Le assunzioni agevolate degli under 35: i chiarimenti dell’Inps [E.Massi]

12 Maggio, 2020   |  

Nuovi chiarimenti contenuti nella Circolare Inps n.57 sul bonus è rivolto ai datori di lavoro che assumono Under 35.

Un caso emblematico di come l’apparato legislativo ed amministrativo non marcino con il passo dovuto è rappresentato dalla vicenda delle agevolazioni in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti “under 35” i quali, nella loro vita lavorativa, non abbiano mai stipulato alcun contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: gli incentivi, secondo il dettato normativo, hanno valenza per i rapporti iniziati nel corso degli anni 2019 e 2020.
Credo che, prima di entrare nel merito dei contenuti della circolare n. 57 del 28 aprile, sia necessario effettuare un breve excursus sulla vicenda.

Il 12 agosto 2018 fu pubblicata la legge n. 96 con la quale fu convertito, con modificazioni, il D.L. n. 87/2018: qui fu stabilita, in una forma non lineare, l’agevolazione per le assunzioni di tali soggetti, a partire dal 1° gennaio 2019 rimandando le modalità di fruizione ad un Decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia che doveva essere emanato entro il 12 ottobre successivo. Il termine passò invano e per tutto il 2019 non se ne fece nulla e le aziende che in questo periodo hanno assunto lavoratori con i requisiti previsti dalla norma hanno pagato la contribuzione piena.

Il 1° gennaio 2020, con la legge n. 160/2019, la normativa contenuta nella legge n. 96 è stata abrogata e il Legislatore ha fatto riferimento alle disposizioni già contenute nell’art. 1, commi 100 e seguenti, della legge n. 205/2017 “allungando” ai due anni successivi il beneficio già previsto per il 2018: sotto l’aspetto prettamente operativo le modalità di fruizione dell’agevolazione erano, sostanzialmente, quelle delineate dalla circolare INPS n. 40/2018.
Da allora sono passati quasi 4 mesi e l’INPS ha emanato le proprie indicazioni amministrative richiamando nei contenuti dei vari paragrafi quanto già affermato con la nota del 2018, in una sorta di “copia ed incolla”: ma, allora, non poteva essere emanata prima?

E’ singolare sottolineare (e qui sta la tempestività singolare di una Pubblica Amministrazione) come in un momento in cui tutti i datori di lavoro sono alle prese con ammortizzatori sociali di vario tipo per assicurare la continuità e la salvaguardia dei posti di lavoro, con la sospensione legale dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in conseguenza della crisi epidemiologica che ha investito il nostro Paese, si parli di assunzioni a tempo indeterminato per una particolare categoria di soggetti che dovranno avvenire entro il prossimo 31 dicembre. Speriamo che ciò sia di buon auspicio!

Vado, brevemente, ad esaminare i contenuti della circolare rimandando, peraltro, all’articolo già pubblicato su questo blog il 10 gennaio u.s., allorquando, esaminando i contenuti del comma 10, dell’art. 1 della legge n. 160/2019, affermavo che, sicuramente, l’INPS avrebbe richiamato, come ha, nella sostanza, fatto, i contenuti della circolare n. 40/2018.
Richiamo, ora, quindi, i punti essenziali della nota dell’Istituto:

