Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri: indicazioni INPS

23 Settembre, 2022   |  

L’INPS, in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi a detto sgravio previsto dalla legge di Bilancio 2022 (INPS circ. n. 102/2022).

L’art. 1, c. 137, L. n. 234/2021 (cd. legge di Bilancio 2022), ha previsto che in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato e dunque non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.

Lavoratrici che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. Sono inclusi i contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di:

– regime di part-time;

– apprendistato di qualsiasi livello;

– lavoro domestico;

– lavoro intermittente;

– lavoro in somministrazione.

La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. n. 142/2001.

Fruizione del congedo di maternità

L’esonero contributivo in oggetto in favore delle lavoratrici madri al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità.

Laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum.

Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione non comporta benefici in capo al datore di lavoro e non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva.

Coordinamento con altre agevolazioni

L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

L’agevolazione in trattazione, inoltre, risulta ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali. In questo caso la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali.

Analoghe considerazioni circa la cumulabilità valgono per quanto disposto dall’art. 20, c. 1, D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), che ha stabilito che per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore è incrementato di 1,2 punti percentuali.

Indicazioni operative

Istanza di riconoscimento dello sgravio

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare domanda all’INPS:

– tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

– tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole”, per i datori di lavoro agricolo, inserendo nel campo “Annotazioni”, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero, le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.

Per i datori di lavoro agricolo, dopo la verifica della spettanza dell’esonero, l’INPS inserirà nell’archivio “Cinque A” i codici di autorizzazione “LM” e “LP”, abbinandoli al codice fiscale della lavoratrice, e la data di validità dell’agevolazione (12 mesi a decorrere dal mese di rientro).

Fonte: Wolters Kluwer



Fonte : Studio Balillo