Decreto PNRR bis – Nuove disposizioni in materia di lavoro

8 Marzo, 2024   |  

Il Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19, recante “ Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “ ( cd. DL PNRR-bis ), ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina di vigilanza e sanzionatoria dei rapporti di lavoro subordinato, con particolare riferimento ai rapporti di lavoro in edilizia o esternalizzati. Nel medesimo provvedimento anche alcune novità in materia di DURC e agevolazioni contributive.

Benefici normativi e contributivi

(art. 29, comma 1)

I benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc e al rispetto:

– delle norme di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che verranno individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

– degli accordi e dei CCNL, nonché dei contratti regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di impresa non regolare, i benefici sono riconosciuti anche in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori. Nel caso in cui l’inadempimento non venga sanato o non sia sanabile, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Novità in materia di appalti

(art. 29, commi 2-4)

Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.

Viene estesa la responsabilità solidale del committente anche nel caso in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e distacco privi dei requisiti previsti.

E’ altresì prevista la ridefinizione degli illeciti penali:

– l’esercizio non autorizzato delle attività di agenzia di somministrazione è punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 600 a 3.000 euro;

– l’esercizio non autorizzato delle attività di ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione, è punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda; senza scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a quarantacinque giorni o dell’ammenda da 300 a 1.500 euro;

– la somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati è punita con l’arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;

– l’appalto e il distacco privo dei requisiti è punito con la pena, per l’utilizzatore e il somministratore, dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Sanzioni contributive

(art. 30)

A partire da settembre 2024, in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie la sanzione civile è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Tale sanzione non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Raggiunto il tetto massimo sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’art. 30, D.P.R. 602/73.

La sanzione non sarà applicata se il pagamento dei contributi o premi venga effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione.

In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, la sanzione civile applicabile varia, in ragione d’anno, dal 30% fino a un massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Il contribuente può evitare di incorrere nella rilevante sanzione indicata ove proceda spontaneamente alla denuncia della situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa. In questo caso, anziché al 30%, la sanzione civile, sempre in ragione d’anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. Nel caso di pagamento in unica soluzione anche entro 90 giorni dalla denuncia, sarà applicato il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti, anche tramite rateazione.

Viene introdotta una nuova fattispecie sanzionatoria per i casi di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive. In questo caso si prevede il versamento della sanzione civile nella misura del 50% di quella prevista per i casi di omissione o evasione, a condizione che il pagamento dei contributi e premi sia effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, anche a rate.

Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, ove il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori, sono dovuti esclusivamente gli interessi legali.

Lavori edili: patente digitale

(art. 29, comma 19)

A partire dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

– iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

– adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa e dei lavoratori autonomi;

– DURC, DVR e DURF in regola.

Il punteggio iniziale è di 30 crediti ed è possibile svolgere l’attività con un punteggio pari a superiore a 15 crediti. Sono previste decurtazioni di crediti in base agli esiti degli accertamenti e degli eventuali provvedimenti emanati per violazioni delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

La patente e sospesa in via cautelativa in caso di infortunio mortale.

I crediti persi possono essere recuperati attraverso la partecipazione a corsi di formazione.

N.B. Sono escluse dal regime della patente a punti tutte le imprese in possesso dell’attestazione SOA

Lista di conformità INL

(art. 29, commi da 7 a 9)

E’ stata introdotta la “Lista di conformità INL” a cui sono iscritte, previo consenso dei datori di lavoro, le aziende nei confronti delle quali, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Congruità in edilizia

(art. 29, commi da 10 a 13)

Negli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance.

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

Lavoro domestico

(art. 29, commi da 15 a 18)

E’ introdotto uno sgravio contributivo totale per l’assunzione di colf e badanti ai fini dell’assistenza di soggetti assistiti con almeno ottanta anni di età, titolari dell’indennità di accompagnamento con un ISEE socio sanitario non superiore a 6mila euro.

Lo sgravio spetta nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato, ed è applicato su base trimestrale, a condizione che tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare non sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi.

E’ possibile anche l’assunzione di parenti o affini.

Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro



Fonte : Studio Balillo