Bonus busta paga da luglio: come cambia il Bonus Renzi

26 Giugno, 2020   |  

In attuazione di quanto previsto dalla manovra di bilancio 2020 è stato istituito un nuovo bonus busta paga da luglio con lo scopo di ridurre il peso delle imposte su retribuzioni e compensi (taglio del cuneo fiscale), in sostituzione del noto bonus Renzi di 80 euro. La norma, prevede dal 1° luglio 2020 la modifica dell’attuale impianto del bonus irpef (Dl 24 aprile 2014, n. 66) che cessa quindi di applicarsi il 30 giugno 2020.

Due sono le principali novità:

  • introduzione dal 1° luglio 2020 di un trattamento integrativo netto di 100 euro mensili per chi ha redditi complessivi fino a 28 mila euro;
  • introduzione dal 1° luglio 2020 di una detrazione fiscale aggiuntiva per chi ha redditi compresi tra 28 mila e 40 mila euro.

Cercheremo nelle righe che seguono di comprendere appieno il nuovo bonus di 100 euro in busta paga.

Bonus busta paga da luglio: 100 euro mensili per i redditi fino a 28000 euro
In virtù di quanto disposto dall’articolo 1 del Decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 convertito in Legge n. 21 del 2 aprile 2020, per le prestazioni rese dal 1º luglio 2020 spetterà una somma a titolo di trattamento integrativo (esente da contributi INPS e tassazione IRPEF) per coloro che nell’anno maturano un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.

L’impianto descritto andrà a sostituire quello dell’attuale bonus Renzi.

Il contributo sarà pari a 600 euro complessivi da luglio a dicembre 2020 (100 euro mensili) che passeranno a 1.200 euro annui a partire dal 2021.

I 100 euro mensili saranno netti e si aggiungeranno (come avviene attualmente con il bonus Renzi) alle normali spettanze. Se ad esempio per il dipendente Caio il reddito complessivo 2020 si presume inferiore a 28 mila euro, nel cedolino paga di luglio 2020 avrà un netto di 1.200 euro cui si aggiungerà il trattamento integrativo di 100 euro. La somma che verrà accreditata al dipendente sarà pertanto 1.300 euro. La stessa cifra sarà esposta nel cedolino paga alla voce “netto da pagare” o “netto in busta”.

Naturalmente (e il decreto legge n. 3 non manca di ricordarlo) il contributo integrativo spetta a patto che le detrazioni da lavoro dipendente non superino l’imposta lorda. Di conseguenza, non hanno diritto al nuovo bonus i titolari di redditi non superiori a 8.000 euro.

Per verificare in busta paga la spettanza del bonus è sufficiente confrontare la voce “Irpef lorda” con quella “detrazioni da lavoro dipendente”. Se la prima è superiore alla seconda allora il trattamento integrativo potrà essere erogato.

Bonus busta paga da luglio per i redditi superiori a 28 mila euro
Ai titolari di redditi superiori a 28 mila euro annui ma pari o inferiori a 40 mila è riservato l’articolo 2 del decreto legge n. 3, il quale prevede un’ulteriore detrazione dell’imposta lorda per le prestazioni rese dal 1º luglio al 31 dicembre 2020.

La detrazione in parola andrà quindi ad aggiungersi a quelle da lavoro dipendente e per familiari a carico attualmente vigenti.

Il decreto legge prevede due distinte fasce di contributo:

  • Redditi compresi tra 28 mila e 35 mila euro;
  • Redditi compresi tra 35 mila e 40 mila euro.

Analizziamole nel dettaglio.

Taglio del cuneo fiscale per i redditi compresi tra 28 mila e 35 mila euro
I titolari di redditi superiori a 28 mila ma pari o inferiori a 35 mila euro avranno diritto ad un’ulteriore detrazione pari a 480 euro annui aumentata del risultato della seguente formula:

120 * [(35.000 – reddito complessivo) / 7.000].
Ipotizziamo il caso di un dipendente con reddito complessivo pari a 30 mila euro. L’ulteriore detrazione dal 1º luglio al 31 dicembre sarà pari a:

480 + 120 * [(35.000 – 30.000) / 7.000] = 565,70 euro.
Naturalmente, la stessa formula dovrà essere fatta mensilmente da chi si occupa dell’elaborazione paghe per determinare la quota mensile di detrazione, in base alla simulazione di quello che sarà il reddito 2020. In questi casi sarà sufficiente dividere la quota annuale per 6 ed ottenere così la somma mensile spettante.

aglio del cuneo fiscale per i redditi compresi tra 35 mila e 40 mila euro
Posto che i titolari di redditi complessivi superiori a 40 mila euro non avranno diritto ad alcun bonus, a chi si colloca invece nella fascia compresa tra 35 mila e 40 mila euro spetterà una detrazione pari alla seguente formula: 480 * [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000].

Di conseguenza il dipendente Tizio titolare di un reddito complessivo di 37 mila euro avrà diritto dal 1º luglio al 31 dicembre 2020 ad un’ulteriore detrazione pari:

480 * [(40.000 – 37.000) / 5.000] = 288,00 euro.

