NASpI 2018 INPS, requisiti durata importo e novità sulla disoccupazione

17 Gennaio, 2018   |  

Naspi 2018 INPS: guida completa e aggiornata al sussidio di disoccupazione universale. Ecco come funziona, quali sono i requisiti, quanto dura, quanto spetta e come si fa il calcolo. Vediamo inoltre le sanzioni previste e le ultime novità e aggiornamenti INPS.

Nel caso in cui un lavoratore subordinato perda in modo involontario la propria occupazione, a partire dal 1^ maggio 2015, può contare sul sostegno al reddito dell’indennità di disoccupazione Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego). In questa guida completa e aggiornata vedremo chi sono i destinatari del sussidio di disoccupazione. Quali sono i requisiti, quanto dura, quanto spetta e quali sono le novità e le sanzioni sulla Naspi 2018.

I destinatari della NASPI sono lavoratori dipendenti, ricomprendendo in questa categoria anche gli apprendisti e i soci di cooperativa. Questi ultimi, accanto al rapporto associativo devono aver instaurato un rapporto subordinato. Rimangono invece esclusi da questa disoccupazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli.

Gli unici requisiti richiesti per poter procedere alla domanda sono di carattere oggettivo:

  1. stato di disoccupazione intendendo la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
  2. tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  3. trenta giorni di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Naspi: stato di disoccupazione
Occorre precisare che devono essere soddisfatte due condizioni:

una ovvia, essere privi di occupazione (ovvero aver perso involontariamente la propria occupazione);
l’altra quella di aver dichiarato al centro per l’impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e partecipare a misure di politica attiva del lavoro.

Naspi e dimissioni
Nonostante la perdita del lavoro debba essere indipendente dalla volontà del lavoratore vi sono alcune eccezioni. E’ infatti possibile accedere al trattamento anche in caso di dimissioni, quindi evento dipendente dalla volontà del lavoratore:

  1. durante il periodo tutelato di maternità;
  2. nel caso di giusta causa, cioè quando si sia verificata una causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo il non pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro.
  3. L’ulteriore eccezione è il caso della risoluzione consensuale allorquando sia intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Oppure nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento.

Infine se interviene a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore. Lo stesso vale se la sede è mediamente raggiungibile in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici.

Naspi: requisito contributivo
Anche per la Naspi 2018 il requisito contributivo rimane invariato, le settimane di contribuzione utili sono tredici nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per “utili” si intendono, a titolo esemplificativo, anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria. Questo vale se all’inizio del periodo di astensione risulta già versata contribuzione. Stesso discorso per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro. Oppure i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Al contrario non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore. Oppure i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, che sia coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella convivente.

Essendo periodi non utili al conteggio questi vengono “neutralizzati” ampliando il quadriennio di riferimento (ovvero gli ultimi 4 anni).

Naspi: requisito lavorativo
Anche per la Naspi 2018 le trenta giornate di lavoro nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione si intendono di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

Come nel caso del requisito contributivo vi sono alcuni eventi che possono ampliare l’arco dei dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito.

Ecco un breve elenco indicativo:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione straordinaria ed ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • assenza per congedi e/o permessi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, purché autorizzato;
  • congedo obbligatorio di maternità, purché all’inizio dell’astensione risulti già versata contribuzione;
  • congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Naspi 2018: importo
Per calcolare l’importo dell’indennità Naspi 2018 spettante è necessario munirsi di estratto conto previdenziale (reperibile anche tramite procedura telematica attraverso il sito INPS) e calcolatrice. A questo punto occorre sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni, e dividere il risultato per il numero di settimane di contribuzione, infine il quoziente ottenuto deve essere moltiplicato per il coefficiente 4,33.

Se dal risultato di tale calcolo la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1.195 euro, l’importo della NASPI è pari al 75% della suddetta retribuzione. Se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l’importo massimo dell’indennità non può superare i 1.300 euro al mese. Considerando, inoltre, che a partire dal 91^ giorno questo importo si riduce del 3%.

Vediamo un esempio pratico.

