Cassaintegrazione – CIGO: quando spetta

30 Maggio, 2019   |  

Quali sono le ipotesi che danno diritto alla Cigo cassaintegrazione ordinaria, come provare la spettanza dell’integrazione salariale.

Le integrazioni salariali sono una forma di sostegno al reddito del lavoratore: spettano quando si verificano eventi, non imputabili alla volontà del datore di lavoro o del dipendente, che rendono impossibile eseguire l’attività lavorativa. I principali tipi d’intervento sono due e vengono gestiti dall’Inps, attraverso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti: si tratta della cassintegrazione salariale ordinaria e straordinaria. A questi interventi si affiancano ulteriori sostegni al reddito, come l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà, gestiti dal fondo Fis, il Fondo d’integrazione salariale dell’Inps, e da ulteriori fondi bilaterali. Facciamo ora il punto sulla cassaintegrazione: quando spetta, a quanto ammonta, come motivare il diritto all’integrazione salariale.

Che cos’è la cassaintegrazione?
La cassaintegrazione è l’intervento ordinario di integrazione salariale, ed è chiamata anche Cig o Cigo.

La Cig è prevista in caso di contrazione o sospensione dell’attività produttiva dipendente da situazioni aziendali, dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai dipendenti, oppure determinata da situazioni temporanee di mercato, che non pongano in dubbio la possibile futura ripresa della normale attività produttiva.

La Cig non deve essere confusa con la cassintegrazione straordinaria, o Cigs: questa è infatti un intervento straordinario d’integrazione salariale, finalizzato a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale. La Cigs opera, in particolare, in caso di sospensione o riduzione dell’attività a causa di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, o da crisi aziendale, in relazione alla situazione occupazionale e produttiva del settore.

A quanto ammonta la cassaintegrazione?
Ai lavoratori posti in cassa integrazione è riconosciuto un trattamento a sostegno del reddito. Il trattamento, nel dettaglio, è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero ed il limite contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Quando si ha diritto alla cassaintegrazione?
Le cause che danno diritto alla Cig sono disciplinate dal decreto di Riordino degli ammortizzatori sociali [1].

In particolare, la Cig interviene in situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, oppure in situazioni temporanee di mercato.

La temporaneità della situazione aziendale e della situazione di mercato si considerano verificate quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di Cig, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.

I lavoratori di aziende soggette a riduzione ciclica dell’attività hanno diritto alla cassaintegrazione?
Se la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa è ciclica, la causale della Cig non può essere considerata transitoria, perché si ripropone nel tempo. In base a quanto esposto dall’Inps [2], non può difatti essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità.

Le aziende soggette a contrazioni dell’attività lavorativa in periodi ricorrenti dell’anno a causa delle caratteristiche del loro processo produttivo (per il settore in cui l’impresa opera, per il prodotto e il mercato di riferimento, di per sé ciclico, come le aziende del settore calzaturiero), possono invece accedere alla Cig, come precisato da un recente messaggio Inps [3].

In quali ipotesi la causa della cassaintegrazione è involontaria?
Per quanto riguarda la non imputabilità ai lavoratori o all’impresa della situazione aziendale, questa si considera verificata se consiste nell’involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza né all’organizzazione o programmazione aziendale.

Elenco causali cassaintegrazione
Ecco, nel dettaglio, le cause di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che possono integrare il diritto alla Cig [4]:

  • mancanza di lavoro o di commesse, intesa come significativa riduzione di ordini e commesse;
  • crisi di mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa;
  • contrazioni periodiche dell’attività lavorativa, se dovute alle caratteristiche del processo produttivo del prodotto di riferimento, oggetto della produzione aziendale;
  • fine cantiere o fine lavoro: in questo caso, la Cig è concessa per inattività tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro, non superiore a 3 mesi;
  • fine fase lavorativa, inteso come termine della fase lavorativa per lavoratori specializzati, addetti ad una particolare lavorazione, che rimangono inattivi in attesa di reimpiego;
  • perizia di variante e suppletiva al progetto, intesa come situazione di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario, o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d’opera;
  • mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione, non imputabile all’impresa;
  • eventi meteorologici;
  • sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall’attività lavorativa all’interno della stessa impresa o sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all’impresa richiedente la Cig;
  • incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, se eventi non dolosi e non imputabili alla responsabilità dell’impresa;
  • guasto ai macchinari causato da un evento improvviso e non prevedibile;
  • manutenzione straordinaria, come revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza, che non rientra nella normale manutenzione;
  • impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità, dovuta ad eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti;
  • sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità, per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori.

Quando non si ha diritto alla cassaintegrazione?
Non sono invece integrabili, data la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente, le seguenti situazioni (come chiarito dall’Inps [2]):

  • mancanza di fondi;
  • chiusura per ferie;
  • preparazione campionario;
  • infortunio o morte del titolare;
  • sosta stagionale;
  • inventario;
  • mancanza di fondi impresa committente.

Come dimostrare il diritto alla cassaintegrazione?
Le situazioni per le quali può essere richiesta la Cig devono essere documentate dal datore di lavoro in una specifica relazione tecnica [4].

