L’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% dell’IRPEF e delle addizionali sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (
legge n. 199/2025), richiede un’attenta valutazione e gestione in busta paga per evitare errori applicativi e futuri recuperi d’imposta. Occorre, infatti, individuare con la quota di incremento derivante da rinnovo contrattuale, verificare la corresponsione nell’anno 2026 e controllare la soglia reddituale 2025 del lavoratore. Alcuni esempi di calcolo possono aiutare a comprendere l’impatto sull’elaborazione del cedolino paga.
La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha previsto una misura di detassazione in favore di lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2025, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. Si tratta di una novità che si applica alle somme corrisposte nel solo anno 2026 e derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
La base imponibile agevolabile è costituita dalla quota di incremento retributivo riconducibile al rinnovo contrattuale e pagata nel 2026, non sull’intera retribuzione.
In pratica si tratta una imposta sostitutiva del 5% in luogo dell’IRPEF e delle addizionali su quella quota di retribuzione che scaturisce dall’aumento contrattuale.
N.B. L’agevolazione si applica automaticamente in assenza di espressa rinuncia scritta del lavoratore.
L’obiettivo della norma è duplice: da un lato sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti del settore privato, dall’altro incentivare la contrattazione collettiva, riducendo il carico fiscale sugli aumenti retributivi legati ai rinnovi dei CCNL o agli accordi collettivi aziendali.
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Identificazione della quota agevolabile
Già a partire dalla elaborazione della busta paga di competenza del mese di gennaio 2026, occorre procedere come segue:
1) individuare con precisione la quota di incremento derivante da rinnovo contrattuale. In presenza di aumenti tabellari, il collegamento con il rinnovo contrattuale è generalmente immediato; più complessa può risultare invece la gestione di incrementi assorbiti da superminimi o di voci composite, che richiedono una chiara tracciabilità dell’aumento;
2) verificarne la corresponsione nell’anno 2026;
3) controllare la soglia reddituale 2025 del lavoratore.
N.B. Qualora l’aumento sia parte di un meccanismo più ampio (es. assorbimento o superminimi), è fondamentale classificare correttamente la natura dell’incremento per evitare errori di tassazione.
Per rendere operativa l’applicazione dell’imposta sostitutiva, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, con cui ha provveduto ad istituire i codici tributo per il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi.
I principali codici tributo sono:
descrizione
1075 -Imposta sostitutiva IRPEF/addizionali sugli incrementi retributivi (
art. 1, c. 7,
L. n. 199/2025)
1609 -Imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi per contribuenti in Sicilia versati fuori regione
1926 – Per contribuenti in Sardegna versati fuori regione
1927 – Per contribuenti in Valle d’Aosta versati fuori regione
1310 – Imposta sostitutiva versata in Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta e dovuta fuori regione
In sede di compilazione del modello F24, i codici vanno indicati nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a debito versati”, con mese e anno di riferimento corretti (formato 00MM/AAAA).
Aspetti critici e punti di attenzione
1) Rinuncia scritta del dipendente
L’agevolazione è proposta dal sostituto d’imposta salvo rinuncia esplicita del lavoratore: serve un’attenta gestione documentale delle rinunce per eventuali verifiche fiscali.
2) Controllo soglia reddituale
Dev’essere verificato il reddito 2025 per ciascun lavoratore interessato: la soglia di 33.000 euro è condizione necessaria per beneficiare del regime agevolato.
3) Arretrati e quote non ricorrenti
Gli arretrati o le somme riferite ad anni precedenti possono ricadere nella tassazione separata IRPEF (
art. 17
TUIR) e non nel regime agevolato.
N.B. È fondamentale, anche in ottica di controlli futuri, che la busta paga evidenzi in modo chiaro la quota di incrementoda rinnovo contrattuale, l’imposta sostitutiva applicata, la distinzione rispetto alle altre componenti retributive tassate ordinariamente.
Esempi di calcolo
Per comprendere meglio l’impatto pratico della misura, può essere utile analizzare alcuni esempi numerici.
Esempio n. 1 – Aumento mensile da rinnovo contrattuale
Un lavoratore dipendente del settore privato ha percepito nel 2025 un reddito complessivo da lavoro dipendente pari a 28.000 euro. Nel 2026, a seguito del rinnovo del CCNL, riceve un aumento tabellare di 120 euro lordi mensili.
Nel cedolino di gennaio 2026:
Retribuzione ordinaria: tassazione IRPEF ordinaria;
Aumento da rinnovo: 120 euro.
Sull’aumento si applica l’imposta sostitutiva:
120 × 5% = 6 euro.
Il lavoratore percepisce quindi un aumento netto pari a 114 euro, anziché un importo sensibilmente inferiore se l’aumento fosse stato assoggettato alle aliquote IRPEF ordinarie.
Esempio n. 2 – Aumento annuo corrisposto in un’unica soluzione
Un lavoratore con reddito 2025 pari a 31.500 euro riceve nel 2026 un incremento retributivo complessivo di 1.800 euro, erogato in un’unica soluzione a luglio 2026 in applicazione del rinnovo contrattuale.
L’intero importo di 1.800 euro rientra nel perimetro dell’agevolazione:
Imposta sostitutiva: 1.800 × 5% = 90 euro.
L’importo netto erogato a titolo di aumento sarà quindi pari a 1.710 euro, fermo restando il trattamento contributivo, che resta ordinario.
Esempio n. 3 – Rinuncia del lavoratore al regime sostitutivo
Un lavoratore, pur rientrando nei limiti di reddito, comunica al datore di lavoro la rinuncia all’imposta sostitutiva perché intende beneficiare pienamente di detrazioni per familiari a carico.
In questo caso, l’aumento da rinnovo confluisce integralmente nella retribuzione imponibile IRPEF e viene tassato con le aliquote ordinarie, senza applicazione della sostitutiva del 5%. Il payroll dovrà conservare evidenza della rinuncia per giustificare il diverso trattamento fiscale.
Debhorah Di Rosa