Caporalato: cos’è e cosa prevede la legge per il reato di sfruttamento del lavoro

8 Agosto, 2018   |  

Il reato di caporalato è stato regolamentato dalla Legge 199/2016 entrata in vigore il 4 novembre 2016 di contrasto allo sfruttamento del lavoro

La Legge sul reato di caporalato è entrata in vigore il 4 novembre 2016; si tratta della Legge 199 del 29 ottobre 2016 recante: disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

La norma di contrasto al caporalato è stata approvata in via definitiva dal Parlamento il 18 ottobre 2016 e rappresenta sicuramente un traguardo storico per la mercato del lavoro e per i diritti dei lavoratori.

Con l’entrata in vigore delle norme ivi contenute si inaspriscono le pene per chi commette questo genere di reati; infatti la nuova disciplina prevede una pena per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che andrà da 1 a 6 anni di reclusione. Pene aumentabili fino ad 8 anni se c’è violenza o minaccia e una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Nota importante è che il reato sarà uguale sia per chi fa da intermediatore, cosiddetto caporale, e sia per chi sfrutta questo tipo di “servizio”.

Reato di caporalato, ecco cosa prevede la legge
La legge stabilisce che commette il reato di caporalato chiunque:

  • recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • utilizzi, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al precedente punto, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Caporalato: come si configura lo sfruttamento

Lo sfruttamento è configurabile in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

  • reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  • la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  • sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Sono aggravanti specifiche e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

  • il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  • il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  • l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo. Avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Contrasto al lavoro nero in agricoltura
La legge sul caporalato prevede inoltre importanti disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

 



Fonte : Lavoro e Diritti