Imponibile previdenziale: 40.000€
Settimane lavorate negli ultimi 4 anni: 104
(Imponibile previdenziale / numero di settimane lavorate) * 4.33 (40.000 / 104) * 4.33 =
384.16 * 4.33 = 1.663,41
Essendo la retribuzione mensile ottenuta superiore a 1.195 euro è necessario considerarne il 75% e aggiungere il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
1.195 * 75% = 896,25
1.663,41 – 1.195 = 468,41 * 25 % = 117,10
L’importo mensile di NASPI spettante è pari ad euro 1.013,35 = (896,25 + 117,10 = 1.013,35)
Naspi 2018 per tutti i disoccupati e durata di 24 mesi invariata
La durata della Naspi varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto: è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi.

Nonostante la previsione di riduzione della durata a 18 mesi con decorrenza 2017, è stata riconfermata la durata iniziale di 24. Questo in considerazione all’eliminazione dell’indennità di mobilità ed essendo quindi la NASPI dal 2017 la forma principale di sostegno al reddito.

Naspi: domanda all’INPS entro 68 giorni
Al fine di ottenere la prestazione di disoccupazione Naspi 2018 è necessario presentare la domanda, a pena di decadenza, all’INPS, in modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A seconda di quando viene presentata la domanda l’importo decorre da un termine differente:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
  • nel caso in cui vi sia un periodo di malattia, maternità o infortunio decorre dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata successivamente all’ottavo giorno, rispettando comunque i termini di legge.

Naspi 2018: novità sulla procedura
Una volta presentata la richiesta all’INPS e firmata la dichiarazione di immediata disponibilità presso il centro per l’impiego, questi dati vengono trasmessi all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Si tratta del nuovo ente che ha il compito di predisporre politiche di lavoro attive per la collocazione ovvero ricollocazione dei lavoratori.

La nuova procedura prevede come primo passaggio la convocazione da parte del centro per l’impiego del soggetto disoccupato. La convocazione avviene entro due mesi dalla data dell’evento che ha provocato la perdita del lavoro e serve ad effettuare un colloquio conoscitivo con lo scopo di profilare il candidato in base alle sue competenze professionali. Serve quindi per tentare di ricollocarlo all’interno del mercato del lavoroiscrivendolo altresì all’ANPAL.

A questo punto, anche se attualmente è ancora una fase sperimentale, in base al risultato della profilazione è possibile predisporre un patto di servizio personalizzato. Si tratta un programma ad hoc per il ricollocamento del disoccupato nel mondo del lavoro. Qesto dovrà essere obbligatoriamente firmato nonché seguito dall’interessato, contenente altresì la disponibilità a partecipare ad iniziative di carattere formativo, di riqualificazione, di politica attiva e l’accettazione di congrue offerte di lavoro, ovvero in linea con le qualità professionali del candidato.

Obbligo, inoltre del disoccupato è di presentarsi al colloquio presso il centro per l’impiego nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della convocazione, pena la decurtazione di 1/4 dell’assegno di disoccupazione spettante.

Grazie alla comunicazione in tempo reale tra ANPAL e INPS, l’istituto di Previdenza viene immediatamente informato nel caso in cui il disoccupato non frequenti le attività proposte per la sua ricollocazione. Lo stesso avviene se non accetti un’offerta di lavoro congrua con la sua profilazione figurandosi una situazione di decadenza dall’erogazione della prestazione.

Aggiornamento: DID online ANPAL obbligatoria dal 1° dicembre 2017
Dal 1° dicembre 2017 la dichiarazione di immediata disponibilità – DID per il riconoscimento dello status di disoccupato, potrà essere rilasciata solo online sul sito ANPAL. Tuttavia rimane confermato che i disoccupati che accedono alla NASpI o che beneficiano di una prestazione a sostegno al reddito non devono fare la DID online, in quanto la domanda di NASpI equivale a fare anche questa dichiarazione.

Assegno di ricollocazione 2018
Terminato il periodo sperimentale la Legge di Bilancio 2018  ha inserito a regime il cosiddetto Assegno di ricollocazione. Si tratta di una misura a sostegno del reinserimento del disoccupato in NASpI: hanno la possibilità di accedere a questo nuovo sostegno i percettori di NASPI che risultino disoccupati da almeno 4 mesi e sottoscrivono un nuovo patto di servizio personalizzato.