  • La norma ha come destinatari i datori di lavoro privati e gli Enti pubblici Economici ben individuati in un passaggio della circolare (punto 3), gli Enti morali, quelli ecclesiastici, i consorzi di bonifica, le ex IPAB, i consorzi industriali, ecc. Restano escluse le Pubbliche Amministrazioni che sono, essenzialmente, individuate dall’art. 1, comma 2 del D.L.vo n. 165/2001, le c.d. “Authority”, la Banca d’Italia, gli Organi Costituzionali, le Università statali e quelle non statali legalmente riconosciute qualificate come enti pubblici non economici (Cass. S.U., n. 1733/1996 e n. 5054/2004, Consiglio di Stato n. 841/2010);
  • I destinatari sono i lavoratori con un’età fino a 34 anni e 364 giorni che debbono essere posseduti all’atto della instaurazione del rapporto. Essi non debbono aver mai sottoscritto un contratto a tempo indeterminato ed è preclusivo anche l’essere stato licenziato durante il periodo di prova dopo un’assunzione con tale tipologia (interpretazione che appare molto drastica in considerazione del fatto che durante il patto le parti possono liberamente recedere e che, così facendo, si “tagliano fuori”, purtroppo, molti portatori di handicap che, avviati obbligatoriamente, sono stati licenziati dai datori di lavoro durante tale periodo). Il beneficio non viene riconosciuto anche nell’ipotesi in cui il precedente rapporto a tempo indeterminato si sia risolto per dimissioni del lavoratore. L’agevolazione finirà e, a partire dal 2021, essa si restringerà ai soggetti con una età anagrafica fino a 29 anni e 364 giorni. Sul sito dell’INPS si trova una “utility” con la quale il datore di lavoro può verificare se, sulla base degli elementi in possesso dell’Istituto, il lavoratore abbia avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato (l’intermittente ed il contratto di lavoro domestico non contano). Tale verifica non ha valore certificatorio ma dichiarativo, come già ricordato dalla circolare n. 40/2018: di conseguenza, in caso di controlli ispettivi e nei limiti della prescrizione quinquennale, l’Istituto, potrebbe, con prove, revocare il beneficio;
  • Le assunzioni riguardano lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro: restano fuori i dirigenti (in ogni caso, l’assunzione di un dirigente avviene, normalmente, con un contratto a termine) e non sono incentivabili tipologie come l’intermittente (ove la prestazione dipende, unicamente, dalla “chiamata” del datore di lavoro) ed il lavoro domestico (per la specialità del rapporto);
  • Il beneficio spetta anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato: ovviamente, all’atto della stessa, il lavoratore non deve aver superato l’età massima prevista. L’agevolazione riguarda anche le società cooperative che, dopo l’instaurazione del rapporto associativo, stipulano con l’interessato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001. Essa viene riconosciuta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione a tempo indeterminato, sebbene la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato;
  • Il beneficio è pari al 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro con un tetto fissato ad un massimo di 3.000 euro all’anno per 36 mesi. La riduzione non riguarda i premi INAIL e altri contributi “minori” indicati nella circolare n. 57. L’incentivo diviene pari al 100% (ma sempre nel tetto massimo dei 3.000 euro) qualora la costituzione del rapporto a tempo indeterminato avvenga entro i 6 mesi successivi dall’acquisizione del titolo di studio nei confronti di soggetti che siano stati impegnati presso lo stesso datore di lavoro nella c.d. “alternanza scuola-lavoro” o vi abbiano svolto periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione (per quest’ultimo ci si riferisce all’art. 45 del D.L.vo n. 81/2015);
  • L’agevolazione deve essere in sintonia con le previsioni contenute nell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 e con il rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006: ciò significa che, ad esempio, l’assunzione non deve essere conseguente ad un adempimento previsto da obblighi di legge o contratto collettivo, che non deve essere effettuata in “spregio” ad un diritto di precedenza, che non deve riguardare lavoratore con qualifica uguale a quella di altri dipendenti in sospensione o riduzione di orario, che l’assunzione non deve riguardare un lavoratore licenziato nei 6 mesi antecedenti da impresa con rapporti di collegamento e controllo, anche per interposta persona, che l’impresa assumente deve essere in regola con la contribuzione e con le disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro, nonché il rispetto del trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, se esistenti, a livello territoriale od aziendale;
  • Il beneficio non è compatibile con altre agevolazioni di natura contributiva: lo e, invece, con quelle di natura economica coma quello legato all’assunzione dei portatori di handicap di una certa rilevanza (art. 13 della legge n. 68/1999), correlato al requisito dell’incremento occupazionale, come quello pari al 20% dell’indennità di NASPI che sarebbe spettata ancora al lavoratore disoccupato assunto la quale, tuttavia, è subordinata al rispetto del “de minimis”. La circolare n. 57 ricorda, tra le altre cose, che l’agevolazione è cumulabile con “IO Lavoro” previsto dal Decreto ANPAL 11 febbraio 2020, ma si rimanda per le istruzioni operative ad indicazioni dell’Istituto che ancora non sono state emanate e con il beneficio “Occupazione Sviluppo SUD” del 2019, nei limiti degli 8.060 euro l’anno, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 102/2019;
  • il recupero dei contributi pagati prima della emanazione della circolare n. 57 potrà avvenire con una delle denunce che si riferiscono ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020, seguendo le regole del flusso Uniemens, di cui già parlava la circolare n. 40/2018.


Fonte : Dottrina Lavoro