Cassa integrazione covid: possibilità di fruire delle ulteriori 4 settimane

7 Luglio, 2020   |  

È stato pubblicato in GU il decreto legge che anticipa, fin da subito, l’utilizzo immediato delle ulteriori quattro settimane di CIG.

Ufficiale la concessione delle ulteriori quattro settimane di Cassa integrazione. Infatti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020, il Decreto-Legge 52/2020 che introduce “ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”.

Il testo del decreto legge, si ricorda, è stato anticipato nel Consiglio dei ministri del 15 giugno 2020, che introduce anche nuove proroghe per le richieste di reddito di emergenza e per la sanatoria di lavoro nero. Per i primi, in particolare, si differisce il termine di richiesta dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020; mentre per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in nero, c’è tempo fino al 25 agosto 2020 (in precedenza il termine era posto al 15 luglio 2020). Introdotta anche una sanzione per i datori di lavoro che ritardano l’invio all’INPS dei dati per il pagamento della cassa integrazione (mod. “SR41”).

Sempre in tema di cassa integrazione, il Dl 52/2020 ha differito anche il termine decadenziale per le richieste di cassa integrazione. Infatti, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020 per le domande riferite a periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio come fruire delle ulteriori quattro settimane di CIG.

Cassa integrazione covid: durata
Come noto, per venire incontro alle imprese che hanno subito una contrazione dell’attività produttiva a causa dell’emergenza Covid-19, il Governo ha emanato negli ultimi mesi numerosi decreti legge per tutelare i datori di lavoro. In tal senso, l’Esecutivo è intervenuto più e più volte sull’istituto della cassa integrazione, sia ordinaria che in deroga, nonché sul FIS.

Il legislatore ha inteso quindi introdurre una specifica integrazione salariale, a decorrere dal 23 febbraio 2020, con causale “Covid-19”, utilizzabile nei casi di sospensione o riduzione dell’attività.

In prima battuta, il Decreto Cura Italia ha concesso alle imprese di ricorrere a 9 settimane di CIG, successivamente ampliate a ulteriori 9 settimane dal Decreto Rilancio. Queste ultime settimane possono essere fruite esclusivamente se il datore di lavoro ha interamente utilizzato le prime.

Sul punto, il Decreto Rilancio ha specificato che delle ulteriori 9 settimane:

  • le prime 5 possono essere utilizzare entro il 31 agosto 2020;
  • le residue 4 settimane possono coprire sospensioni o riduzioni di orario verificatesi tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020.

CIG covid: le novità
Ora, il Decreto 52 ha cambiato le carte in tavola. Infatti, le ulteriori 4 settimane, destinate esclusivamente per coprire periodi tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020, possono ora essere utilizzate per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

Nuove scadenze
Tuttavia, se da un lato il Dl 52/2020 anticipa l’utilizzo delle ulteriori 4 settimane; dall’altra, prevede un diverso termine di presentazione delle domande di accesso alla CIG. In pratica, la CIG deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto in oggetto, se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Infine, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto, possono presentare la domanda corretta entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore.



Fonte : Lavoro e Diritti