Il 31 ottobre termina il cosiddetto periodo transitorio introdotto dalla legge n. 96/2018.
Dal prossimo 1° novembre, dunque, le assunzioni a termine, le proroghe e i rinnovi di contratti a termine saranno pienamente soggetti alle nuove disposizioni introdotte dal decreto Dignità. Termina infatti il periodo transitorio previsto dal decreto Dignità per il lavoro a termine. Fino a tale data, i contratti stipulati prima del 14 luglio 2018 possono essere prorogati o rinnovati con le regole previgenti: limite massimo di durata pari a 36 mesi per tutti i rapporti a termine intercorsi con il medesimo datore di lavoro, un numero massimo di proroghe pari a 5 e senza causali giustificatrici. Il periodo transitorio, invece, non si applica ai nuovi contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto Dignità.
La progressiva applicazione delle nuove norme sul contratto a termine si può così sintetizzare:
Cosa è cambiato con il Decreto Dignità
I contratti a termine avviati a partire dal 14 luglio 2018 devono rispettare i seguenti nuovi limiti stabiliti dal decreto:
Al superamento dei 12 mesi, sia per effetto di un unico contratto che di una o più proroghe, il rapporto dev’essere giustificato da apposite esigenze aziendali (causali).
N.B. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.
In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato data della stipulazione.
Causalità del contratto
Il decreto Dignità prevede un elenco tassativo di causali giustificative dell’apposizione del termine al contratto:
Le medesime causali devono altresì giustificare qualsiasi rinnovo, ovvero la stipula di un nuovo rapporto a termine con un soggetto che è già stato in forza in azienda, anche se per effetto dello stesso non si superi il tetto dei 12 mesi.
In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.