Fondo garanzia INPS: recupero del Tfr ammesso anche senza fallimento

17 Settembre, 2018   |  

Il Fondo di garanzia del Tfr può essere attivato a tutela dei lavoratori dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali o esecutive che, trovandosi in stato di crisi, non possono adempiere agli obblighi retributivi previsti dalla legge.

Il Fondo provvede, al ricorrere delle fattispecie previste dalla legge, al pagamento del Tfr e delle ultime tre mensilità non corrisposte dal datore di lavoro.

Ambito di applicazione

Il Fondo garantisce al lavoratore l’erogazione delle retribuzioni non pagate nelle ultime tre mensilità, incluse anche tredicesima e quattordicesima, oltre che eventuali prestazioni di malattia e maternità.

Sono invece esclusi l’indennità di mancato preavviso, gli importi relativi a ferie non godute e le indennità di malattia a carico dell’INPS che avrebbero dovuto essere anticipate dal datore di lavoro.

Il Fondo di Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti viene alimentato dai contributi carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, aumentati dello 0,40% per le aziende che operano nel settore industriale.

L’accesso al fondo è disponibile per tutti i lavoratori dipendenti e i loro eredi a carico (coniuge, figli parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) e per i cessionari del TFR a titolo oneroso.

Condizione di base per l’accesso al beneficio è che il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato e che, a seguito di questo evento interruttivo, sia nato per il dipendente il diritto di ricevere il TFR.

Procedura di accesso al Fondo

Le modalità di accesso al Fondo di Garanzia Inps sono diverse a seconda che il datore di lavoro sia stato sottoposto o meno a procedure concorsuali.

In caso di fallimento dell’azienda, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o procedura di liquidazione del patrimonio, per accedere al Fondo di Garanzia è necessario presentare all’Inps il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento e quello con cui il giudice ha ammesso il lavoratore allo stato passivo del fallimento medesimo. In questo caso il dipendente è un creditore privilegiato che dovrà essere soddisfatto prima di ogni altro credito ammesso alla procedura.

Nel caso in cui datore di lavoro non abbia i requisiti previsti dalla disciplina vigente.

Per beneficiare del Fondo di garanzia sarà necessario presentare all’Inps l’atto di pignoramento nei confronti dell’azienda e dimostrare che il datore di lavoro non ha sufficienti garanzie patrimoniali tali da soddisfare il diritto di credito del lavoratore.

I requisiti previsti dalla legge Fallimentare sono i seguenti:
non aver superato negli ultimi tre esercizi il valore di € 300.000 per l’attivo patrimoniale;
€ 200.000 per i ricavi lordi;
ammontare dei debiti, anche non scaduti, non superiore a € 500.000.

I lavoratori che hanno un credito nei confronti delle aziende possono accedere al fondo anche senza passare dalla procedura fallimentare dell’azienda: in questo caso sul lavoratore istante grava l’onere di dimostrare l’insolvenza del datore di lavoro o l’insufficienza delle garanzie patrimoniali dell’azienda. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso il verbale di pignoramento negativo.

Il parere di legittimità

Con l’ordinanza n. 21734/2018, pubblicata il 6 settembre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai presupposti necessari affinché possa intervenire il Fondo di Garanzia dell’INPS per il pagamento del trattamento di fine rapporto al lavoratore di una società quando quest’ultima è insolvente. La Suprema Corte ha ribadito in premessa la necessità della preliminare verifica da parte del Tribunale dell’assenza o meno delle condizioni per l’assoggettabilità al fallimento della debitrice nonché l’esito infruttuoso delle esecuzioni forzate esperite.

Qualora il datore di lavoro non adempie, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

Precisano, dunque, gli ermellini che: “la verifica da parte del tribunale fallimentare, all’esito dell’istruttoria prefallimentare, della non fallibilità dell’imprenditore funge da presupposto unicamente all’insufficienza delle garanzie patrimoniali seguito dall’esperimento dell’esecuzione forzata per l’intervento dell’INPS Fondo di Garanzia TFR”.



Fonte : Fiscal Focus