Nuovo bonus Irpef: quanto spetta dal 1° luglio
Ecco in breve quanto spetta di nuovo bonus IRPEF ai lavoratori dipendenti, in base al loro reddito:

  • 100 euro mensili per i redditi fino a 28.000 €.
  • 80 euro per redditi da 28.001 a 35.000 €.
  • da 80 a 0 euro per redditi da 35.001 a 40.000 €.

Nel 2020 spetterà per un periodo di 6 mesi da luglio a dicembre, mentre per il 2021 spetterà per l’interno anno e quindi per dodici mensilità.

Applicazione dei nuovi bonus in busta paga
I sostituti d’imposta sono tenuti ad erogare il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione in busta paga, ripartendo gli importi fra le retribuzioni corrisposte a partire dal 1º luglio.

In sede di conguaglio di fine anno, si dovrà determinare l’importo effettivo delle agevolazioni in base al reddito complessivo del 2020. Le regole sono quelle già citate per il conguaglio del bonus Renzi, con una differenza: nel caso in cui l’importo da trattenere al dipendente sia superiore a 60 euro, il recupero dovrà avvenire in otto rate di pari importo a partire dalla retribuzione in cui si scontano gli effetti del conguaglio.

Per il bonus Renzi, invece, il recupero avviene in un’unica soluzione a patto che la retribuzione del lavoratore sia capiente.

Nuovo bonus Renzi: il reddito complessivo
Nella determinazione del bonus Renzi e del nuovo bonus 100 euro in busta paga da luglio ha fondamentale importanza il concetto di “reddito complessivo”. Questo rappresenta infatti il parametro per determinare la spettanza o meno del bonus.

Per reddito complessivo si intende l’ammontare dei redditi di ogni categoria (ad esempio redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, redditi fondiari) al netto di:

  • Reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;
  • Premi di risultato soggetti all’imposta sostitutiva del 10%.

È opportuno precisare che nel calcolo del reddito rientrano anche i compensi derivanti dall’affitto di immobili soggetti a cedolare secca.

Nuovo bonus busta paga: a chi spetta
Le agevolazioni fiscali previste dal decreto n. 3 si applicano ai titolari di redditi da lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati.

Rientrano altresì nella platea dei destinatari i seguenti redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente:

  • Soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • Collaboratori coordinati e continuativi;
  • Sacerdoti;
  • Lavoratori socialmente utili;
  • Tirocinanti e destinatari di borse di studio;
  • Soggetti che percepiscono indennità di mobilità, Cassa integrazione o NASPI;
  • Prestazioni derivanti dall’adesione a forme pensionistiche complementari.

Il bonus Renzi fino al 30 giugno
L’applicazione del bonus Renzi fino al 30 giugno prevede quattro distinte fasce di spettanza in base al Reddito ai fini IRPEF:

  • pari o inferiore a 8176 mila euro, non spetta il bonus;
  • da 8176 euro a 24.600 euro, spetta il bonus pieno pari a 960 euro annui;
  • superiore a 24.600 euro ma non superiore a 26.600 euro spetta il bonus ma riproporzionato in virtù di una formula che vedremo tra poco;
  • superiore a 26.600 euro non spetta il bonus.

Per la fascia 24.601 – 26.600 il bonus annuo spettante si calcola in questo modo:

  • 480 (coefficiente fisso stabilito per legge) * (26.600 – Reddito complessivo) / 2.000

Pensiamo a un lavoratore dipendente con reddito complessivo di 25.000 euro. Il bonus annuo spettante sarà pari a:

  • 480 * (26.600 – 25.000) / 2.000 = 384 euro.

Naturalmente, gli importi annui valgono per i periodi d’imposta 2019 e precedenti. Questo perché nel 2020 il bonus Renzi come l’abbiamo appena descritto, sarà applicato fino al 30 giugno 2020. Come capire quindi l’importo spettante in base alle “vecchie regole”? È sufficiente riproporzionare su sei mesi l’ammontare annuo del credito d’imposta.

Per farlo è necessario dividere l’ammontare annuo del bonus per 12 e successivamente moltiplicare il risultato per 6.

Esempio
Pensiamo a due dipendenti Tizio e Caio:

  • Tizio ha diritto ad un bonus annuo di 960 euro quindi da gennaio a giugno gli spetterà una somma complessiva di (960/12) * 6 = 480 euro;
  • Caio ha diritto ad un bonus annuo di 450 euro, di conseguenza da gennaio a giugno riceverà una somma di (450/12) * 6 = 225 euro.

Per un calcolo ancor più semplice si divide l’importo annuo del bonus per 2.

Bonus Renzi e conguaglio di fine anno
Il bonus Renzi, essendo legato al reddito complessivo, viene applicato nel corso dell’anno in base alla previsione di quelli che saranno i compensi totali del 2020. In sede di elaborazione delle paghe di dicembre (cosiddetto “conguaglio di fine anno”), una volta noto l’ammontare definitivo dei redditi 2020, si potrà procedere alla determinazione del bonus Renzi effettivamente spettante.

In sede di conguaglio di fine anno possono presentarsi due situazioni:

  • Il bonus Renzi anticipato nel corso del 2020 è inferiore a quello effettivamente spettante, il dipendente ha diritto al rimborso della differenza;
  • Il bonus Renzi anticipato nel corso del 2020 è superiore a quello effettivamente spettante, il dipendente vedrà trattenersi in busta la differenza.


Fonte : Lavoro e Diritti