L’assegno di ricollocazione consiste nell’ottenere un voucher di importo variabile in base alla propria profilazione. Questo voucher ricollocazione può essere speso presso il centro per l’impiego o altri enti e agenzie accreditate per farsi aiutare nella ricerca di una nuova occupazione. Maggiore sono le possibilità di trovare un nuovo impiego congruo con la professionalità del soggetto e minore sarà l’importo dell’assegno di ricollocazione. Partendo in ogni caso da un minimo di 1.500 euro fino ad un massimo di 3.000 euro.

Naspi 2018: casi di sospensione, riduzione, decadenza
Il D.Lgs. 150 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ha introdotto misure atte a rafforzare i meccanismi di condizionalità ai fini della fruizione delle prestazioni a sostegno del reddito.

Per questo motivo l’inosservanza degli obblighi del disoccupato portano ad alcune sanzioni che possono essere la completa o parziale decurtazione della NASPI, la sospensione o la decadenza dell’integrazione salariale.

La decadenza si ha quando il percettore della NASpI perde lo stato di disoccupazione, venendo a mancare uno dei requisiti per il suo ottenimento. In secondo luogo si perde nelle situazioni in cui non partecipi in modo attivo alle attività proposte nel patto di servizio. Oppure nel caso di mancata presentazione alla convocazione per gli appuntamenti con il tutor per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio. Infine se rifiuta un’offerta di lavoro in linea con le caratteristiche professionali.

NASpi 2018 ridotta e/o sospesa
Vi sono invece situazioni in cui la prestazione viene sospesa oppure ridotta. La sospensione opera nel caso in cui il disoccupato ottenga una rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, per tale periodo l’indennità NASPI è sospesa riprendendo al termine del contratto per il periodo residuo spettante.

Il lavoratore non deve fornire alcuna comunicazione in quanto la sospensione opera d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie.

I casi della riduzione, invece, riguardano le situazioni di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa in forma autonoma o subordinata da cui, però, derivi un reddito inferiore al limite di conservazione dello stato di disoccupazione.

Il soggetto interessato deve obbligatoriamente comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività lavorativa il reddito derivante dalla stessa e l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi presunti, rapportati al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività.

Aggiornamento: indennità di disoccupazione NASpI e cumulabilità con borse di studio, stage e tirocini e altre precisazioni
Con la Circolare INPS 174 del 2017 l’Istituto ha rilasciato importanti chiarimenti e precisazioni sulla compatibilità e cumulabilità della disoccupazione NASpI. In particolare la Circolare fa riferimento alla compatibilità e cumulabilità della NASpI con:

  1. redditi da nuovo lavoro subordinato;
  2. caso di 2 lavori part-time (con cessazione di uno dei due);
  3. lavoro autonomo preesistente e nuova attività;
  4. lavoro di tipo accessorio (e altre forme di lavoro flessibile).

La circolare chiarisce inoltre la cumulabilità e compatitibilità del sussidio di disoccupazione con altri redditi quali:

  • borse di studi;
  • stage e tirocini professionali;
  • attività sportiva dilettantistica;

La circolare si sofferma infine sulle situazioni di compatibilità e cumulabilità della indennità di disoccupazione per:

  • gli iscritti ad albi professionali e liberi professionisti;
  • per i possessori di Partita IVA;
  • attività svolte in ambito societario, funzioni di Amministratore, Consigliere e Sindaco.

Aggiornamento: disoccupazione INPS NASpI e viaggi all’estero
Con la circolare INPS numero 177 del 28 novembre 2017, l’Istituto ha fornito importanti precisazioni sulle situazioni di concomitanza di NASPI e viaggi all’estero.

L’INPS ha di fatto esteso la possibilità di percepire la disoccupazione anche a coloro che si trovino all’estero, sia che si tratti di viaggi in cerca di nuova occupazione che per motivi diversi.



Fonte : Lavoro e Diritti