Decreto dignità: dopo l’ok della camera ecco cosa cambia in materia di lavoro

3 Agosto, 2018   |  

Il testo di conversione in legge del Decreto Dignità, approvato dalla Camera dei Deputati in data 2 agosto 2018, interviene profondamente a modificare e, per certi versi, correggere il testo del decreto legge già in vigore dallo scorso 14 luglio.

Contratti a tempo determinato – L’esclusione dall’obbligo di applicare le nuove regole sui rapporti a termine, già prevista per i contratti stipulati per attività stagionali, si estende anche per le prestazioni effettuate in favore del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI). Viene inoltre chiarito, come già riportato nella relazione tecnica al provvedimento, che, in caso di stipula di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

Il testo emendato contiene, inoltre, la tanto auspicata previsione di un periodo transitorio con riferimento ai rinnovi e alle proroghe di contratti a tempo determinato già in corso alla data del 14 luglio 2018: questi ultimi rientreranno nel campo si applicazione dei nuovi obblighi soltanto dopo il 31 ottobre 2018.

Contratti di somministrazione – Introdotta la precisazione, davvero inevitabile, della applicabilità delle causali, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, esclusivamente all’utilizzatore.

Viene innalzato al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato.

N.B. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro.

È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Incentivo all’occupazione stabile – Il testo di conversione in esame include un incentivo per l’occupazione giovanile stabile riservato ai datori di lavoro privato che, nel biennio 2019 e 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età. Le assunzioni incentivate devono sostanziarsi in:

  • un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti;
  • la stabilizzazione di contratto di lavoro a tempo determinato.

Lo sgravio è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, in misura pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro:

  • con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
  • nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

I soggetti da assumere non devono ancora aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

N.B. Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Parziale reintroduzione dei voucher – Tornano fruibili, ma solo per il settore agricolo, per gli alberghi fino a 8 dipendenti e per gli enti locali, i voucher con il limite temporale di 10 giorni di utilizzo. L’emendamento prevede anche un altro vincolo: i voucher possono essere usati solo per pagare “le prestazioni rese da pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito”.

A richiesta del prestatore, il pagamento del compenso può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo.

Il testo di conversione prevede che il versamento anticipato all’INPS per l’acquisto dei voucher PrestO possa essere effettuato anche tramite i soggetti abilitati alla consulenza del lavoro ex Legge 12/79.

Comparto scuola – Al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, il testo approvato dalle commissioni riunite Lavoro e Finanze della Camera prevede due interventi, uno di medio e uno di lungo periodo:

  • L’esecuzione delle sentenze di esclusione dalle GAE dei tribunali amministrativi, con la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato e annuali in contratti a termine che scadono il 30 giugno;
  • l’avvio di una procedura concorsuale straordinaria rivolta a diplomati magistrali e laureati in Scienze della Formazione primaria che abbiano svolto almeno due anni di servizio negli ultimi 8.


Fonte : Fiscal Focus