L’impresa, per la precisione, deve documentare in una relazione tecnica dettagliata (resa con dichiarazione sostitutiva di notorietà) le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato.

Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell’impresa o da documentazione tecnica che riguarda la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l’analisi delle ciclicità delle crisi e la Cig già concessa.

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata telematicamente.

Elenco prove per il diritto alla cassaintegrazione
Ecco quali sono gli elementi di prova da riportare o allegare alla relazione tecnica per ciascuna causa integrabile Cig:

  • per la mancanza di lavoro o di commesse:

andamento degli ordini di lavoro o delle commesse;

eventuale documentazione relativa al bilancio e al fatturato;

a richiesta, documentazione attestante l’andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio.

  • per la crisi di mercato:

andamento degli ordini di lavoro o delle commesse;

eventuale documentazione relativa al bilancio e al fatturato;

a richiesta, documentazione attestante l’andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio;

contesto economico produttivo del settore o congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.

  • per le contrazioni periodiche dell’attività lavorativa, a causa delle caratteristiche del processo produttivo, va allegata la descrizione riguardante:

la complessiva situazione aziendale con riferimento alle caratteristiche della produzione aziendale tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento;

il contesto economico e produttivo in cui l’impresa opera, con particolare riferimento al segmento di mercato in cui l’azienda si colloca, caratterizzato da processi produttivi soggetti a contrazione ciclica dell’attività;

le precedenti dell’azienda nel ricorso alla Cigo;

il numero di lavoratori posti in Cigo rispetto all’organico complessivo e rapporto tra contratti di lavoro di natura stabile (a tempo indeterminato) all’interno dell’impresa e contratti di lavoro caratterizzati da temporaneità (un elevato numero di rapporti a tempo indeterminato rispetto a quelli di natura non stabile denoterebbe un’attività aziendale non legata soltanto ai cicli del settore di riferimento);

la continuità dell’attività aziendale.

  • per fine cantiere o fine lavoro, va indicata la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, se necessario, va allegata la copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa;
  • per la perizia di variante e suppletiva al progetto, va allegata idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorità circa l’imprevedibilità della perizia;
  • per mancanza di materie prime o componenti è necessario indicare

modalità di stoccaggio e data dell’ordine delle materie prime o dei componenti;

iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualità equivalente, indispensabili all’attività produttiva, comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultato positivo.

  • per gli eventi meteorologici avversi, bisogna indicare (l’Inps acquisisce d’ufficio i bollettini meteo):

attività e fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento;
conseguenze che l’evento stesso ha determinato.

  • in caso di sciopero di un reparto o di altra impresa, è necessario specificare gli effetti dello sciopero sui reparti per i quali è stata chiesta la Cigo e sull’impresa e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell’attività con quest’ultima;
  • in caso di calamità come incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, bisogna specificare:

la non imputabilità della sospensione o riduzione dell’attività all’impresa o ai lavoratori

i verbali e le attestazioni delle autorità competenti, quali i vigili del fuoco e gli enti erogatori, comprovanti la natura dell’evento.

  • in caso di guasti ai macchinari:

puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente, e l’imprevedibilità del guasto;
attestazione dell’impresa intervenuta per riparare il guasto, tipo di intervento effettuato e non prevedibilità dello stesso.

  • per manutenzione straordinaria

puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente, e l’imprevedibilità del guasto;
attestazione dell’impresa intervenuta da cui risulti l’eccezionalità dell’intervento, non riferibile ad attività di manutenzione ordinaria e programmabile.

  • per sospensione o riduzione dell’attività, o impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità:

non imputabilità della sospensione o riduzione dell’attività all’impresa o ai lavoratori;
dichiarazioni della pubblica autorità, quali le ordinanze, che attestano l’impraticabilità dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l’attività lavorativa.

Quando va presentata la relazione tecnica per la cassaintegrazione?
La relazione tecnica è obbligatoria per tutte le domande di Cig, nonché per le richieste di proroga della domanda originaria, poiché sono considerate comunque domande distinte; per la loro concessione devono dunque essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima domanda (come specificato dall’Inps [5]).

Se la domanda è presentata dopo il 29 giugno 2016, e non è accompagnata dalla relazione tecnica, l’azienda deve procedere all’integrazione documentale.

Che cosa succede se l’Inps rifiuta la domanda di cassaintegrazione?
Il provvedimento di rigetto, totale o parziale, della domanda da parte dell’Inps, deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione [4].

Se nel provvedimento di reiezione dell’Inps alla domanda di integrazione salariale non è presente una motivazione dettagliata, ma solo l’indicazione generica del motivo per cui è stata respinta la richiesta di Cig, in presenza del diritto all’integrazione salariale è senz’altro possibile presentare ricorso.

note
[1] Art. 11 D.Lgs. 148/2015; DM 15 aprile 2016.

[2] Inps circolare n°139/2016.

[3] Inps messaggio n.2276/2017.

[4] DM n. 95442/2016.

[5] Inps messaggio n. 2908/2016.



Fonte : La Legge per Tutti