In GU il decreto Agosto – Misure in materia di lavoro

14 Ottobre, 2020   |  

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 la legge n. 126/2020 di conversione del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).
Il provvedimento, a seguito delle modifiche ed integrazioni subite durante l’esame parlamentare, risulta composto da 179 articoli (dai 115 iniziali), per un totale di 709 commi (dai 443 iniziali).

Misure in materia di lavoro

Proroga CIG
L’articolo 1 riconosce ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di ricorrere alla Cassa integrazione, agli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà e alla CIG in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020) per un massimo di 18 settimane, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Tali 18 settimane sono aggiuntive rispetto a quelle già fruite fino al 12 luglio in base al decreto Cura Italia e al decreto Rilancio e, qualora vi siano settimane già richieste e autorizzate per il periodo successivo al 12 luglio, l’imputazione delle medesime è alle prime 9 settimane della nuova disponibilità.
La fruizione delle seconde 9 settimane delle nuove 18 complessive, determina l’obbligo del versamento di un contributo addizionale da parte del datore di lavoro, pari al:
– per i datori di lavoro che nel primo semestre del 2020 hanno avuto non riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto al primo semestre del 2019: 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
– per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato: 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il contributo non è dovuto:
– dai datori di lavoro che nel primo semestre del 2020 hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto al primo semestre del 2019;
– da coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Sgravi contributivi
Per gestire le difficoltà connesse all’emergenza epidemiologica, vengono introdotti diversi sgravi contributivi. Si tratta in particolare di:
– un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato (ad eccezione di quelli agricoli) che non richiedono prestazioni di integrazione salariale per periodi compresi tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Tale esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e fruibile per un periodo massimo di 4 mesi, entro il 31 dicembre 2020 (art. 3);
– un esonero contributivo totale per i datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) per assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), successive al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto Agosto) ed entro il 31 dicembre 2020, fruibile per un periodo massimo di 6 mesi (decorrenti dall’assunzione) e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro dipendente a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora tale trasformazione sia successiva al 15 agosto 2020 (art. 6);
– un esonero contributivo totale per i datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) per assunzioni a tempo determinato (comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, successive al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi (art. 7);
– un esonero contributivo parziale – per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 – pari al 30% dei contributi dovuti, in favore dei datori di lavoro del settore privato (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Detto beneficio si applica anche ai giornalisti lavoratori dipendenti iscritti all’INPGI. La misura è concessa ai sensi della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (C/2020/1863) e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione (art. 27).

Smart working
Viene riconosciuto il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile in favore:
– dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di 14 anni, disposta a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o nell’ambito dello svolgimento dell’attività sportiva di base, attività motoria in struttura quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati e a quelli verificatisi all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire le lezioni musicali e linguistiche. Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, i medesimi soggetti hanno diritto ad un congedo straordinario per la durata della quarantena, con relativa indennità pari al 50% della retribuzione (art. 21-bis);                                          – (fino al 30 giugno 2021 e anche in assenza degli accordi individuali) dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica (art. 21-ter);
– (dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020) dei soggetti rientranti nelle condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile può essere realizzato anche attraverso la destinazione a mansione diversa ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 1-bis, cpv. 2-bis).

Proroga o rinnovo di contratti a termine
L’articolo 8 – sostituendo il comma 1 dell’art. 93 del decreto Rilancio – prevede la possibilità di rinnovare o prorogare – fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore privato anche in assenza delle causali giustificative ex art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 (quali esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori nonché esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria), ferma restando la durata massima complessiva del contratto di 24 mesi.
Inoltre, viene abrogato il comma 1-bis dell’art. 93 del decreto Rilancio che aveva assoggettato a proroga automatica ex lege i contratti di apprendistato di primo e terzo livello (non quello professionalizzante) e i contratti di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Blocco dei licenziamenti
All’articolo 14 si conferma il divieto di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo. In particolare, il blocco dei licenziamenti viene prorogato fino al 31 dicembre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (di cui all’articolo 1) ovvero dell’esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti (di cui all’articolo 3).
La norma, inoltre, esclude l’applicazione del divieto di licenziamento nelle seguenti ipotesi:
– cessazione definitiva dell’attività d’impresa, conseguenti a messa in liquidazione senza continuazione, anche parziale, dell’attività, salvo il caso in cui nel corso della liquidazione si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c. (situazioni per la quale il divieto di licenziamento resta confermato);
– fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi), ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs. n. 22/2015.

Fonte : Quotidiano IPSOA



Fonte : Studio Balillo