Pari opportunità: rapporto biennale da trasmettere entro il 30 giugno

22 Giugno, 2018   |  

Scade il prossimo 30 giugno il termine per la trasmissione telematica del rapporto biennale sulla parità uomo-donna riferito al biennio 2016/2017, cui sono tenute le aziende che, nel corso del 2018, occupano più di 100 dipendenti.

Il nuovo termine assegnato per l’adempimento è effetto di una proroga disposta proprio per consentire la completa telematizzazione del processo di comunicazione.

Sul sito del Ministero del Lavoro, infatti, è stato pubblicato lo scorso 3 maggio 2018 il decreto che dispone:

  • la proroga al 30 giugno 2018 della presentazione del rapporto biennale relativo al periodo 2016/2017;
  • il mantenimento della scadenza del 30 aprile per la presentazione del rapporto di tutti i bienni successivi;
  • la predisposizione di un nuovo modello;
  • una nuova modalità di invio esclusivamente telematica, attraverso un applicativo dedicato raggiungibile dal sito del Ministero del lavoro e da Cliclavoro;
  • l’abrogazione del previgente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 luglio 1996.

Modalità di compilazione e invio del rapporto biennale – Il rapporto deve essere redatto esclusivamente in via telematica, attraverso il nuovo applicativo a cui si può accedere:

  • attraverso il sito del Ministero del Lavoro;
  • sul portale Cliclavoro.

L’accesso all’applicativo può essere effettuato da tutti i delegati ad operare di una qualsiasi azienda in possesso delle credenziali di Cliclavoro o SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Al termine della procedura di compilazione, il servizio informatico, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema.

La trasmissione del rapporto alla consigliera regionale di parità viene già effettuata con la redazione online del rapporto e il successivo salvataggio dello stesso nella procedura telematica.
Alle Rappresentanze sindacali aziendali, invece, dovrà essere trasmessa con modalità telematica, preferibilmente a mezzo pec, una copia del rapporto e della relativa ricevuta, entro la medesima data di scadenza dell’invio telematico, ovvero entro il 30 giugno per 2 quest’anno e 30 aprile per i bienni successivi.

Le aziende obbligate – Il campo di applicazione rimane invariato rispetto alle disposizioni dell’abrogato decreto del ministero del Lavoro 16 luglio 1996 e include le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti. Il rapporto è redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 100 dipendenti.

In merito all’individuazione della base occupazionale, ritenendo ancora valide le indicazioni delle precedenti scadenze, si deve tenere presente che vanno computati:

  • tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla qualifica e dall’orario (si contano cioè le “teste”), includendo anche i lavoratori in aspettativa;
  • i lavoratori presenti sul territorio nazionale, con esclusione quindi dei dipendenti eventualmente distaccati nelle sedi estere;

Operazioni straordinarie – In caso di fusioni o scissioni intervenute dopo il 31 dicembre 2017, ma comunque prima della scadenza della presentazione 30 giugno 2018, le aziende coinvolte sono singolarmente tenute a redigere il proprio rapporto nei termini previsti.
Qualora le operazioni straordinarie siano state effettuate nel corso del biennio 2016-2017, l’azienda eventualmente assorbita non dovrà compilare il rapporto.

Apparato sanzionatorio – In caso di mancato invio nei termini di legge, il Servizio Ispettivo presso le Direzioni Regionali del Lavoro, su segnalazione dei soggetti destinatari del rapporto, diffida le aziende a provvedere all’invio entro 60 giorni dalla ricezione.

In caso di inottemperanza alla diffida saranno applicate le seguenti sanzioni ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 198/2006:

  • ammenda da € 103,00 a € 516,00;
  • nei casi più gravi (ad. Esempio, in caso di inottemperanza per più anni consecutivi) può essere disposta la sospensione per un anno dai benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.


Fonte : Fiscal Focus