Cassa integrazione decreto Ristori: ulteriori 6 settimane di CIG covid-19

4 Novembre, 2020   |  

Ulteriori 6 settime di cassa integrazione covid-19 con decreto Ristori. La CIG deve collocarsi tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Il decreto Ristori ha previsto la proroga della cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e dell’assegno ordinario, per ulteriori 6 settimane. Infatti, a seguito delle nuove misure ristrettive del Dpcm del 24 ottobre 2020, il Governo ha varato il Decreto-Legge Ristori Dl 137/2020 per aiutare attività e lavoratori penalizzati dalle nuove chiusure e restrizioni.

Si ricorda, infatti, che con il predetto Dpcm si è deciso che bar e ristoranti dovranno abbassare le serrande dalle ore 18:00 in poi, mentre per palestre e piscine è stata disposta la chiusura totale. Per questo motivo è stato disposto per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per Covid-19 la possibilità di presentare domanda di CIGO, CIGD e assegno ordinario per una durata massima di 6 settimane. Tale periodo, si legge nella norma, deve essere collocato tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Ma quali sono i requisiti da possedere per accedere alla CIG disposta dal “Decreto Ristori”? È necessario versare anche un contributo addizionale per l’accesso alla cassa integrazione? Vediamo nel dettaglio tutte le novità previste in merito.

Cassa integrazione decreto Ristori: imprese interessate
Chi può accedere ulteriore periodo di 6 settimane di CIG per Covid-19? Sul punto, il Decreto Ristori all’art. 12 ha stabilito che il predetto aiuto è concesso:

  • ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane previsto dal Decreto Agosto;
  • ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cig Decreto Ristori: obbligo di versamento del contributo addizionale
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle predette 6 settimane sono tenute a versare un contributo addizionale. Esso è determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Vige l’esonero del contributo addizionale, invece, per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%. Nello specifico, riguarda:

  • i datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;
  • i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

Presentazione delle domande di CIG covid-19
Ai fini dell’accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione. Nell’istanza, occorre autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

L’INPS, dal proprio canto, autorizza le casse integrazioni e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare. Tale contributo è dovuto a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%.

Le domande di accesso devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre.

Cassa integrazione a pagamento diretto INPS
In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare i dati necessari per il pagamento; dati da inviare tramite modello SR41:

entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

Si specifica, al riguardo, che la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19, che si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.



Fonte : Lavoro e Diritti