Fino a quando si applica il divieto di licenziamento prorogato dalla Legge di bilancio 2021? Quali sono le deroghe? Analisi completa.
La recente Legge di bilancio (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020) proroga al 31 marzo 2021 il divieto a tutte le imprese di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (GMO) sia individuali che collettivi. Grazie alla previsione in Manovra, si crea un ponte rispetto al Decreto “Ristori” (D.l. numero 137 del 28 ottobre 2020), in base al quale il blocco ai licenziamenti avrebbe avuto termine il 31 gennaio scorso.
Stante lo stop generalizzato ai recessi per GMO esistono una serie di deroghe previste dal legislatore. Analizziamo nel dettaglio quali, dopo aver approfondito i paletti alle imprese attualmente vigenti sino al 31 marzo 2021.
Divieto licenziamenti 2021: fino a quando?
Come anticipato, la Manovra 2021 (in vigore dal 1º gennaio scorso) ha prorogato sino al 31 marzo prossimo il blocco ai licenziamenti in scadenza il 31 gennaio 2021. Il testo (articolo 1 commi dal 309 al 311) estende lo stop lasciando inalterato l’ambito di applicazione e le deroghe, rispetto a quanto disposto dal D.l. “Ristori”.
Pertanto, sino al 31 marzo è precluso alle aziende di:
Licenziamento per Giustificato motivo oggettivo
I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (GMO) sono quelli giustificati da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.
Ne consegue che i recessi per GMO si differenziano da quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, riguardanti caratteristiche o condotte del singolo lavoratore.
Le ipotesi per antonomasia di licenziamento per motivi oggettivi riguardano:
Licenziamenti individuali e procedure collettive
I licenziamenti per GMO colpiti dallo stop sino al 31 marzo 2021 sono quelli:
In particolare, con la seconda casistica si intendono i licenziamenti intimati da aziende “grandi” intendendosi per tali quelle che occupano:
La procedura di licenziamento collettivo scatta quando una azienda “grande” (come sopra definita) ricorre, nell’arco di 120 giorni, ad almeno 5 licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nella stessa unità produttiva o in più unità produttive collocate nella stessa provincia.
Deroghe al blocco dei licenziamenti
Lo stop prorogato dalla Legge di bilancio al 31 marzo 2021 non opera con riferimento ad una serie di licenziamenti motivati da ragioni produttive:
Altre tipologie di licenziamenti esclusi dal blocco
Lo stop ai licenziamenti, essendo limitato a quelli per giustificato motivo oggettivo, non si estende ad una serie di recessi soggettivi; ovvero licenziamenti motivati da caratteristiche soggettive del dipendente o sue condotte disciplinarmente rilevanti.
Si parla in particolare di:
Violazione del divieto: cosa succede?
Per le aziende che, in violazione dei limiti imposti dalla Legge di bilancio, procedono comunque a licenziamenti per GMO, la conseguenza è quella della nullità del recesso stesso con conseguente reintegra dell’interessato sul posto di lavoro.