INPS e INAIL, rispettivamente con le circolari n. 90 e n. 31 del 2024, hanno fornito chiarimenti in merito alle modalità applicative del nuovo regime sanzionatorio in materia contributiva, previsto dal D.L. n. 19/2024, operativo dal 1° settembre. Le principali fattispecie su cui è intervenuto il legislatore sono 3: omissione contributiva, evasione contributiva, nonché incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo. A quanto ammontano le sanzioni civili applicabili ad entrambi gli istituti? Quali sono le ipotesi di ravvedimento del contribuente che consentono di evitare di incorrere nella sanzione?
Arrivano le indicazioni INPS e INAIL sul nuovo regime sanzionatorio in materia contributiva previste, con decorrenza 1° settembre 2024, dall’art. 30 del D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024.
L’INPS ha illustrato le novità relative anche alle nuove attività di compliance ed all’accertamento d’ufficio con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024.
L’INAIL ha fornito indicazioni operative con la circolare n. 31 de 10 ottobre 2024.
Nel presente contributo si analizzeranno le novità in materia di sanzioni civili applicabili ad entrambi gli istituti.
Sanzioni contributive
Come noto in materia di obbligazioni contributive si applicano le sanzioni civili predeterminate in misura differente a seconda della gravità della condotta del contribuente.
I commi da 1 a 3 dell’art. 30 del D.L. n. 19/2024 hanno modificato in maniera significativa l’art. 116, commi 8, 10 e 15, della legge n. 388/2000 che disciplinano la materia.
Le principali fattispecie su cui è intervenuto il legislatore sono tre: omissione contributiva; evasione contributiva; incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo.
Inoltre, sono state apportate alcune modifiche relativamente ai casi in cui i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dell’economia e delle finanze, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili per i casi di omissione o evasione fino alla misura degli interessi legali.
Omissione contributiva
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (omissione contributiva), è dovuto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (oggi leggasi ORP “tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea”) maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Dal 1° settembre, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, la maggiorazione non trova applicazione.
La circolare INPS n. 90/2024 chiarisce che anche in caso di pagamenti frazionati, ma comunque entro 120 giorni dalla scadenza dell’obbligo contributivo omesso, il pagamento deve intendersi in un’unica soluzione per cui non è dovuta la maggiorazione.
Per l’istituto le nuove regole si applicano ai pagamenti dovuti dal mese di competenza settembre 2024.
In particolare, ritiene che la riduzione si applica relativamente agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024.
Tale interpretazione, come si può notare, esclude dall’ambito di applicazione i versamenti dovuti il 16 settembre 2024 che sono di competenza del mese di agosto nonostante l’inadempimento si sia verificato dopo il 1° settembre e pertanto dovrebbe invece rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione in parola.
Sulla decorrenza, la circolare INAIL n. 31/2024 evidenzia invece che le nuove misure sono applicate ai premi richiesti con provvedimenti aventi scadenza pari o superiore al 1° settembre 2024.
Da notare che la predetta circolare indica che l’inapplicabilità della maggiorazione in parola non è ammessa in caso di rateazione.
Si ritiene – ad avviso di chi scrive – che tale esclusione operi ove il versamento delle rate previste dal piano di dilazione non si concluda nei 120 giorni dall’inadempimento contributivo.
Evasione
La seconda fattispecie è invece quella più grave e si applica nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (v. cass. 28966/2011 e circolare INPS n. 106/2017).
In tale ipotesi è dovuto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, comunque non superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
Il legislatore è intervenuto sul ravvedimento del contribuente che consente di evitare di incorrere nella sanzione appena indicata.
Dal 1° settembre 2024, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, è dovuta una sanzione civile pari, in ragione d’anno:
1. al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia.
2. al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia.
In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura ridotta indicata è subordinata al versamento della prima rata.
A questo proposito, l’INAIL ricorda che l’esatta quantificazione dei premi dovuti a seguito di denuncia di iscrizione o di variazione è sempre demandata alle Sedi INAIL.
Pertanto, il termine per il versamento ai fini del godimento del regime sanzionatorio più favorevole è in ogni caso indicato dall’Istituto nel certificato di assicurazione o di variazione, tenuto conto dei tempi strettamente necessari per la quantificazione dei premi dovuti, nel rispetto del termine dei trenta giorni dalla denuncia previsto dalla norma.
