INPS: indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato – chiarimenti

2 Agosto, 2017   |  

L’INPS ha emanato il messaggio n. 3180 del 1° agosto 2017, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato.

Sono pervenute segnalazioni e richieste di chiarimento in materia di indennità di
disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato, soprattutto in ordine al
contenzioso amministrativo e giudiziario instaurato da tale categoria di lavoratori per
l’ottenimento di indennità di disoccupazione non agricola (DSO, ASpI/miniASpI, NASpI).
In particolare, è stato rappresentato che un operaio agricolo a tempo indeterminato, che venga
licenziato il 31 dicembre a conclusione di una attività lavorativa per la quale risulta copertura
contributiva per l’intero anno solare, non ha diritto al riconoscimento dell’indennità di
disoccupazione agricola in quanto non residuano nell’anno di competenza giornate
indennizzabili. Nel contempo, lo stesso lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione
non agricola se nel biennio – relativamente al requisito per disoccupazione ordinaria e
indennità ASpI – o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi – relativamente al requisito per
l’indennità NASpI – precedenti la cessazione del rapporto di lavoro sia stato prevalentemente
lavoratore agricolo. In tale contesto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato è privo di tutela
contro la disoccupazione.
A chiarimento della questione si espongono le seguenti osservazioni, anche a seguito di una
recente nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, sull’argomento, conferma la
legittimità dell’operato dell’Istituto nonché della Sentenza della Corte Costituzionale n. 194, 6
giugno-14 luglio 2017, pubblicata nella G.U. 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del
19 luglio 2017, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 32, comma 1, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e s.m.i. sollevata dal
Tribunale Ordinario di Potenza, in funzione di Giudice del Lavoro, con Ordinanza del 22
novembre 2013, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione, nella parte in cui esclude che il lavoratore agricolo a tempo indeterminato possa
ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola nei casi in cui non possa ottenere
quella agricola perché licenziato al termine dell’anno solare.
Preliminarmente si osserva che l’inquadramento previdenziale dei lavoratori segue, secondo un
principio di carattere generale, la qualificazione del datore di lavoro e/o dell’impresa da cui essi
dipendono. È, pertanto, considerato lavoratore agricolo colui che presta la propria opera presso
un imprenditore agricolo che è, come definito dall’art. 2135 c.c.,
“[…] chi esercita una delle
seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse”.
Sotto il profilo della tutela previdenziale i lavoratori agricoli dipendenti sono assoggettati, alla
stregua della generalità dei lavoratori subordinati nei settori produttivi non agricoli, all’obbligo
dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all’obbligo dell’assicurazione
contro la disoccupazione involontaria.
Nei loro confronti, tuttavia, vige da sempre una disciplina speciale sia per quanto riguarda
l’accertamento del rapporto di lavoro, la riscossione e la misura della contribuzione, sia per
quanto riguarda le modalità di individuazione dei soggetti protetti e la certificazione della loro
identità di assicurati. Tale disciplina, più avanti specificata, è strutturata in funzione della
particolare modalità con cui si svolge il lavoro agricolo caratterizzato, come è noto, da
precarietà e stagionalità.
Probabilmente in considerazione di queste intrinseche caratteristiche dell’attività lavorativa nel
settore agricolo, il legislatore non ha ritenuto, nonostante le modifiche apportate nel tempo al
sistema previdenziale, di compiere interamente l’armonizzazione e il coordinamento della
disciplina dell’assicurazione per la disoccupazione agricola con le norme vigenti negli altri
settori.
Ciò premesso, si indica di seguito il quadro normativo di riferimento per la tutela dei lavoratori
agricoli dipendenti a tempo determinato e indeterminato, limitatamente a quanto qui di
interesse.
In primo luogo, si richiama l’art. 32, co.1, lett. a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, come
sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, che estende l’obbligo
dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria anche ai lavoratori agricoli. Tale
disposizione stabilisce, infatti, che “
L’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione e’
esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze,
limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi,
giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, […] agli stessi
spetta l’indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all’articolo 12
del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, […]”
.
Per l’ipotesi, poi, in cui il lavoratore subordinato svolga attività lavorativa agricola e non
agricola, l’art. 6 del D.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323, di approvazione del Regolamento per
l’esecuzione delle norme del Titolo III (tra cui il predetto art. 32) della citata legge n. 264 del
1949, prevede, tra l’altro, che
“l’indennità di disoccupazione è concessa in conformità alle
particolari disposizioni per i lavoratori agricoli contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264 e
nel presente regolamento, oppure alle norme comuni dell’assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria […] secondo che sia prevalente l’attività agricola o quella non
agricola. La prevalenza è determinata dal numero dei contributi versati o dovuti nel biennio per
ciascuna delle due attività”.
Anche l’art. 3 del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, prevede ai commi 3 e 4 che
“i lavoratori
addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola” […] possono ottenere la
prestazione in conformità delle norme della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e
integrazioni, qualora per il biennio anteriore all’inizio del periodo di disoccupazione possano far
