Contratto di apprendistato

9 Gennaio, 2020   |  

Il contratto di apprendistato è un mix tra lavoro e formazione ed è la tipologia di rapporto ideale per far entrare i giovani nel mercato del lavoro.

Sei un giovane e vuoi affacciarti per la prima volta al mondo del lavoro? Non conosci le varie tipologie di rapporto di lavoro che ti possono essere proposte? Ti hanno proposto di essere assunto come apprendista ma non sai in cosa consiste questo rapporto? Innanzitutto, è bene premettere che il contratto di apprendistato è un normale contratto di lavoro nel quale, tuttavia, si riconosce che il giovane ha, almeno inizialmente, bisogno di essere formato. Per questo, all’apprendista si può proporre anche un livello di inquadramento inferiore, seguendo una apposita tabella retribuzione apprendistato.

Inoltre, considerando che l’inserimento lavorativo dei giovani è un obiettivo anche delle istituzioni pubbliche, quando assume apprendisti il datore di lavoro ha un forte vantaggio economico poiché paga dei contributi previdenziali molto più leggeri.

Un ruolo molto importante nella disciplina del contratto di apprendistato è svolto dai contratti collettivi di lavoro che possono disciplinare questa tipologia di rapporto sotto molteplici profili.

Contratto di apprendistato: le tipologie
L’apprendistato è in generale un contratto di lavoro a causa mista, lavoro e formazione. Mentre in un ordinario rapporto di lavoro la causa è, essenzialmente, lo scambio tra lavoro e retribuzione, nell’apprendistato è parte integrante della causa contrattuale anche la formazione del giovane apprendista.

Con l’apprendistato, infatti, l’apprendista mira a conseguire, alla fine del periodo di apprendistato, una determinata qualificazione professionale e, a tal fine, riceve una formazione mirata per centrare questo risultato.

La legge [1] definisce, infatti, l’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. L’apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca esprimono un sistema integrato tra lavoro e formazione in quanto il lavoro diventa un pezzo del percorso formativo necessario a conseguire un certo titolo, diploma, etc.

Contratto di apprendistato: che forma deve avere?
Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere:

  • il piano formativo individuale, in forma sintetica, che può essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell’apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale viene predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa;
  • il tutor aziendale, ossia il dipendente dell’azienda che deve occuparsi della formazione dell’apprendista.

Per quanto attiene alla durata, il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi ed una durata massima di 3 anni che, in alcuni casi, possono salire a 5 anni.

Durante l’apprendistato, trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Quindi, nel corso del rapporto di lavoro di apprendistato, il datore di lavoro può licenziare il dipendente solo per giusta causa o giustificato motivo e trova applicazione la normativa sui licenziamenti.

Un discorso diverso va, invece, fatto, per la fine del periodo formativo. Alla fine del triennio o del quinquennio, infatti, entrambe le parti possono recedere dal rapporto [2] dando il preavviso all’altra parte ma senza che debba essere indicato un motivo. Alla fine del periodo formativo, c’è dunque un’assoluta libera recedibilità dal rapporto. In caso di mancato recesso, il rapporto di lavoro prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

La legge prevede anche un limite numerico per assumere gli apprendisti. I datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, possono assumere nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante solo se nell’azienda è stata registrata la prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 % degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono individuare limiti diversi da quelli descritti.

Ad esempio, il Ccnl Commercio prevede che le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quelli i cui rapporti di lavoro siano risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione prevista dal Ccnl Commercio, inoltre, non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

Tabella retribuzione apprendistato
Il contratto di apprendistato costa meno, per il datore di lavoro, rispetto al contratto di lavoro subordinato. Si presume, infatti, che nel periodo formativo, l’apprendista abbia un rendimento inferiore a quello di un ordinario dipendente. Inoltre, il tempo di lavoro dell’apprendista si divide tra lavoro e formazione e non è dunque tutto dedicato allo svolgimento delle mansioni contrattuali.

Ne consegue che, in base alla legge, i Ccnl che disciplinano l’apprendistato possono prevedere la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.

Facciamo l’esempio del Ccnl Commercio. Uno dei Ccnl più utilizzati in Italia prevede che i livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:

  • 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
  • 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Alla fine dell’apprendistato, il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato. Ciò in quanto il settimo è l’ultimo livello di inquadramento e non si potrebbe, dunque, scendere al di sotto.

Il Ccnl afferma anche che è vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.

Per comprendere quanto guadagna un apprendista, occorre considerare la tabella retributiva dell’apprendista prevista dal Ccnl applicato.

Vediamo un esempio pratico.

Tizio viene assunto come apprendista da una catena di negozi con l’obiettivo di conseguire la qualificazione professionale di “cassiere principale che sovraintenda a più casse” inquadrata al 2° livello del Ccnl Commercio.
In base alle regole del Ccnl di riferimento, la tabella retributiva di Tizio sarà la seguente:

  • prima metà del periodo di apprendistato: trattamento economico del previsto per gli assunti al 4° livello del Ccnl Commercio;
  • seconda metà del periodo di apprendistato: trattamento economico del previsto per gli assunti al 3° livello del Ccnl Commercio.

Alla fine del periodo formativo, l’apprendista dovrà essere inquadrato al 2° livello del Ccnl Commercio, ossia il livello al quale era destinata la formazione dell’apprendista.

Il Ccnl Commercio prevede una durata massima dell’apprendistato diversa a seconda del livello da conseguire. Per il conseguimento del 2° livello di inquadramento la durata massima dell’apprendistato è prevista in 48 mesi.

Ne consegue che Tizio prenderà per 24 mesi lo stipendio previsto per il 4° livello e per altri 24 mesi lo stipendio previsto per il 3° livello del Ccnl Commercio.

Il vantaggio economico del datore di lavoro, oltre che poter sottoinquadrare il dipendente e dunque erogargli uno stipendio più basso, è anche legato ad un forte risparmio sui contributi previdenziali.

Occorre, però, che il contratto di apprendistato sia realmente tale. Se l’attività formativa manca, infatti, l’Inps può recuperare il minor gettito contributivo di quel rapporto di lavoro “mascherato” e l’apprendista può chiedere che il rapporto venga trasformato sin dall’inizio in un normale rapporto di lavoro subordinato.

note
[1] Art. 41 e seguenti D. Lgs. 81/2015.

[2] Art. 2118 cod. civ.



Fonte : La Legge per Tutti