Certificato medico: si può inviare in ritardo al datore?

17 Novembre, 2022   |  

Quanto tempo per mandare in azienda il certificato medico di malattia: in caso di ritardo c’è licenziamento?
Di regola, non appena cade malato, il dipendente che non può recarsi al lavoro deve comunicarlo al proprio datore (con le modalità indicate nel contratto collettivo) affinché questi possa organizzare l’attività pur in sua assenza. Nello stesso tempo, il lavoratore deve, nel più breve tempo possibile, sottoporsi a visita medica affinché il medico di famiglia provveda a inviare il relativo certificato all’Inps in via telematica. Ma che succede se tali adempimenti vengono rinviati e portati a compimento non nei tempi brevi richiesti dalla legge? Si può inviare al datore il certificato medico in ritardo e cosa rischia, in tali ipotesi, il lavoratore? Sul punto si è di recente pronunciata la Cassazione [1]. Ecco cosa bisogna sapere in merito.

Comunicazione della malattia al datore di lavoro
Il principale adempimento che deve assolvere il lavoratore al fine di ottenere le tutele previste dalla legge nel caso di malattia è quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro la malattia stessa, e sottoporsi a visita del proprio medico curante, che rilascia un certificato [2].

Normalmente, i Contratti collettivi nazionali di categoria (Ccnl) stabiliscono termini e modalità per la comunicazione che, in mancanza di norme, deve essere effettuata tempestivamente anche a mezzo telefono.

Gli accordi siglati da Confindustria e Confapi con CGIL, CISL e UIL, finalizzati a coordinare la vigente disciplina dei contratti collettivi con le nuove procedure telematiche di trasmissione della certificazione di malattia, hanno precisato che i lavoratori possono comunicare tempestivamente l’assenza per malattia anche mediante sms ed e-mail.

Mancata comunicazione della malattia
La mancata comunicazione della malattia non comporta effetti sull’indennità di malattia, ma può determinare l’applicazione di una sanzione disciplinare. E infatti, se il contratto collettivo prevede l’obbligo, per il lavoratore, di informare il datore di lavoro che si assenta per malattia, la mancata comunicazione integra un’infrazione suscettibile di sanzione disciplinare e a nulla rileva che il lavoratore abbia inviato il certificato medico giustificativo dell’assenza [3].

Il lavoratore, in caso di omessa comunicazione, può provare di essersi trovato nell’impossibilità di adempiere e così evitare il licenziamento.

Viceversa l’omessa comunicazione della malattia si considera assenza ingiustificata e questa, se protratta per più tempo, è causa di licenziamento per giusta causa (ossia in tronco e senza preavviso).

Comunicazione del certificato medico in ritardo
Avviene spesso che i contratti collettivi distinguano tra:

  • tardiva giustificazione dell’assenza;
  • assenza rimasta ingiustificata.

Ebbene, secondo la Cassazione [1], quando il certificato viene inviato, seppur con notevole ritardo, si ricade nella prima e non nella seconda ipotesi. Ragion per cui il licenziamento è illegittimo.

Pertanto, non si ha assenza ingiustificata se il lavoratore consegna il certificato medico di malattia, a fronte di un’assenza protrattasi per sette giorni ininterrottamente, solo dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare. Non è rilevante che per un’intera settimana il dipendente sia rimasto assente senza consegnare una giustificazione ed è altrettanto irrilevante che il certificato medico attesti retroattivamente uno stato di malattia iniziato più di una settimana prima.

La consegna del certificato medico dopo l’avvio dell’azione disciplinare non consente di parlare quindi di «assenza ingiustificata» e riconduce l’episodio alla più lieve ipotesi della «giustificazione tardiva dell’assenza». Quest’ultima non può quindi essere punita con un licenziamento per giusta causa (che pertanto sarebbe illegittimo e darebbe diritto alla reintegra del lavoratore) ma con una semplice sanzione disciplinare commisurata ai giorni di ritardo.

La Cassazione ha così precisato che, quando il Ccnl preveda sia l’ipotesi della tardiva giustificazione dell’assenza, sia quella dell’assenza rimasta ingiustificata, la trasmissione del certificato di malattia dopo un ampio intervallo temporale ricade, sempre e comunque, nella fattispecie inadempiente di grado minore.

Se il certificato medico è stato consegnato, l’assenza ingiustificata non si produce e la condotta del lavoratore potrà essere sanzionata, ricorrendone le condizioni, solo nel perimetro della tardività della giustificazione. A tal fine, è del tutto irrilevante che la consegna del certificato sia avvenuta solo dopo che il datore aveva dato impulso all’azione disciplinare.

Questo orientamento però rischia di aprire una breccia pericolosa e giustificare le condotte fraudolente del dipendente che resti ininterrottamente assente senza doversi preoccupare di fornire una giustificazione. Il dipendente potrà, infatti, sottrarsi al licenziamento consegnando un certificato di malattia “retroattivo” solo nel caso in cui il datore decida di dare impulso all’azione disciplinare.

note
[1] Cass. ord. n. 33134/2022.

[2] Art. 2 del decreto legge n. 663/79 conv. L. 33/1980.

[3] Cass. sent. 2023/2015.



Fonte : La Legge per Tutti