Contratto a termine: posso dimettermi prima della scadenza?

16 Febbraio, 2023   |  

Il contratto a tempo determinato (o contratto a termine) è quel contrato di lavoro con cui datore di lavoro e lavoratore che il rapporto abbia una durata predeterminata nel tempo e cessi automaticamente alla scadenza del termine concordato dalle parti, salvo queste decidano di comune accordo di prorogare o rinnovare il contratto originariamente stipulato.

La durata massima del contratto a tempo determinato è attualmente fissata in 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi, purchè in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

La proroga del contratto a termine consiste nel “prolungamento” della durata del contratto originariamente concluso e può essere disposta per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti, e solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi.

In caso di ulteriori proroghe, il rapporto si trasformerà in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall’inizio della quinta proroga.

Il rinnovo, invece, si sostanzia nella conclusione di un nuovo contratto e può essere concordato solo in presenza delle causali sopra indicate (ossia le esigenze tem­poranee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria) e purchè tra un contratto a termine e il successivo decorrano i seguenti intervalli di tempo:

  • 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi;
  • 20 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi

Il mancato rispetto dei predetti intervalli di tempo determina la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’inizio del secondo contratto.

La normativa vigente disciplina anche le ipotesi di prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine, prevedendo in tali casi una maggiorazione retributiva a favore del lavoratore per ogni giorno di continuazione del rapporto, nella seguente misura:

  • 20% fino al decimo giorno successivo
  • 40% per ogni giorno ulteriore

Oltre alle predette maggiorazioni retributive, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato nel caso in cui il rapporto continui:

  • oltre il 30° giorno, per i contratti di durata inferiore a 6 mesi;
  • oltre il 50° giorno, negli altri casi

Proprio per l’importanza che assume l’elemento della “durata” nel contratto a termine, le parti non possono liberamente risolvere il rapporto prima della scadenza, se non di comune accordo, oppure in presenza di una giusta causa di dimissioni o licenziamento.

Per giusta causa si intende un fatto che renda impossibile la prosecuzione, anche solo temporanea del rapporto di lavoro. Si pensi, ad esempio, al dipendente sorpreso a rubare in azienda, oppure che tenga un atteggiamento di grave insubordinazione; o ancora, al lavoratore che subisce mobbing sul posto di lavoro, o che viene gravemente demansionato, o al quale non viene pagata la retribuzione.

Se non ricorre la giusta causa, il recesso anticipato dal contratto a termine è illegittimo: per tale motivo, la parte che recede dal rapporto prima del termine, dovrà corrispondere all’altra un’indennità di importo pari alle retribuzioni che sarebbero spettate dal momento del recesso, fino alla naturale scadenza del contratto.



Fonte : La Legge per Tutti