Detrazioni per familiari a carico

30 Novembre, 2017   |  

I controlli da operare in sede di conguaglio fiscale

In occasione del conguaglio fiscale di fine anno, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta datore di lavoro deve determinare le detrazioni effettivamente spettanti al lavoratore dipendente. Mensilmente, infatti, il sostituto d’imposta effettua una stima del reddito complessivo del lavoratore, eventualmente incrementato degli ulteriori redditi indicati dal soggetto sostituito. A conguaglio, individuate le somme effettivamente corrisposte, il datore di lavoro rideterminerà le detrazioni effettivamente spettanti, indicandole nel modello CU e nel modello 770 semplificato.

Le detrazioni su base mensile sono riconosciute dal sostituto d’imposta a condizione che il lavoratore dichiari formalmente di avervi diritto presentando un apposito modulo nel quale lo stesso indica le condizioni di spettanza. Il lavoratore si impegna altresì a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni: è stato abolito l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per familiari a carico per lavoratori dipendenti e pensionati. Tale obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati. Il riconoscimento delle detrazioni, infatti, avviene esclusivamente sotto la responsabilità del singolo contribuente.

Al lavoratore è lasciata la scelta di richiedere il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico al proprio sostituto d’imposta, o direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, mediante la presentazione del modello 730 o del modello Unico.

Individuazione dei familiari a carico – Sono considerati familiari a carico i seguenti soggetti, anche se non vivono con il contribuente o sono residenti all’estero:
Coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
Figli naturali, adottati, affidati o affiliati: a prescindere dall’età;

Possono inoltre essere considerati fiscalmente a carico del contribuente anche i seguenti altri familiari, soltanto se conviventi con il dichiarante o in quanto fruitori di assegni alimentari pagati dallo stesso contribuente:
Coniuge separato legalmente;
Nipoti;
Genitori anche adottivi;
Generi e nuore;
Suoceri;
Fratelli e sorelle;
Nonni.

In linea generale è possibile affermare che le detrazioni spettano a condizione che il familiare abbia conseguito, nel periodo d’imposta di riferimento, un reddito non superiore a 2.840,51 euro. La verifica del rispetto di tale limite deve essere effettuata tenendo conto anche:
del reddito dei fabbricati prodotto dall’applicazione della cedolare secca sulle locazioni.
di eventuali retribuzioni erogare da Enti, organismi Internazionali, consolati, Chiesa ecc.
della quota esente dei redditi di lavoro dipendente effettuato presso le zone di frontiera e paesi limitrofi in via continuativa o in rapporto esclusivo del soggetto residente in Italia;
del reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto all’imposta sostitutiva dei contribuenti minimi o del regime per le nuove attività produttive.

Restano esclusi dal computo i redditi:
soggetti a tassazione separata;
assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva come per esempio la cedolare secca sugli affitti.

Detrazione per coniuge a carico – L’importo riconosciuto a titolo di detrazione fiscale a fini IRPEF per il coniuge a carico è pari a:
800 euro fino a 15.000 euro di reddito;
690 euro, se il reddito complessivo è maggiore di 15 mila e fino a 40.000 euro;
690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. In questo caso la detrazione spetta per la parte eccedente i 40 mila.

Tale importo è aumentato di:
10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro.
20 euro, se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro.
30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro;
20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro;
10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro.

Detrazione figli a carico – L’importo riconosciuto a titolo di detrazione fiscale a fini IRPEF per il coniuge a carico è pari a
950 euro per ogni figlio;
1.220 euro per ciascun figlio minore di 3 anni;

aumentato di 400 euro per ogni figlio disabile.

Per le famiglie numerose (più di 3 figli a carico) la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 95.000 euro, al netto del reddito complessivo, e 95.000 euro, mentre in presenza di più figli l’importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

La detrazione per i figli a carico va divisa al 50% tra i genitori non separati legalmente e previo accordo tra le parti, spetta al genitore con il reddito più alto.

In caso di separazione legale, cessazione o scioglimento del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore a cui sono stati affidati i figli e in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione spetta al 50%.

Qualora uno dei due genitori non possa fruire della detrazione spettante, per il superamento dei limiti di reddito, la detrazione spetta al 100% all’altro genitore, il quale è obbligato poi a riversare all’altro genitore affidatario il 50% della detrazione in caso di affidamento congiunto.

Se invece l’altro genitore non è presente e non ha riconosciuto il figlio o i figli, o se si è separato legalmente e i figli sono adottati, affidati o affiliati al solo contribuente che non è coniugato o separato successivamente, la detrazione per il primo figlio è pari a:
750 euro purché conviva con il contribuente o riceva assegni alimentati non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spettante è pari al rapporto tra 80.000 euro, al netto reddito complessivo percepito, e 80.000 euro.

In presenza di almeno 4 figli a carico è riconosciuto ai genitori un aumento di importo pari a 1200 euro annui da suddividere al 50% tra i genitori.

Se il reddito complessivo supera il limite oltre il quale le ordinarie detrazioni per figli a carico non spettano più, la famiglia numerosa perde anche la detrazione di 1.200 euro.

Se invece l’imposta lorda, calcolata prima di sottrarre la detrazione per famiglie numerose, è inferiore a 1.200 euro, l’importo che non può essere portato in detrazione per incapienza viene convertito in un credito d’imposta che può essere recuperato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.



Fonte : Fiscal Focus