Imposta sostitutiva TFR: acconto entro il 17 dicembre

11 Dicembre, 2018   |  

Tutti i datori di lavoro che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta, entro il prossimo 17 dicembre, dovranno effettuare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre 2017.

Ricordiamo, infatti, che ciascun datore di lavoro ogni anno deve calcolare (e versare) la suddetta imposta in due scadenze prefissate, più precisamente:

  • il 16 dicembre dovrà versare il 90% dell’imposta dovuta a titolo di acconto;
  • il 16 febbraio dell’anno successivo verserà il restante 10 % a saldo dell’imposta dovuta.

Considerato che quest’anno il 16 dicembre cade di domenica, la scadenza viene posticipata al lunedì 17 dicembre. Analogamente, la scadenza del 16 febbraio verrà posticipata al 18 in quanto il 16 febbraio cade di sabato.

Nello specifico, il valore su cui calcolare l’imposta sostitutiva del 17% è rappresentato dalla quota finanziaria della rivalutazione del TFR accantonato all’anno precedente.

A tal proposito è opportuno richiamare quanto disposto dal quarto comma dell’articolo 2120 del Codice Civile che dispone la rivalutazione annuale del TFR per i lavoratori subordinati.

In particolare, l’articolo 2120, comma 4, stabilisce che il TFR “(…) con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente”.

Ogni anno, in sostanza, il Fondo TFR dovrà essere aggiornato, dunque incrementato, aggiungendo al fondo maturato sino al 31.12 dell’anno precedente non solo la quota capitale – rappresentata dal rapporto fra il totale delle retribuzioni lorde dell’anno e la misura fissa di 13,5 – ma anche la quota finanziaria, vale a dire un valore incrementale rappresentato da due componenti: una stabilita in misura fissa (ovvero l’1,5 %) e l’altra in misura variabile (ovvero il 75% dell’indice Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente).

Ebbene proprio su quest’ultima (quota finanziaria) andrà calcolato il 17% dovuto a titolo di imposta sostitutiva, che – come detto sopra – andrà versato in due scadenze: 16 dicembre (acconto) e 16 febbraio dell’anno successivo (saldo).

Giova precisare che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, è necessario prendere in considerazione il coefficiente di rivalutazione registrato nel mese di cessazione rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Inoltre, per le cessazioni avvenute fino al 14 del mese si applica l’indice ISTAT del mese precedente, mentre per quelle successive va applicato l’indice del mese di cessazione del rapporto.
La quota capitale, invece, sarà soggetta a tassazione separata al momento della liquidazione, da calcolarsi ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 917/1986.

Metodo storico e metodo previsionale
Per determinare l’acconto, il datore di lavoro potrà scegliere, alternativamente, tra due metodi differenti, ovvero quello storico e quello previsionale.

Applicando il metodo storico, l’acconto del 90% andrà calcolato sulle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, comprese quelle relative ai TFR eventualmente erogati a lavoratori cessati durante l’anno in corso.

Diversamente, applicando il metodo previsionale, l’acconto del 90% avrà come base di calcolo il TFR maturato fino all’anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso applicando, per la determinazione della quota finanziaria del TFR maturata nell’anno, il coefficiente di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Per i lavoratori cessati entro il 30 novembre dell’anno in corso, invece, l’acconto sarà pari al 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni al momento della cessazione del rapporto.

Considerazioni sulla scelta del metodo
In relazione a quanto detto circa la scelta del metodo da applicare, è opportuno fare alcune considerazioni.

Le società costituite nel 2018, non dovranno fare alcun versamento di imposta sostitutiva in quanto non avranno alcunché da rivalutare.

Le società costituite nel 2017 non potranno adottare il metodo storico poiché, mancando un fondo TFR al 31.12.2016, non avranno effettuato alcuna rivalutazione nel 2017 (in questa ipotesi l’imposta va versata in un’unica soluzione alla scadenza di febbraio oppure bisognerà applicare il metodo previsionale).

Il metodo previsionale risulta una scelta conveniente qualora si siano verificate riduzioni significative del numero di dipendenti entro il 30 novembre dell’anno in corso.

Altro fattore di cui tenere conto è la scelta operata dal lavoratore circa la destinazione del TFR, ovvero se intende mantenerlo presso l’azienda oppure destinarlo alla previdenza complementare.

Soggetti tenuti al versamento
Tenuti al calcolo ed al versamento dell’imposta in oggetto sono tutti i datori di lavoro che sono anche sostituti d’imposta. Restano, pertanto, esclusi dall’adempimento i datori di lavoro che non rivestono tale qualifica (ad esempio chi ha alle proprie dipendenze colf, badanti, baby sitter, ecc.) perché, in tal caso, tenuto al versamento è lo stesso lavoratore. Inoltre, non sono tenute al versamento, le aziende che non hanno accantonamenti al 31.12 dell’anno precedente e quelle costituite nel corso dell’anno.

Analogamente, non è previsto alcun adempimento per le quote di TFR devolute ai Fondi di previdenza complementare.

Anche l’imposta relativa al TFR destinato al Fondo Tesoreria, ancorché a carico dell’Inps, è calcolata e versata dal datore di lavoro. In tal caso il datore di lavoro potrà recuperare tale importo in sede di conguaglio con i contributi mensilmente dovuti all’Istituto (valorizzando il codice PF30 “Importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria” all’interno del flusso UniEmens relativo al mese di dicembre per il recupero dell’acconto e al mese di febbraio dell’anno successivo per il saldo.

Riguardo al pagamento dell’imposta si ricorda che dovrà avvenire mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 1712, per l’acconto e il codice 1713 per il saldo.



Fonte : Fiscal Focus