma 10-bis, aggiunto all’articolo 19 dispone che i datori di lavoro con unità produttive site nelle ex zone rosse di cui all’allegato l del DPCM 1° marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sede in tali zone, limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti o domiciliati, possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o l’assegno ordinario con causale “emergenza CO- VID-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. Il solo assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Anche in questo caso, non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29.4, secondo periodo, del D. Lgs. n. 148/15.
Cassa integrazione in deroga
Altra novità introdotta in sede di conversione (art. 22, comma 8-bis) è quella per la quale i datori di lavoro con unità produttive site nelle zone rosse di cui al DPCM 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di CIGD, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi dal 23 febbraio 2020.
Inoltre, (art. 22, comma 8-quater), al di fuori dei casi appena citati, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di CIGD, per un periodo non superiore a 4 settimane, aggiuntivo.
Contratti a termine
Con riferimento a tutte le misure di sostegno previste dagli articoli da 19 a 22 del decreto Cura Italia convertito in legge, in sede di esame al Senato è stata prevista una estensione delle agevolazioni per i contratti a termine, mediante l’inserimento di un articolo 19-bis, secondo il quale, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui ai predetti articoli è consentita la possibilità – in deroga a quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 81/15, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.