Decreto PNRR: maxisanzione per impiego di lavoratori in “nero”

14 Marzo, 2024   |  

Con l’entrata in vigore del D.L. 2 marzo 2024 n. 19, cd. decreto PNRR, è stata rimodulata la misura della sanzione per l’impiego di lavoratori “in nero” (art. 1, c. 445, lett. d), L. n. 145/2018, c.d. legge di Bilancio 2019, modificato dall’art. 29, c. 3, D.L. n. 19/2024). Nello specifico, a far data dal 2 marzo 2024, gli importi dovuti per la violazione di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002 sono aumentati del 30% (quindi di un ulteriore 10% rispetto al precedente aumento previsto dalla legge di Bilancio 2019). Restano ferme le ipotesi di raddoppio delle maggiorazioni in caso di recidiva.

Maxisanzione per impiego di lavoratori in “nero”

(art. 1, c. 445, lett. d) e) L. n. 145/2018)

Fino al 1° marzo 2024

In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, sono previsti i seguenti importi, i quali a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono maggiorati del 20% rispetto a quanto previsto dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002, risultando pari alle seguenti misure:

a) da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;

b) da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Le suddette maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Dal 2 marzo 2024

In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, sono previsti i seguenti importi, maggiorati del 30% rispetto a quanto previsto dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002, risultando pari alle seguenti misure:

a) da euro 1.950 a euro 11.700 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;

b) da euro 3.900 a euro 23.400 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 7.800 a euro 46.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Le suddette maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro



Fonte : Studio Balillo