Decesso del lavoratore dipendente: regole e adempimenti previsti

18 Aprile, 2018   |  

Il decesso del lavoratore subordinato, a prescindere dalle cause dell’evento, comporta l’automatica interruzione del contratto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

In capo al datore di lavoro sorge l’obbligo di svolgere i seguenti adempimenti:
comunicare al Centro per l’Impiego l’avvenuta risoluzione del rapporto;
versare a favore dei soggetti indicati dalla legge il trattamento di fine rapporto, l’indennità sostitutiva di preavviso e le altre competenze;
emettere la CU e inviare il modello 770 nei termini ordinariamente previsti dalla legge.

In questo caso, anche se la cessazione del contratto non è a lui imputabile, il datore è obbligato a erogare l’indennità sostitutiva del preavviso.

Documentazione da presentare al datore di lavoro – Il datore di lavoro, prima di provvedere al pagamento delle somme agli eredi, deve richiedere agli aventi diritto la seguente documentazione:
stato di famiglia con la composizione del nucleo familiare alla data del decesso;
atto di morte del defunto;
atto notorio presentato dal coniuge o dai figli da cui risulti che tra il defunto e il coniuge non è mai stata pronunciata sentenza di divorzio o separazione;
eventuale sentenza di separazione dei coniugi;
atto notorio presentato da parenti o affini attestante il rapporto di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo nonché la vivenza a carico;

In presenza di minori di 18 anni o degli incapaci è necessario l’intervento del giudice tutelare, anche in presenza del genitore del minore, che deciderà circa l’accettazione dell’indennità e la relativa ripartizione (copia della delibera del giudice tutelare dovrà essere consegnata al datore di lavoro prima di erogare il TFR e l’indennità di sostitutiva di preavviso).

Emolumenti agli eredi – Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere, immediatamente, agli eredi:
la retribuzione maturata e non ancora corrisposta;
l’indennità sostitutiva del preavviso;
il trattamento di fine rapporto.

Il diritto a tale spettanze compete alle seguenti due categorie di beneficiari in parte potenzialmente coincidenti:
gli eredi (legittimi o testamentari), cui spettano (iure successionis) le competenze maturate del deceduto ma non effettivamente erogate allo stesso, ovvero: retribuzione del mese del decesso (se non accreditata prima del decesso), ratei maturati di mensilità aggiuntive ed altre eventuali spettanze non ancora riscosse;
gli aventi diritto, indipendentemente dalle eventuali disposizioni testamentarie e al di fuori delle norme concernenti le successioni, cui spettano (iure proprio) il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso.

Tassazione spettanze sugli eredi – Sono previste diverse modalità di tassazione sugli emolumenti liquidati agli eredi.

a) somme liquidate, ma materialmente non riscosse dal lavoratore: il datore di lavoro deve rilasciare una CU intestata al lavoratore deceduto. In questo caso non sussiste alcun obbligo di effettuare il conguaglio fiscale. Il calcolo delle imposte sarà effettuato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi che dovrà essere presentata, da uno degli eredi, a nome del lavoratore deceduto.

b) Somme maturate e non ancora liquidate o in corso di maturazione (somme iure successionis): si tratta di somme maturate dal lavoratore per effetto della prestazione lavorativa resa fino al momento del decesso e non ancora liquidate tramite il cedolino paga, quali retribuzione, straordinario, festività, 13esima mensilità, ferie e permessi. Tali somme non possono essere corrisposte da parte del datore di lavoro agli eredi senza l’accertamento dell’accettazione dell’eredità, che deve essere adeguatamente documentata dagli aventi diritto. In questo caso il datore deve:
provvedere a tassare separatamente con la prima aliquota dello scaglione di reddito (23%);
certificare le somme corrisposte e le ritenute operate
rilasciare, a ciascun erede, una Certificazione Unica in cui riportare i dati del datore e dell’erede in qualità di percettore, l’ammontare delle somme e dei valori corrisposti, le ritenute operate, le detrazioni effettuate. Inoltre, nella casella annotazioni, devono essere esposti i dati del deceduto e il suo numero di codice fiscale, la situazione di eredità o di erogazione di indennità in caso di morte.

c) Premi di produttività: è possibile estendere l’applicazione della c.d. detassazione anche alle erogazioni effettuate in favore degli eredi: l’applicazione dell’aliquota sostitutiva nella misura del 10% deve essere applicata in presenza delle condizioni soggettive che consentono l’applicazione della agevolazione in capo al de cuius.

Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso – In caso di morte del prestatore di lavoro, l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR devono essere corrisposti al coniuge, ai figli o, se a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. Ciò anche in caso di espressa rinuncia all’eredità.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve essere effettuata in relazione allo stato di bisogno di ciascuno.

La legge chiama a succedere (successione legittima) quattro categorie di persone:
parenti legittimi (figli, o, in loro mancanza, genitori e fratelli, o, se non ci sono, altri parenti collaterali fino al sesto grado);
figli o genitori naturali;
coniuge superstite (se non si trova in stato di separazione legale a lui addebitata);
in mancanza di parenti legittimi o naturali e del coniuge l’eredità è devoluta allo stato;

Se tra gli aventi diritto vi sono dei minori d’età è indispensabile l’intervento del giudice tutelare, anche in presenza del genitore superstite.
Qualora l’azienda datrice di lavoro non contatti gli eredi al fine di corrispondere loro il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso maturata dal lavoratore deceduto saranno questi ultimi a farne richiesta con raccomandata A/R.

In caso di divorzio, all’ex coniuge spettano il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso solo a condizione che non si sia risposato e che sia titolare di assegno di divorzio: tale diritto spetta in percentuale all’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.



Fonte : Fiscal Focus