valere una prevalente contribuzione per attività non agricola”.
Si ritiene opportuno richiamare anche l’art. 13 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375,
relativamente alla cessazione dell’obbligo di compilazione degli elenchi nominativi per gli operai
agricoli a tempo indeterminato. Detto articolo dispone che
“A decorrere dal 1° gennaio 1994
cessa, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi di
cui all’art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni ed
integrazioni”.
Sul punto si precisa che si è concretizzato un contenzioso amministrativo in cui i
ricorrenti hanno sostenuto che, con la previsione del citato art.13 sulla cessazione dell’obbligo
di compilazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato, il
legislatore avrebbe inteso escludere detti lavoratori dalla normativa in materia di
disoccupazione prevista per il settore agricolo di cui all’art. 32 legge n. 264 del 1949
equiparandoli alla generalità dei lavoratori dipendenti.
In realtà l’art. 13 è invece una disposizione normativa contenuta nel predetto D.Lgs. n.375 del
1993 il quale attua
“la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori
dell’agricoltura e dei relativi contributi”
. La cessazione della compilazione degli Elenchi
nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato va, perciò, inquadrata nell’ambito della
modifica dei sistemi di accertamento. Del resto, gli Elenchi nominativi non costituivano più la
posizione assicurativa per gli OTI, perché l’art. 4 del Decreto Interministeriale 2 giugno 1982 –
come precisato, peraltro, dalla circolare INPS n. 303 del 31 dicembre 1993 illustrativa del
D.Lgs. n.375 del 1993 – nel disciplinare la posizione dell’operaio a tempo indeterminato, ha
indicato come atto costitutivo della posizione stessa la certificazione annuale inviata agli Enti
Previdenziali dagli Uffici Provinciali dello SCAU attestante i dati occupazionali e retributivi
dell’anno precedente. Per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola, pertanto, già
a partire dalle prestazioni in competenza 1982, l’attestazione del numero di giornate di
occupazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato non è più fornita dagli elenchi
nominativi ma direttamente dallo SCAU. Detta competenza, a seguito di soppressione dello
SCAU, è stata successivamente attribuita all’INPS.
Si osserva peraltro che il D. lgs. n.375 del 1993, nell’insieme delle sue disposizioni, conferma
l’appartenenza degli operai agricoli a tempo indeterminato al settore previdenziale agricolo.
I ricorsi amministrativi presentati in materia, pervenuti in secondo grado all’esame del
competente Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai
lavoratori dipendenti a seguito di sospensione della decisione di accoglimento assunta dai
Comitati Provinciali, sono stati decisi in senso sfavorevole al ricorrente avendo ritenuto il
Comitato GPT corretta l’interpretazione fornita dall’Istituto.
Si evidenzia, poi, che l’intento del legislatore di mantenere una disciplina differenziata emerge
anche con la recente legge di Riforma del mercato del lavoro n. 92 del 2012 che, pur
“favorendo l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadendo il rilievo prioritario del
lavoro subordinato a tempo indeterminato […]”
e
“rendendo più efficiente, coerente ed equo
l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di
universalizzazione e di rafforzamento dell’occupabilità delle persone […]”,
all’art. 2
“Ammortizzatori sociali”, il comma 3, dispone espressamente che
“Le disposizioni di cui al
presente articolo
(Disposizioni relative all’Assicurazione Sociale per l’Impiego – ASpI)
non si
applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali
trovano applicazione le norme di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modificazioni, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16
febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive
modificazioni.”
Si richiama, da ultimo, l’art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale conferma
l’esclusione dall’ambito di applicazione della indennità NASpI gli operai agricoli a tempo
determinato o indeterminato disponendo che per gli stessi trovano applicazione le norme
specifiche sopra richiamate nell’art. 2 co. 3 della legge n.92 del 2012.
Sulla base del quadro normativo illustrato e delle considerazioni fin qui esposte, al lavoratore
agricolo OTD o OTI non può essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione ordinaria non
agricola di cui al R.D. n. 1827 del 1935 e s.m. se, nel biennio antecedente al licenziamento,
può fare valere contributi contro la disoccupazione involontaria versati esclusivamente o
prevalentemente nel settore agricolo.
Non si può parimenti applicare la normativa sulla disoccupazione in ambito ASpI e NASpI, nei
confronti di un lavoratore che abbia svolto prevalentemente attività agricola nel biennio (in
caso di ASpI) o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi (in caso di NASpI), precedenti la
cessazione del rapporto di lavoro. L’applicabilità è infatti espressamente esclusa dalle sopra
citate disposizioni di cui all’art. 2, co. 3, della legge n. 92 del 2012 e all’art. 2 del D. lgs. n. 22
del 2015.
Si precisa infine che nel caso di un lavoratore agricolo con qualifica di operaio a tempo
indeterminato (OTI) che sia stato licenziato il 31 dicembre dell’anno di competenza della
prestazione ed abbia svolto attività lavorativa per l’intero anno, non può essere erogata alcuna
indennità di disoccupazione agricola in quanto – secondo la legislazione che regola la
prestazione di disoccupazione nel settore agricolo – non residuano giornate indennizzabili (circ.
INPS n.139 del 20/6/1988 esplicativa dell’art. 7, co. 4, del D.L. 21/3/1988 n. 86 convertito con
modificazioni dalla legge 20/5/1988 n. 160). Il lavoratore in questione potrebbe accedere
all’indennità di disoccupazione NASpI qualora nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi
precedenti la cessazione del rapporto di lavoro possa fare valere contribuzione prevalente nel
settore non agricolo.
IL DIRETTORE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI
Maria Grazia Sampietro


Fonte : Dottrina Lavoro