Al predetto termine di pagamento indicato dall’Istituto nel certificato di assicurazione o di variazione si fa riferimento anche ai fini dell’applicazione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
La circolare INPS n. 90/2024 precisa che il nuovo regime sanzionatorio trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate dal 1° settembre 2024, riferite ai periodi pregressi avuto riguardo ai termini fissati dalla citata disposizione, considerato che l’inadempimento è conosciuto da parte dell’Istituto solo per effetto delle denunce/registrazioni/dichiarazioni stesse (ad esempio, denuncia spontanea riferita ai periodi dal 12/2023 al 04/2024, effettuata il 30 settembre 2024 e quindi entro dodici mesi dalla scadenza legale del rispettivo pagamento). Per le Gestioni nelle quali l’adempimento è effettuato a seguito di tariffazione, come sopra specificato, si deve fare riferimento ai termini indicati dall’Istituto per il pagamento delle singole rate.
La circolare INPS n. 90/2024, inoltre, specifica che per i casi in cui la quantificazione dei contributi dovuti deve essere effettuata dall’istituto (ad esempio, i lavoratori autonomi), il termine per il versamento, ai fini della determinazione del regime sanzionatorio da applicare, è calcolato, in fase di prima applicazione, secondo modalità̀ analoghe a quelle finora applicate, tenuto conto dei tempi necessari per la tariffazione dei contributi dovuti e delle scadenze fissate per il loro pagamento. Per l’applicazione della misura agevolata delle sanzioni civili il soggetto contribuente debitore deve, pertanto, fare riferimento ai termini indicati dall’Istituto per il pagamento delle singole rate determinate con la tariffazione.
Situazioni debitorie rilevate d’ufficio ovvero a seguito di verifiche ispettive
La lettera b-bis) inserita al comma 8 dell’art. 116 della legge n. 388/2000 disciplina una nuova fattispecie che consente la riduzione al 50% della sanzione civile prevista per i casi di omissione o evasione nei casi di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive a condizione che il pagamento dei contributi e premi sia effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione.
È ammesso il pagamento in formare rateale e la riduzione della sanzione col versamento della prima rata nonché, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, l’applicazione delle sanzioni civili applicabili alla fattispecie oggetto della violazione.
L’INAIL chiarisce che anche in questo caso occorre tenere conto dell’esatta quantificazione dei premi dovuti a cura delle Sedi INAIL anche nel caso di verifiche ispettive. Il termine utile entro cui effettuare il pagamento per usufruire dell’applicazione della riduzione del 50% della sanzione civile per omissione o evasione è indicato dall’istituto nel certificato di assicurazione o variazione nel rispetto dei trenta giorni stabilito dalla legge.
La circolare INPS n. 90/2024 evidenzia che la riduzione si applica agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti, correlati anche a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data e oggetto di accertamenti notificati successivamente alla stessa (ad esempio, accertamento notificato il 10 settembre 2024 con addebito di contributi riferito ai periodi dal 10/2023 al 04/2024).
L’istituto, inoltre, si sofferma sui casi in cui i contributi dovuti da alcune tipologie di soggetti contribuenti (ad esempio, i lavoratori autonomi), per i quali la quantificazione dei contributi dovuti (anche nel caso di verifiche ispettive) in fase di prima applicazione, continua a essere operata secondo le consuete modalità in sede di tariffazione.
Pertanto, nei soli casi in cui la contribuzione dovuta non sia già stata oggetto di tariffazione precedentemente alla notifica del provvedimento, il termine entro cui deve essere effettuato il pagamento della contribuzione accertata, che costituisce condizione per accedere alla riduzione del 50% delle sanzioni civili, è determinato tenendo conto delle scadenze fissate con la tariffazione stessa.
Incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo
Le modifiche al comma 10 del più volte menzionato art. 116, anch’esse efficaci dal 1° settembre 2024, riguardano la fattispecie sanzionatoria.
Nell’ipotesi in cui il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, dal 1° settembre 2024 non sono più dovute le sanzioni civili ove il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
In tal caso, l’art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000 prevede che sono dovuti esclusivamente gli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.
Casi di riduzione delle sanzioni
Dopo le modifiche apportate al comma 10 dell’art. 116 appena richiamato i casi in cui i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dell’economia e delle finanze fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili nelle ipotesi di omissione o evasione fino alla misura degli interessi legali sono i seguenti:
a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, all’autorità giudiziaria;
b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l’insolvenza.
A tal proposito, la circolare INPS n. 90/2024 nel rinviare ai contenuti della circolare n. 88/2002, evidenzia che le modifiche apportate incidono, in particolare, sul procedimento previsto per la concessione della riduzione nei casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale.
In particolare, l’istituto puntualizza che il potere di riduzione delle sanzioni civili non è subordinato all’accertamento da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’effettiva sussistenza di uno stato di crisi aziendale, fermo restando che deve essere dovuto comunque a cause non imputabili alla conduzione dell’azienda.
22 Ottobre 2024
Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro