Conguaglio bonus 80 euro nella busta paga di dicembre: cosa sapere

4 Dicembre, 2018   |  

Nel cedolino di dicembre il datore dovrà stabilire l’importo annuo del bonus 80 euro, vediamo quali sono i calcoli da fare

La busta paga di dicembre sarà l’occasione per stabilire definitivamente quanto del bonus 80 euro spetta al lavoratore per l’intero anno che volge a conclusione. Sulla falsa riga di ciò che accade per l’IRPEF (sul punto si segnala il nostro approfondimento sul conguaglio IRPEF sulla busta paga di dicembre) il datore di lavoro o l’ufficio / professionista che si occupa degli adempimenti paghe dovrà stabilire in occasione del cedolino di dicembre qual è l’ammontare effettivo del bonus IRPEF (detto anche “credito fiscale D.L. n. 66/2014”) e confrontarlo con quanto anticipato nel corso dell’anno.

Il conguaglio del cosiddetto bonus Renzi serve soprattutto in quelle situazioni in cui il calcolo non è del tutto chiaro dall’inizio dell’anno (redditi bassi es. part-time) oppure quando il lavoratore viene assunto in corso d’anno, o quando ci sono più rapporti di lavoro e via dicendo.

Come stabilisce la legge (art. 13 c. 1 bis DPR n. 917/86) il bonus è riconosciuto a coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati appartenenti alle seguenti categorie:

  • Compensi percepiti dai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;
  • Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  • Somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, compresi i compensi erogati a stagisti e tirocinanti;
  • Somme corrisposte a collaboratori coordinati e continuativi;
  • Remunerazioni a sacerdoti e ministri di culto;
  • Capitali e rendite periodiche corrisposte dai fondi pensione.

La norma impone altri due requisiti. Il primo: il bonus è riconosciuto se l’imposta lorda è superiore alle detrazioni da lavoro dipendente. Il secondo: l’ammontare del credito varia a seconda del reddito del contribuente.

Bonus 80 euro: fasce di reddito

Su quest’ultimo punto è bene precisare che esistono tre livelli di reddito aggiornati al 2018 cui corrispondono altrettanti importi del bonus:

  • se il reddito complessivo 2018 è pari o inferiore a 24.600 euro spetta il bonus pieno pari a 960 annui;
  • reddito complessivo 2018 superiore ad euro 24.600 ma pari o inferiore ad euro 26.600: credito di 960 euro dovrà essere diminuito con la seguente formula [960 * (26.600 – reddito complessivo) / 2000];
  • se il reddito 2018 è superiore a 26.600 euro il bonus non spetta.

In ogni periodo di paga (in genere mensile) il datore:

  1. Verifica se l’imposta lorda è superiore alle detrazioni;
  2. Simula quale sarà il reddito complessivo dell’anno e, se rientra nei parametri citati (ipotizziamo reddito complessivo inferiore a 24.600 euro), riconosce una quota parte del bonus pari a 960 euro / 12 (equivalente ai mesi dell’anno) = 80,00 euro;
  3. Eroga gli 80,00 euro con la busta paga del mese e recupera quanto anticipato al dipendente con il modello F24 riducendo le tasse e i contributi a debito.

L’erogazione mensile del bonus è naturalmente parziale, considerato che nei singoli mesi dell’anno il datore non sa (ad esempio in occasione delle paghe di aprile 2018) quale sarà il reddito complessivo dell’anno e di conseguenza l’importo effettivo del credito fiscale.

Conguaglio di fine anno bonus IRPEF 80 euro
Vediamo nel dettaglio come si svolgono le operazioni di conguaglio per il bonus 80 euro.

Fase 1: il calcolo del reddito complessivo
In sede di elaborazione delle paghe di dicembre chi è deputato all’elaborazione dei cedolini dovrà stabilire l’ammontare del reddito complessivo ai fini del bonus 80 euro relativo al periodo d’imposta 2018 (gennaio – dicembre). Il reddito da considerare non è lo stesso utilizzato per il conguaglio IRPEF: ai fini della misura del bonus si sommano i redditi di ogni categoria al netto di quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Nel calcolo devono essere ricompresi anche gli eventuali redditi assoggettati a cedolare secca. Al contrario, non rilevano gli importi erogati a titolo di TFR o comunque assoggettati a tassazione separata.

Ipotizziamo che il reddito complessivo 2018 ai fini del bonus sia pari ad euro 25.600,00 (il contribuente ha percepito nel periodo d’imposta 2018 redditi da lavoro dipendente pari ad euro 20.500,00 e redditi da lavoro autonomo pari ad euro 5.100,00).

Fase 2: il calcolo del bonus effettivo

Prendendo a riferimento il reddito complessivo 2018 si procede al calcolo del bonus effettivo. Riprendendo l’importo di cui sopra pari ad euro 25.600, il credito annuo sarà il risultato della seguente formula:

[960 * (26.600 – 25.600) / 2000] = 480 euro.

Fase 3: il confronto con il bonus erogato nell’anno
Il terzo passaggio consiste nel confrontare il bonus effettivo dell’anno (euro 480,00) con quanto anticipato dal datore di lavoro nei singoli cedolini dell’anno (gennaio – dicembre). Ipotizziamo che il credito sia stato erogato in misura piena in ogni mensilità (euro 960 complessivi).

Il confronto sarà:

  • 480,00 (bonus spettante per il 2018) – 960,00 (bonus anticipato in busta paga) = -480,00.

In questo caso il contribuente ha percepito 480 euro di bonus che non gli spettano. Il datore procederà a trattenere l’eccedenza dai compensi di dicembre 2018.

A parti invertite, il bonus non erogato pari ad euro 480,00 (euro 960,00 il bonus spettante – euro 480,00 il bonus anticipato) dovrà essere rimborsato dall’azienda nello stesso cedolino di dicembre.

Un’ipotesi che può verificarsi in sede di conguaglio è il riconoscimento del bonus per mensilità in cui lo stesso non era stato anticipato. Facciamo l’esempio del mese di maggio 2018, in cui il contribuente (che in questo caso percepisce solo redditi da lavoro dipendente) ha ricevuto oltre alla normale retribuzione anche un premio di produttività (soggetto a tassazione normale senza agevolazioni).

L’addetto all’elaborazione paghe simulerà la retribuzione complessiva 2018 moltiplicando il reddito del mese per le mensilità spettanti nell’anno (12 ordinarie + 2 mensilità aggiuntive quali tredicesima e quattordicesima se il contratto collettivo la prevede):

  • 2.200 euro (retribuzione imponibile IRPEF del mese di maggio) * 14 mensilità = 30.800,00.

Sulla base dei dati di maggio il reddito complessivo 2018 sarà pari ad euro 30.800 oltre la soglia di spettanza del bonus. Il datore non erogherà la quota – parte mensile del bonus.

Se, tuttavia, in sede di conguaglio il reddito complessivo effettivo 2018 è pari ad euro 23.000 (perché ad esempio negli altri mesi dell’anno il dipendente non ha percepito redditi ulteriori rispetto alla sua normale retribuzione) il datore eroga anche l’importo del bonus non corrisposto con la retribuzione di maggio.

Fase 4: le possibili scelte del dipendente
Il bonus 80 euro è un importo che dev’essere riconosciuto in via automatica del datore di lavoro, a meno che il dipendente non disponga diversamente. Questi infatti, in alternativa all’erogazione nell’anno 2019 e successivi può scegliere di:

  • Ottenere il bonus 80 euro solo in sede di conguaglio sulla base del reddito complessivo;
  • Rinunciare al bonus 80 euro;
  • Comunicare altri redditi di cui il datore dovrà tener conto ai fini dell’importo del bonus.

A tal proposito, è bene che il datore predisponga un apposito modulo con cui il dipendente potrà esprimere la sua scelta, che sarà valida fino a quando lo stesso non disporrà diversamente.

In ultimo è bene ricordare che laddove il bonus non venisse erogato anche se ne si ha diritto, ma anche se non viene fatto il conguaglio a fine anno, il bonus 80 euro non andrà perso ma potrà essere recuperato con il 730 dell’anno successivo.



Fonte : Lavoro e Diritti