IL CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA TELEMATIZZATO

31 Maggio, 2017   |  

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, ossia il D.lgs. n. 179 del 26/08/2016, ha novellato l’art. 21 del D.lgs. n. 151/2001 prevedendo al comma 2 bis che “ il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico (….)”.

L’Inps con la Circolare n. 82 del 04/05/2017 ha delineato le modalità operative cui si devono uniformare tutti i medici del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

A tal proposito l’Istituto ha previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla pubblicazione della Circolare n. 82 prima che i “Medici Certificatori” siano tenuti alla presentazione esclusivamente in via telematica del certificato di gravidanza ovvero di interruzione della stessa da parte della lavoratrice.

Ne consegue che a partire dal prossimo mese di agosto la donna non sarà più tenuta a presentare questi certificati in forma cartacea all’Inps.

L’eventuale trasmissione di un certificato errato potrà essere oggetto di  annullamento e nuovo conseguente invio da parte del medico.

La loro consultazione sarà possibile tanto alla lavoratrice quanto al datore di lavoro accedendo con le apposite credenziali al portale Inps.

Per questi ultimi, pertanto, si realizza una circostanza analoga ai certificati di malattia che potranno essere consultati direttamente dal sito Inps previo inserimento del codice fiscale e del numero di protocollo del certificato inviato telematicamente dal medico.

A riguardo, si evidenzia una prima differenza tra i certificati medici ed i certificati attestanti la gravidanza o la sua interruzione, poiché per i primi non è fatto obbligo di comunicazione del numero di protocollo al datore di lavoro, essendo sufficiente che il dipendente comunichi il periodo di astensione dal lavoro a causa di evento morboso.

In secondo luogo, si sottolinea come l’Inps con la sua circolare ricordi che l’acquisizione telematica del certificato di maternità o di interruzione della gravidanza consenta all’Istituto l’accertamento del diritto alle prestazioni economiche erogate dall’Istituto medesimo.

Visto che la Circolare del 04/05/2017 non prende in considerazione ulteriori effetti dovuti all’invio telematico del certificato di gravidanza e, in considerazione del fatto che con tali disposizioni questo entra immediatamente nella banca dati dell’Istituto, si ritiene che non si debba procedere ad allegarlo nel caso in cui il datore di lavoro avanzi apposita istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “9R”. Questa ipotesi si realizza ogni qualvolta si proceda con l’assunzione di un dipendente in sostituzione della lavoratrice in maternità, con l’applicazione del beneficio pari al 50% dei contributi a carico dell’ azienda, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.



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