Definite le regole e i criteri per l’individuazione delle attività stagionali. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6 del 2025, dopo aver sottolineato che il potere di contrattazione spetta alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ha rimarcato come questo possa ben esercitarsi anche al secondo livello di contrattazione, sia con le associazioni territoriali che con le “loro” rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie, visto lo specifico richiamo all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Il tutto, però, nel rispetto di specifiche condizioni. Quali?
Con una norma di interpretazione autentica, valevole anche per il passato (cosa che, ad esempio, si riflette anche sui giudizi in corso non ancora passati in giudicato), il Legislatore ha inteso fare chiarezza, in un settore, quello dei contratti per attività stagionali, ove un recente indirizzo della Corte di Cassazione (sentenza n. 9243 del 4 aprile 2023) aveva messo diversi “paletti”, laddove aveva affermato che nel concetto di lavoro stagionale vanno comprese soltanto le prestazioni collegate ad attività stagionali in senso stretto e non anche le intensificazioni delle attività scaturenti da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico-produttiva.
Le novità del Collegato Lavoro
L’art. 11 della legge n. 203/2024 afferma che “L’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Caratteristiche dei contratti per attività stagionali
Prima di entrare nel merito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, ritengo opportuno richiamare alcune caratteristiche dei contratti per attività stagionali:
a) non sono soggetti al limite dei 24 mesi previsti, in via generale, per i contratti a tempo determinato “normali”;
b) sono esenti dalla apposizione di una condizione, atteso che la stessa stagionalità può definirsi una causale;
c) non sono soggetti al rispetto dello “stop and go”;
d) sono esenti dai limiti quantitativi previsti dalla normativa sui contratti a tempo determinato;
e) sono esenti dal pagamento del contributo addizionale e dallo 0,50% per ogni rinnovo (ma tale disposizione si applica soltanto ai contratti regolamentati dal D.P.R. n. 1525/1963);
f) generano diritti di precedenza per ulteriori attività stagionali per i lavoratori i quali, debbono esercitare tali diritti entro i tre mesi successivi alla fine del contratto, o entro il limite diverso stabilito dalla contrattazione collettiva;
g) le proroghe, come nei contratti a tempo determinato “normali”, sono sempre quattro in 24 mesi, ma tale rigidità si allenta per il fatto che nel contratto stagionale non sussiste, come detto pocanzi, lo “stacco” tra due rapporti a termine.
I chiarimenti del Ministero del Lavoro
La nota ministeriale (circolare n. 6 del 2025), dopo aver sottolineato che il potere di contrattazione spetta alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ha rimarcato come questo possa ben esercitarsi anche al secondo livello di contrattazione, sia con le associazioni territoriali che con le “loro” rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie, visto lo specifico richiamo all’art. 51 del D.L.vo n. 81/2015.
L’ampia descrizione fornita dall’art. 11 affida alla contrattazione collettiva di ogni livello la possibilità di individuare casistiche di stagionalità aderenti a specifiche realtà legate alla produzione, senza che ciò possa dar luogo ad interventi della Magistratura. Il tutto, però, nel rispetto di specifiche condizioni in quanto le parti non potranno effettuare soltanto richiami formali alla nuova disposizione, ma saranno tenute a focalizzare in concreto ed in modo specifico quanto detto dalla disposizione di interpretazione autentica con riferimento alle attività definite stagionali. Se ciò non sarà fatto, il rischio che il giudice intervenga di nuovo rimane anche perché si potrebbero profilare motivi di contrasto con la Direttiva n. 1999/70/Ce sui contratti a tempo determinato, atteso che l’accordo quadro recepito nella predetta direttiva impone agli Stati membri, alfine di prevenire abusi derivanti dalla successione dei contratti a tempo determinato di introdurre una o più misure relative a:
a) ragioni oggettive per la giustificazione del rinnovo dei contratti;
b) durata massima totale dei contratti a tempo determinato che si susseguono;
c) numero dei rinnovi dei predetti contratti.
Ora, siccome per i contratti stagionali che sono una “species” del più ampio genere del contratto a tempo determinato, come ricorda la circolare n. 6/2025, le misure riportate sub b) e c) non ci sono, è necessario ben specificare le ragioni oggettive alla base dei contratti stagionali che si vanno a sottoscrivere.
Indubbiamente, il ruolo della Magistratura, a fronte di tale interpretazione autentica con effetto retroattivo, diviene marginale e potrà rivivere, soltanto, nella misura in cui la contrattazione collettiva non definirà in maniera concreta e specifica le casistiche (penso, ad esempio, alle fluttuazioni dei mercati serviti dall’impresa)
30 Aprile 2025
Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro