Con il contratto part-time azienda e lavoratore possono concordare un numero di ore di lavoro inferiore rispetto al tempo pieno, ecco cos’è e come funziona
Con il contratto part-time azienda e lavoratore possono concordare un numero di ore di lavoro inferiore rispetto al tempo pieno, ecco cos’è e come funziona
Il contratto part-time (contratto di lavoro a tempo parziale) è una forma di rapporto di lavoro, prevista nel diritto del lavoro italiano, caratterizzata da un orario di lavoro ridotto rispetto all’orario normale a tempo pieno.
La normativa italiana fissa in 40 ore l’orario settimanale a tempo pieno per i lavoratori dipendenti. I contratti collettivi possono intervenire fissando un limite inferiore (ad esempio le 38 ore settimanali previste dal CCNL Cooperative Sociali).
In deroga al tempo pieno, azienda e dipendente possono stipulare un contratto che preveda lo svolgimento dell’attività lavorativa per un orario ridotto (cosiddetto part time) rispetto al tempo pieno fissato dalla legge o eventualmente dal contratto collettivo applicato.
Questo contratto può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato. In alternativa, è possibile trasformare l’originario rapporto a tempo pieno in tempo parziale e viceversa.
Tipologie di part-time: orizzontale, verticale e misto
A seconda della distribuzione oraria, esistono tre tipologie di tempo parziale:
Dopo aver spiegato cos’è, vediamo nello specifico come funziona il contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto di lavoro, cosa sono le clausole elastiche e flessibili e come funziona il lavoro supplementare e straordinario.
Contratto part-time: l’assunzione
La disciplina del contratto a tempo parziale è contenuta nel Dlgs. n. 81/2015. Questo stabilisce, all’articolo 4, che il dipendente anche a tempo determinato, può essere assunto con orario di lavoro ridotto. In questo caso, il contratto dev’essere stipulato in forma scritta ai fini della prova. Questo significa che in mancanza di un documento scritto il lavoratore può chiedere al giudice la trasformazione del rapporto a tempo pieno.
Il contratto dovrà contenere, oltre a quanto previsto per i rapporti full-time, l’indicazione di:
Con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Modello Unilav
L’assunzione del dipendente dovrà essere comunicata al Centro per l’Impiego con modello Unilav entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto, indicando tra le altre il numero di ore settimanali di lavoro e il tipo di orario, se full-time o part-time.
In caso di successive variazioni di orario, il datore dovrà consegnare al dipendente apposita lettera scritta avente ad oggetto “variazione orario di lavoro” che dovrà essere da quest’ultimo firmata per ricevuta e accettazione. In questi casi non è richiesta la comunicazione al Centro per l’Impiego.
Trasformazione del rapporto di lavoro
Nel corso del rapporto le parti possono accordarsi per trasformare l’orario di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa. L’accordo deve risultare da apposito atto scritto. La trasformazione dev’essere comunicata al Centro per l’Impiego con modello Unilav entro 5 giorni.
Il rifiuto del lavoratore di modificare l’orario di lavoro non costituisce motivo di licenziamento.
Trasformazione da tempo pieno a part-time
La trasformazione da tempo pieno a part-time deve avvenire con apposito atto scritto firmato dal dipendente per ricevuta e accettazione.
In caso di assunzioni a tempo parziale il datore deve informare il personale già dipendente a tempo pieno, occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, e prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione.
In ogni caso, ha priorità nella trasformazione da tempo pieno a part-time il lavoratore o la lavoratrice:
Casi particolari
Hanno invece diritto alla trasformazione:
Trasformazione da part-time a tempo pieno
La trasformazione da part-time a tempo pieno deve avvenire con apposito atto scritto firmato dal dipendente per ricevuta e accettazione.
Chi ha in passato trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a part-time ha diritto di precedenza per tornare full-time, a fronte di nuove assunzioni a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o mansioni di pari livello e categoria legale.
Le clausole elastiche e flessibili
Se il CCNL lo prevede, azienda e dipendente possono accordarsi per l’applicazione delle cosiddette clausole elastiche e flessibili. Queste garantiscono una maggiore flessibilità perché consentono di:
Le clausole devono essere pattuite per iscritto con il consenso del lavoratore e possono trovare dimora nel contratto di assunzione o in successive lettere tra le parti. L’eventuale diniego del dipendente non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
A fronte dell’applicazione delle clausole elastiche il lavoratore ha diritto:
Se il CCNL non disciplina le clausole elastiche, queste possono essere pattuite avanti alle commissioni di certificazione.
Ipotizziamo il caso di un dipendente con orario part-time distribuito su 5 giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17. In virtù delle clausole elastiche il datore chiede al dipendente di svolgere nei giorni 4, 5 e 6 febbraio l’attività lavorativa dalle 13 alle 16 anziché dalle 14 alle 17.
Part-time, lavoro supplementare
Quando in regime di part-time il soggetto svolge l’attività lavorativa oltre l’orario concordato a livello individuale, ma entro il limite del tempo pieno previsto dal CCNL, si parla di “lavoro supplementare”. I CCNL si preoccupano di disciplinare:
Riprendendo l’esempio precedente se il dipendente (con orario 14-17) lavora dalle 14 alle 18:
Part-time, straordinario
Il dipendente a tempo parziale può altresì svolgere prestazioni di lavoro straordinario con l’applicazione anche in questo caso dei limiti e delle maggiorazioni previste dal CCNL. E’ lavoro straordinario quello svolto oltre il limite dell’orario settimanale a tempo pieno.