Lavoro intermittente: conversione del contratto a tempo indeterminato se manca il DVR

Dissipa ogni dubbio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018, riguardo l’obbligatorietà del Documento di Valutazione dei Rischi in capo ai datori di lavoro che occupano dipendenti a chiamata. Questo l’indirizzo fornito dall’Ispettorato al proprio personale ispettivo in materia di violazione delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro (art. 14 D.Lgs. n. 81/2015) a conferma del divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi.

La posizione della giurisprudenza – L’assenza della valutazione del rischio costituisce un vizio del contratto che va corretto, a prescindere dalla presenza di una norma “sanzionatoria” espressa.

La Corte Costituzionale ha chiarito, in riferimento alla fattispecie del contratto a tempo parziale, come la sanzione della nullità del contratto di lavoro per contrarietà a norma imperativa non possa non trovare un necessario contemperamento nella necessità di salvaguardare il lavoratore cui il testo contrattuale si presume essere stato imposto.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio in base al quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità parziale con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato.

Tale principio è ancora più valido con riferimento alla protezione di lavoratori “che hanno minore familiarità con l’ambiente di lavoro, come accade di solito per il dipendenti “atipici” che non sono stabilmente inseriti nell’organizzazione aziendale.

Conversione del rapporto – Il contratto di lavoro intermittente, in assenza del documento di valutazione dei rischi, viene riclassificato in un contratto nullo, e come tale riconducibile a quella che è la forma tipica del rapporto di lavoro subordinato, ovvero il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tuttavia, in fase di accertamento, il personale ispettivo dovrà comunque tenere presente che i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro, in termini quantitativi e qualitativi, realmente effettuato sino al momento della conversione.


19 Marzo 2018


Fonte : Fiscal Focus