Patente a crediti: decurtazione immediata per lavoro irregolare e sanzioni più severe

Il decreto Salute e Sicurezza (D.L. n. 159/2025) apporta rilevanti modifiche alla disciplina della patente a crediti. Viene previst0, in particolare, che la decurtazione dei punti avvenga immediatamente al momento della notifica del verbale di accertamento per violazioni relative all’impiego di lavoratori in nero. Inoltre, il decreto legge prevede, dal 1° gennaio 2026, una decurtazione forfettaria di 5 punti per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dalla durata dell’impiego non dichiarato. L’importo minimo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di assenza della patente viene elevato a 12.000 euro. Quali sono le altre novità?
A poco più di un anno dall’avvio il legislatore torna a modificare lo strumento della patente a crediti nei cantieri edili con il decreto Salute e Sicurezza (D.L. n. 159/2025 – A.S. 1706), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2025 ed entrato immediatamente in vigore.
L’art. 3 del provvedimento apporta rilevanti modifiche all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, con l’intento di rafforzare l’efficacia deterrente del sistema di qualificazione delle imprese attraverso una maggiore severità sanzionatoria e una più rapida operatività delle decurtazioni.

Decurtazione automatica dei crediti

Il D.L. n. 159/2025, pubblicato ed entrato in vigore il 31 ottobre 2025, reca disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo rilevanti modifiche anche al sistema della patente a crediti. Il decreto conferma l’attenzione del legislatore verso le dinamiche di esternalizzazione e frammentazione delle filiere produttive, ambiti in cui si concentra un’elevata incidenza infortunistica.
La principale innovazione introdotta dal decreto consiste nell’inserimento del comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza), che rende più rapida la procedura di decurtazione dei crediti per una specifica categoria di violazioni.
In deroga al principio generale secondo cui la perdita dei punti consegue esclusivamente a provvedimenti definitivi – vale a dire sentenze passate in giudicato o ordinanze ingiunzione divenute definitive – il nuovo comma prevede che la decurtazione avvenga immediatamente al momento della notifica del verbale di accertamento.
Tale procedura semplificata si applica alle violazioni relative all’impiego di lavoratori in nero, sanzionate ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002. Gli ispettori che constatano l’irregolarità redigono il verbale unico di accertamento e notificazione e contestualmente alla contestazione della maxisanzione amministrativa si determina la perdita dei crediti dalla patente. Per l’attuazione di tale meccanismo, l’Ispettorato nazionale del lavoro si avvarrà delle informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS), istituito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 124/2004.
L’anticipazione dei tempi di decurtazione rispetto all’iter sanzionatorio ordinario costituisce quindi un importante inasprimento del sistema. Se per le violazioni in materia di sicurezza di natura penale la decurtazione è evitata attraverso la regolarizzazione con prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994, per il lavoro irregolare la norma non sembra contemplare analoghi margini di salvaguardia. Il tenore letterale del comma 7-bis fa infatti discendere la perdita dei punti direttamente dalla notifica del verbale, senza distinzioni procedurali che tengano conto di eventuali successive regolarizzazioni mediante diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Resta aperta una questione rilevante: la norma non contempla la restituzione dei crediti qualora il verbale venga archiviato o l’ordinanza ingiunzione annullata, con il rischio di penalizzare ingiustamente imprese per le quali sia successivamente accertata l’infondatezza della contestazione.

Nuovo regime sanzionatorio: 5 punti per ogni lavoratore irregolare

Parallelamente alla procedura di decurtazione, il decreto interviene sulla quantificazione dei punti da decurtare in caso di impiego di lavoratori irregolari. L’Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008 contempla, fino al 31 dicembre 2025, una graduazione della sanzione in base alla durata del rapporto irregolare: un punto per l’impiego fino a 30 giornate, due punti da 31 a 60 giornate, tre punti oltre le 60 giornate, con un ulteriore punto aggiuntivo qualora il lavoratore fosse straniero privo di permesso di soggiorno, minore in età non lavorativa o percettore di assegno di inclusione.
In relazione agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, il decreto unifica tali ipotesi al numero 21 dell’Allegato I-bis, eliminando i precedenti numeri 22 e 23 e stabilisce una decurtazione forfettaria di cinque punti per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dalla durata dell’impiego non dichiarato.
La semplificazione dello schema sanzionatorio si accompagna quindi a un rilevante inasprimento in base al quale, ad esempio, l’impiego di due lavoratori irregolari comporterà la perdita di dieci crediti, con conseguenze potenzialmente decisive sulla possibilità di continuare a operare nei cantieri. Occorre tuttavia evidenziare che il sistema prevede un meccanismo di mitigazione. In particolare, l’art. 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che, qualora nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo vengano contestate più violazioni tra quelle indicate nell’Allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Ne consegue che l’impiego irregolare di più di due lavoratori non dovrebbe comportare la perdita di oltre dieci punti complessivi, circostanza che limita – almeno parzialmente – le conseguenze sanzionatorie nelle situazioni di maggiore gravità. Ulteriore elemento di inasprimento è rappresentato dalla modifica dell’art. 27, comma 11, che disciplina la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di mancanza della patente. Allo scopo di incrementare la capacità dissuasiva dello strumento sanzionatorio, l’importo minimo, originariamente fissato in 6.000 euro, viene elevato a 12.000 euro.

Rafforzamento dei flussi informativi tra Procure e INL

Tra le novità, il decreto introduce un’ulteriore modifica all’art. 27, comma 8, che disciplina i casi di sospensione cautelare della patente a seguito di infortuni gravi o mortali. Nella logica di rendere più celere ed efficace l’intervento dell’autorità amministrativa nei confronti delle imprese coinvolte in eventi infortunistici particolarmente gravi, la norma prevede ora che le competenti Procure della Repubblica debbano trasmettere tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie all’adozione dei provvedimenti di sospensione, valorizzando gli elementi oggettivi e soggettivi contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro.
L’obbligo di comunicazione immediata è finalizzato a garantire una più rapida operatività dei provvedimenti cautelari, consentendo all’INL di assumere decisioni fondate su elementi probatori già acquisiti nella fase iniziale dell’accertamento.

Prospettive di estensione del sistema

Tra i profili di maggior rilevanza si segnala la previsione contenuta nell’art. 3, comma 6, del decreto in commento, secondo cui entro 60 giorni dall’entrata in vigore il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, dovrà individuare ulteriori ambiti di attività a rischio elevato cui estendere il sistema della patente a crediti. Il decreto stabilisce che tale individuazione debba avvenire sulla base della classificazione adottata dall’INAIL, con riferimento prioritario alle attività caratterizzate da un’elevata incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.
L’estensione del meccanismo oltre il perimetro dell’edilizia costituisce un passaggio significativo, che richiederà, tuttavia, un’attenta calibratura delle modalità applicative in relazione alle specificità dei diversi settori produttivi. La norma prevede il coinvolgimento delle parti sociali nella fase di definizione dei decreti attuativi, sebbene limitato a una funzione consultiva, per assicurare che le future regolamentazioni tengano conto delle esigenze specifiche dei settori interessati.
Resta da verificare se l’inasprimento sanzionatorio produrrà gli effetti prevenzionistici auspicati o se, al contrario, genererà difficoltà applicative e contenziosi legati alla mancata previsione di meccanismi di riattribuzione dei crediti in caso di archiviazione o annullamento delle contestazioni. La brevità del periodo intercorso tra l’introduzione del sistema e le modifiche introdotte dal decreto suggeriscono che il percorso di messa a punto dello strumento sia ancora in fase di evoluzione.
Mario Cassaro

18 Novembre 2025


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro