Ispezioni sul lavoro: svolgimento e fasi dei controlli

21 Novembre, 2018   |  

Come avviene l’ispezione sul lavoro da parte degli organi di vigilanza e quali sono le fasi di svolgimento, i controlli e i verbali dell’ispettorato.

In Italia le ispezioni sul lavoro, ovvero i controlli sul rispetto delle norme in materia di lavoro sono affidate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (in sigla INL) che le esercita attraverso propri ispettori dislocati nelle 74 sedi territoriali (abbreviate ITL) sparse nello stivale.

Da quando è operativo (1° gennaio 2017) l’INL ha inglobato le attività di vigilanza prima svolte da Ministero del Lavoro, INPS e INAIL. Eccezion fatta per i controlli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per i quali sono competenti le ASL, il personale dell’Ispettorato vigila su:

  • Osservanza delle leggi in materia di diritti civili e sociali dei dipendenti, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale;
  • Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, oltre a quelli territoriali ed aziendali;
  • Corretto funzionamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori.

Chiarita la struttura e le competenze dell’Ispettorato Nazionale, vediamo ora nel dettaglio come si svolgono i controlli.

Ispezioni sul lavoro: per quali cause possono avvenire

Le cause che possono determinare un’ispezione sul lavoro sono la richiesta di intervento da parte del lavoratore o del sindacato che lo rappresenta oppure iniziativa autonoma dell’ufficio ispettivo.

In nessun caso vengono prese in considerazione richieste anonime di verifiche ispettive, a meno che non emerga con assoluta e incontrovertibile evidenza la gravità e l’attendibilità dei fatti denunciati.

Quando la verifica è richiesta dal lavoratore o dal sindacato, l’Ispettorato prima di effettuare la verifica deve tentare una conciliazione tra azienda e dipendente. Se le parti raggiungono un accordo, l’ispezione non ha luogo e il datore sarà tenuto unicamente al versamento delle somme concordate e dei contributi previdenziali.

In caso di mancato accordo le conseguenze sono diverse:

  • se il mancato accordo dipende dal comportamento del lavoratore non è automatico che ci sia l’accertamento ispettivo;
  • se il mancato accordo dipende dal datore di lavoro o da entrambe le parti, la conseguenza è sempre l’accertamento ispettivo.

Si procede invece direttamente all’ispezione (senza passare per il tentativo di conciliazione) in caso di richieste di intervento che:

  • Hanno rilevanza penale;
  • Interessano altri lavoratori oltre a chi denuncia;
  • Riguardano fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio;
  • Hanno ad oggetto solo profili di natura contributiva, previdenziali ed assicurativa.

Attività preliminari del controllo dell’ispettorato del lavoro

Le attività preliminari alla verifica di controllo vera e propria consistono nella raccolta delle informazioni aziendali anche attraverso l’uso delle banche dati. In particolare, i documenti già in possesso dell’ispettorato del lavoro che non devono essere chiesti in azienda sono tutti quelli che riguardano:

  • Pratiche di collocamento, quali comunicazioni telematiche di assunzione, cessazione, proroga e trasformazione oltre al prospetto informativo sui disabili occupati;
  • Dati previdenziali e assistenziali, come denunce INAIL o attestazione di regolarità contributiva (cosiddetto DURC);
  • Documenti societari ad esempio le visure camerali;
  • Denunce INPS (Uniemens e importi versati tramite F24).

L’accesso in azienda

E’ sicuramente l’accesso in azienda il momento cruciale delle ispezioni sul lavoro. Il personale dell’ispettorato del lavoro deve innanzitutto qualificarsi esibendo la propria tessera di riconoscimento, a beneficio del datore di lavoro e di tutti gli altri soggetti con cui interagisce. Gli ispettori possono visitare qualunque luogo di lavoro, compresi laboratori e cantieri, purché connessi con l’esercizio dell’attività aziendale.

