Se il dipendente firma la busta paga ammette di aver ricevuto i soldi?

28 Giugno, 2017   |  

Che succede se il dipendente si rifiuta di firmare il cedolino e se, invece, lo firma in caso di mancato pagamento dello stipendio?

Il datore di lavoro non può obbligarti a firmare il cedolino con la busta paga, mentre è suo preciso obbligo, a prescindere dalla suddetta firma, corrispondere ai dipendenti lo stipendio. Ad ogni modo, la firma del lavoratore sulla busta paga non è una prova sufficiente, per l’azienda, per dimostrare – in modo inconfutabile e incontrovertibile – l’avvenuto pagamento delle retribuzioni se c’è contestazione del dipendente. Per cui, in caso di mancato versamento dello stipendio, nonostante la sottoscrizione del cedolino (che potrebbe essere avvenuta per imposizione), il lavoratore potrà fare causa al datore e recuperare gli arretrati. È questo l’indirizzo della giurisprudenza, di recente ribadito dal tribunale di Bari [1]. Ma cosa significa nella pratica? Che, in assenza di contestazioni, la firma del cedolino paga fa presumere l’avvenuto versamento dello stipendio; ma se il dipendente asserisce di non aver mai ricevuto i soldi, il datore di lavoro non potrà basarsi solo sulla busta paga con la sottoscrizione del lavoratore per dimostrare il contrario. Dovrà invece ricorrere ad altre prove come, ad esempio, il bonifico bancario o l’assegno.

La firma del dipendente sul cedolino non sempre costituisce quietanza, ossia non sempre è una ammissione di pagamento. La prima cosa da fare è vedere cosa c’è scritto sulla busta paga in corrispondenza dello spazio riservato alla sottoscrizione del lavoratore. Due sono le ipotesi:

firma per «presa visione e accettazione»; a volte è scritto solo «firma per ricevuta»: in questo caso il dipendente ammette solo di aver ricevuto la busta paga (intesa come documento cartaceo) e nient’altro; non implica quindi quietanza di pagamento, ossia ammissione di aver ricevuto la somma spettante a titolo di retribuzione. Pertanto, firmare la busta paga, in questo caso, non implica alcun tipo di rischio, anche se lo stipendio non è stato ancora versato o non è stato versato per intero;
firma per «accettazione e quietanza» o più semplicemente «per quietanza». La dicitura, di norma, è la seguente: «Dichiaro che i dati riportati nel presente prospetto paga sono rispondenti a verità e che appongo la mia firma per ricevuta dello stesso e dell’importo netto sopra evidenziato come netto da pagare». In tal caso si presume che lo stipendio sia stato regolarmente versato dall’azienda; ma tale presunzione può essere sempre contestata dal lavoratore anche con una semplice dichiarazione confermata da qualche testimone. Basterebbe cioè che questi si rivolga al giudice per ottenere la condanna del datore al pagamento delle somme dovutegli per onerare quest’ultimo della prova contraria. L’azienda dovrà allora fornire prove diverse, dal semplice cedolino firmato, per dimostrare l’adempimento dell’obbligo retributivo: prove come un pagamento tracciabile perché eseguito con bonifico o con assegno.
Di norma, però, i giudici non sono soliti riconoscere al lavoratore il decreto ingiuntivo in caso di buste paga firmate per quietanza. Dunque, il dipendente che voglia recuperare lo stipendio dovrà agire con una causa ordinaria, certamente più lunga e costosa.

In sintesi, essendo la busta paga un documento che l’azienda è obbligata a rilasciare al dipendente a prescindere dalla sua sottoscrizione, la firma di quest’ultimo sul documento non può considerarsi una quietanza liberatoria ed ha valore di ricevuta del prospetto paga, ma non delle somme riportate sullo stesso cedolino. Il dipendente potrà ugualmente fare causa all’azienda per ottenere il pagamento degli eventuali stipendi non pagati.

Anche la Cassazione [2] ha ragionato negli stessi termini, stabilendo che, in caso di una busta paga firmata, si deve ritenere sussistente una «presunzione di corrispondenza tra la retribuzione percepita e quanto indicato in busta paga anche se tale presunzione può essere sempre contrastata dal dipendente».

Infine, come abbiamo anticipato, il dipendente può rifiutarsi di firmare la busta paga. Questo comportamento non può essere usato dall’azienda come scusa per non pagare lo stipendio, ma se il rifiuto è ingiustificato e comporta dei danni, il datore di lavoro potrà valutare l’applicazione di una sanzione disciplinare.

Note

[1] Trib. Bari, sent. n. 4754 del 12.10.2016.

[2] Cass. sent. n. 157/1986.



Fonte : La Legge per Tutti