Blocco dei licenziamenti e CIG: la nuova disciplina fino a fine anno

6 Luglio, 2021   |  

Si delinea il quadro del divieto di licenziamento e della CIG fino alla fine dell’anno. Ecco le nuove regole dettate dal D.L. n. 99/2021.

Blocco dei licenziamenti e CIG: importanti novità in ambito di cassa integrazione guadagni e divieto di licenziamento. Infatti, il 30 giugno 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 il D.L. n. 99/2021 (Decreto Lavoro) che dispone sostanzialmente due novità:

  1. Conferma del divieto assoluto di licenziamento solo per i settori più in crisi e la possibilità;
  2. Utilizzo della CIG per 13 settimane nel 2021 per tutte le altre aziende.

Come opera quindi la proroga selettiva del blocco del licenziamento? Quali sono le aziende che potranno utilizzare la CIG supplementare?

Vediamo quindi in dettaglio quali sono le nuove regole decorrenti dal 1° luglio 2021.

Proroga blocco dei licenziamenti: come funziona e chi riguarda
Si ricorda che il blocco dei licenziamenti è stato introdotto per la prima volta dal “Decreto Cura Italia” e riguarda tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti. Nello specifico il divieto si riferisce:

  • alle procedure di individuazione dei lavoratori coinvolti in licenziamenti collettivi;
  • al recesso individuale per giustificato motivo oggettivo.

È possibile, invece, procedere ai licenziamenti per giusta causa ovvero per motivi disciplinari.

Tale disciplina è stata via via prorogata dai diversi decreti leggi in continuità con l’evoluzione della pandemia e del Covid-19.

Quindi, il Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) ha previsto il blocco dei licenziamenti per le aziende che utilizzano ancora l’integrazione salariale COVID-19, fino al:

  • 30 giugno per le aziende che utilizzano la CIGO;
  • 31 ottobre per le aziende che utilizzano FIS e Cassa in deroga.

Divieto di licenziamento: settori e lavoratori esclusi
Nonostante il blocco del licenziamento, il datore di lavoro può comunque licenziare sei seguenti casi:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione;
  • lavoratori già impiegati nell’appalto, che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto

Chiaramente è possibile licenziare anche nelle seguenti fattispecie di licenziamento:

  • per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • per superamento del periodo di comporto;
  • entro il termine del periodo di prova;
  • per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
  • ad nutum del dirigente;
  • dei lavoratori domestici;
  • interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
  • interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo (in base alle disposizioni statutarie o regolamentari in vigore).

Cassa Integrazione nel settore moda e tessile
Dunque, il D.L. n. 99/2021 dispone la proroga – fino al 31 ottobre 2021 – del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato

Tali aziende qualora, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendano o riducano l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto approvato, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.

CIG, altri settori
Per tutti gli altri settori, esclusi quello tessile e moda, il decreto stabilisce che – a decorrere dal 1° luglio 2021 -le imprese, i quali non possano più fruire della CIGS, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021,

Attenzione però: il decreto legge non fa menzione di alcuna esenzione dal contributo addizionale per le imprese che non licenziano.



Fonte : Lavoro e Diritti