Impugnazione licenziamento e restituzione disoccupazione

4 Settembre, 2020   |  

Restituzione indennità di disoccupazione solo per reintegrazione lavoratore licenziato.

In presenza di un licenziamento, anche se determinato da grave motivo disciplinare (cosiddetto «licenziamento per giusta causa»), al dipendente spetta l’indennità di disoccupazione. La Naspi – così appunto si chiama l’assegno mensile versato dall’Inps – viene erogata infatti a tutti coloro che, non per propria volontà, perdono il posto di lavoro. Ma che succede se, non appena ricevuta la lettera di licenziamento da parte del datore, il lavoratore si rivolge a un avvocato e procede alla contestazione per le vie giudiziali? In caso di impugnazione del licenziamento è dovuta la restituzione della disoccupazione?

Sul punto si è espressa più volte la Cassazione a seguito della richiesta, avanzata dall’Inps nei confronti del percettore, di restituzione di tutte le somme ricevute a titolo di Naspi. In particolare, una recente ordinanza [1] mette un punto fermo sulla diatriba presentatasi già diverse volte nelle aule giudiziarie.

Ecco qual è stata la risposta della Corte.

Licenziamento e disoccupazione
Il lavoratore che perde involontariamente la propria occupazione ha diritto alla Naspi se è in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione (non deve quindi essere reimpiegato in un’altra o nella precedente attività);
  • almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. In tale ipotesi rientra anche:

  • il licenziamento disciplinare;
  • la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta dinanzi ai sindacati o con procedura di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o, infine, in ragione del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, purché distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici;
  • le dimissioni per giusta causa come ad esempio quelle per mancato pagamento dello stipendio, per molestie sessuali, per demansionamento o mobbing, per notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda, per trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”;
  • le dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio.

Sono ammessi alla fruizione della Naspi anche i lavoratori che, a seguito di licenziamento, accettano l’offerta economica proposta dal datore di lavoro nell’ambito della “conciliazione agevolata”.

Impugnazione licenziamento: bisogna restituire la disoccupazione?
Per ottenere l’indennità di disoccupazione conta aver perso il posto di lavoro, anche se il provvedimento non è definitivo perché il lavoratore lo ha impugnato dinanzi al giudice. Quindi, in presenza di una vertenza di lavoro, con deposito in tribunale del ricorso per ottenere la revoca del licenziamento o il risarcimento del danno, la Naspi è comunque dovuta e l’Inps non può chiederne la restituzione. È questo l’importante chiarimento fornito dalla Cassazione con l’ordinanza citata in apertura del presente articolo.

Inoltre, non rileva la sopravvenuta sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento. Solo se il rapporto tra le parti si ricostituisce, con la reintegra del lavoratore sul posto di lavoro, quest’ultimo sarà costretto a restituire le somme. Quindi, in buona sostanza, tutte le volte in cui la legge prevede, come sanzione per l’illegittimo licenziamento, solo un risarcimento, la Naspi può essere chiesta e trattenuta, senza timore di successive rivalse da parte dell’Inps.

Come infatti chiarito dalla Suprema Corte, «l’evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l’involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro. La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, e tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore».

La domanda per ottenere tale trattamento non presuppone «neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall’atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento».

Di conseguenza, «solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall’Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della legge numero 300 del 1970, articolo 18».

Impugnazione licenziamento: quando restituire la Naspi?
In sintesi, quando il lavoratore è costretto a restituire le somme ricevute a titolo di Naspi in presenza di impugnazione del licenziamento? Come anticipato, elemento ostativo alla percezione dell’indennità è «l’effettiva ricostituzione del rapporto, anche qualora sia stata resa in sede di impugnativa del termine contrattuale una sentenza di conversione del rapporto di lavoro».

L’impugnazione giudiziale della legittimità del licenziamento costituisce un diritto, ma non un obbligo del lavoratore. L’intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi alla stregua e al momento dell’atto risolutivo. Diversamente ragionando, non spetterebbe l’indennità di disoccupazione ogni qual volta il lavoratore omettesse di impugnare un licenziamento che pur si presentasse manifestamente illegittimo oppure ogni qual volta transigesse la lite prima ancora della (possibile) sentenza di reintegra.

note

[1] Cass. ord. n. 17793/20.



Fonte : La Legge per Tutti