Decesso del lavoratore, le regole per i pagamenti

6 Settembre, 2017   |  

Nell’ambito degli elementi retributivi maturati, in costanza del rapporto di lavoro dal dipendente deceduto, il legislatore opera una distinzione, tenendo separate le indennità di fine rapporto da ogni altro elemento maturato e non corrisposto.

Infatti, secondo l’art.2122 del cc, il TFR (maturato e non percepito dal dipendente deceduto) e l’importo pari all’indennità sostitutiva del preavviso, dovranno essere corrisposti dal datore agli aventi diritto (coniuge, figli, parenti entro il 3° ed affini entro il 2°, se viventi a carico del prestatore di lavoro) rispettando l’accordo raggiunto dagli stessi (aventi diritto) o, qualora manchi l’accordo, “rispettando il bisogno di ciascuno” (a discrezione del datore).

Ove manchino gli aventi diritto le stesse indennità dovranno essere corrisposte:

– nel rispetto della successione legittima (artt. 565 ss. c.c.);

– alle persone espressamente indicate dal defunto nel proprio testamento come beneficiarie di queste indennità.

Se tra gli aventi diritto vi sono dei minori d’età è indispensabile l’intervento del giudice tutelare, anche in presenza del genitore superstite, in quanto potrebbero sussistere dei conflitti di interesse tra genitore e figli.

Ogni altro emolumento, diverso dal TFR e dall’indennità sostitutiva del preavviso, maturato dal lavoratore defunto e non percepito dallo stesso (quali ad esempio la retribuzione dell’ultimo periodo di paga non concluso, i ratei di mensilità aggiuntive, le indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, ecc.), dovrà essere cumulato nell’asse ereditario ed essere conseguentemente corrisposto agli eredi (testamentari) nella misura a ciascuno spettante.

Duplice e diverso, conseguentemente, è anche il trattamento fiscale riservato a questi importi. I redditi da lavoro dipendente maturati dal de cuius sono assoggettati a tassazione ordinaria per gli emolumenti retributivi correnti e a tassazione separata per gli emolumenti arretrati e l’indennità sostitutiva del preavviso.

Il datore di lavoro, individuati correttamente gli aventi diritto ai quali corrispondere l’indennità di fine rapporto e gli eredi ai quali corrispondere – per successione – ogni altro emolumento e definiti in apposita busta paga (intestata al dipendente ceduto) gli importi lordi e le ritenute per TFR e indennità del mancato preavviso e per ogni altro emolumento, provvede a dare a ciascuno la percentuale spettante del netto che ne risulta, unitariamente a copia dello stesso prospetto paga.



Fonte : Leggi di Lavoro