Ferie convertite in cassa integrazione: arriva l’ok dell’INL

26 Novembre, 2021   |  

È possibile convertire ferie già programmate in Cassa Integrazione con causale Covid-19. Chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Convertire le ferie già programmate in periodi di Cassa Integrazione? Secondo l’INL è possibile. Con la Nota n. 1799 del 23 novembre 2021, è stato chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che è possibile convertire in cassa integrazione, con causale “Covid-19”, i periodi di ferie, già programmati e concessi, ai propri lavoratori dipendenti. Tale facoltà è ammessa esclusivamente in caso di sospensione totale dell’attività per cause attinenti l’emergenza sanitaria in corso.

È quanto emerge a seguito di una richiesta di parere concernente la sussistenza di profili di illiceità a carico del datore di lavoro che modifichi in CIG, seppur con causale Covid-19, le giornate di ferie richieste dai lavoratori “già programmate e concesse”.

Ecco i dettagli della Nota INL.

Ferie convertite in cassa integrazione covid-19
Nel caso di specie, l’azienda nel mese di agosto avrebbe unilateralmente tramutato la terza settimana di ferie in CIG con causale Covid-19. Ma andiamo con ordine.

Disciplina delle ferie
La norma che disciplina le ferie è l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, il quale afferma che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva va goduto:

  • per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione;
  • per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

n tal contesto, in forza dell’art. 2109 c.c., si evince il riconoscimento in capo al datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, di una facoltà di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla.

Eccezionalità ed imprevedibilità della fruizione delle ferie
Sempreché sia rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale, eventuali deroghe alla fruizione delle ferie diritto risultano ammissibili esclusivamente in due casi:

  • eccezionalità;
  • imprevedibilità.

Entrambe le caratteristiche, chiaramente, devono essere supportate da adeguata motivazione.

Ad esempio, costituiscono ipotesi oggettive derogatorie all’ordinaria modalità di fruizione delle ferie, tra gli altri, gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari, in cui si assiste ad una “sospensione totale o parziale delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione”.

Maturazione ferie in caso di Cassa Integrazione a zero ore: recupero psicofisico compromesso
Particolare è il caso di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie.

L’esercizio del diritto in questione, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, può quindi essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.

Diversamente avviene nell’ipotesi di CIG parziale, nella quale deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, sebbene in misura ridotta.

Mancata comunicazione delle Ferie
Infine, l’INL precisa che la mancata comunicazione preventiva della trasformazione in CIG del periodo di ferie già autorizzato, in violazione dell’art. 2109, non è assistita da sanzione.

In tal caso, infatti, non è possibile il ricorso al potere di disposizione considerato che, risultando inalterato il plafond di ferie maturate dai lavoratori (fruibili al termine della CIG), non c’è danno alla cui “riparazione” dovrebbe essere finalizzato il ricorso al potere di disposizione.



Fonte : Lavoro e Diritti