Qualora il datore non sia presente, si può richiedere al personale di vigilanza di attenderne l’arrivo purché questo avvenga in tempi ragionevoli e non abbia l’intento di guadagnare tempo. Una volta presente, il datore viene informato della possibilità di farsi assistere da un professionista (ad esempio consulente del lavoro), la cui assenza, comunque, non sospende né posticipa l’ispezione.

Come si svolge l’ispezione sul lavoro

L’ispezione del lavoro è una verifica dei fatti e degli atti relativi la personale trovato in azienda intento in qualsiasi tipo di lavorazione al momento del primo accesso. La verifica ispettiva si può quindi dividere in 3 fasi: l’identificazione dei presenti, con relativa raccolta delle informazioni, esame della documentazione ricevuta e redazione del verbale.

Identificazione dei presenti e raccolta delle dichiarazioni

Lo svolgimento della verifica ispettiva prevede innanzitutto l’identificazione delle persone presenti sul luogo di lavoro. In un secondo momento, il personale ispettivo può assumere una serie di notizie dai lavoratori, dal datore e/o dai professionisti che lo assistono, riguardanti:

  • L’effettiva esistenza di un rapporto di lavoro (per accertare che non ci siano lavoratori in nero);
  • Le retribuzioni percepite;
  • Gli adempimenti INPS e INAIL;
  • L’erogazione delle prestazioni INPS e INAIL.

Le dichiarazioni dei lavoratori dovranno essere acquisite attraverso domande chiare e facilmente comprensibili, senza che il datore o il professionista siano presenti. Per i dipendenti stranieri, gli ispettori dovranno accertarsi che questi capiscano la lingua italiana, altrimenti è necessario l’intervento di interpreti. All’interno del verbale unico di accertamento e notificazione (che costituisce il documento finale della fase ispettiva) le dichiarazioni dei lavoratori dovranno essere coperte da anonimato.

Le affermazioni rese sono raccolte nel verbale di acquisizione di dichiarazione. Del documento dev’esserne data lettura al dichiarante il quale ne conferma la correttezza eventualmente chiedendo alcune modifiche, prima di sottoscriverlo.

Esame della documentazione

Eccezion fatta per i documenti presenti nelle banche dati (di cui si è parlato sopra), il personale ispettivo può esaminare tutto il materiale utile ad un esame obiettivo della situazione aziendale e per verificare le dichiarazioni rese dai lavoratori o dal datore.

E’ ammesso anche l’esame del libro unico del lavoro. In particolare, previa richiesta degli ispettori, il libro unico dev’essere esibito:

  • dal datore di lavoro (che lo conserva presso la sede legale) il quale deve portarlo tempestivamente nella sede di lavoro in cui si svolge l’ispezione (è tempestiva la consegna se avviene entro la redazione del verbale di primo accesso ispettivo);
  • dal datore, in caso di attività mobili o itineranti, entro il termine assegnato e riportato nel verbale ispettivo;
  • consulente del lavoro, professionista abilitato o centro di assistenza che lo detiene, entro 15 giorni dalla richiesta formulata nel verbale ispettivo.

Anche in sede di ispezione, il personale di vigilanza può tentare di proporre una conciliazione tra le parti, come quella citata poc’anzi.

Redazione del verbale

Durante o a conclusione della fase ispettiva vengono prodotti i seguenti verbali:

  • verbale di primo accesso ispettivo, rilasciato al termine della verifica in cui sono raccolti i dati dei soggetti presenti sul luogo di lavoro, le attività da questi svolte, le eventuali dichiarazioni rese dal datore e ogni eventuale richiesta utile al proseguimento della fase ispettiva;
  • il verbale interlocutorio, redatto quando la documentazione prodotta in sede di primo accesso non è sufficiente e sono pertanto necessarie ulteriori verifiche;
  • il verbale di definizione degli accertamenti, rilasciato quando non si ravvisa alcuna violazione sanzionabile;
  • verbale unico di accertamento e notificazione, con cui vengono contestate le violazioni amministrative emerse in fase di ispezioni sul lavoro.


Fonte : Lavoro e Diritti