Assunzione obbligatoria disabili e categorie protette

11 Marzo, 2022   |  

Come funziona il collocamento mirato a sostegno delle persone con disabilità: l’obbligo di assunzione nei confronti dei portatori di handicap, le categorie.
La legge tutela le persone con disabilità anche nella fase di costituzione del rapporto di lavoro, obbligando le aziende che presentino determinate caratteristiche dimensionali all’assunzione di tali soggetti, se inseriti in apposite liste di “collocamento mirato”.

Il collocamento mirato – meglio conosciuto come assunzione obbligatoria dei disabili e categorie protette – rappresenta pertanto una forma di sostegno nei confronti dei lavoratori svantaggiati che, proprio in ragione delle loro condizioni fisiche e/o psichiche, troverebbero difficilmente collocazione nel mondo del lavoro. Il numero di disabili da assumere varia in relazione alle dimensioni aziendali. Come vedremo, però, le garanzie non sono limitate solo alle persone che presentano handicap ma anche alle cosiddette “categorie protette” ossia alle persone che, non per loro colpa, si sono venute a trovare in una situazione di maggior svantaggio (orfani, profughi, familiari di grandi invalidi, vittime del terrorismo, ecc.).

La materia, originariamente disciplinata dalla legge n. 68 del 1999, è stata modificata dal decreto legislativo n. 151/2015.

Ma procediamo con ordine e vediamo chi ha diritto all’assunzione obbligatoria disabili e quali aziende invece sono tenute a rispettare tali obblighi.

Quali sono i disabili a cui spetta l’assunzione obbligatoria?
La prima questione da affrontare quando si parla di assunzione obbligatoria disabili è individuare i soggetti beneficiari di tale disciplina.

Rientrano nella categoria delle persone disabili:

  • gli invalidi civili, cioè soggetti in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e di portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • gli invalidi le cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, siano ridotte in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (si tratta dei soggetti che hanno titolo a percepire il trattamento di invalidità);
  • gli invalidi del lavoro, cioè le persone con un grado di invalidità derivante dall’attività lavorativa superiore al 33%, accertata dall’Inail;
  • i soggetti non vedenti, intendendosi per tali coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
  • i soggetti sordomuti;
  • gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio, cioè i soggetti con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23.12.1978, n. 915;
  • i soggetti divenuti invalidi in costanza di rapporto di lavoro nel settore privato, a causa di infortunio sul lavoro o malattia purché: 1) sia stato dichiarato inabile a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, 2) tale inabilità non deve essere stata causata da inadempimento imputabile al datore di lavoro, 3) la riduzione della capacità lavorativa sia almeno pari al 60%. Il lavoratore normodotato diviene computabile nella quota di riserva, dalla data della certificazione medica che attesta la riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%, con la conseguenza che l’attestazione di osservanza degli obblighi legati alla L. n. 68/1999 risulta legittima, ancorché questa unità aggiuntiva di copertura non emerga dal prospetto informativo inviato in data antecedente.

Quali sono le categorie protette che hanno diritto all’assunzione obbligatoria?
Oltre ai disabili, la legge garantisce tutela anche alle cosiddette categorie protette costituite da:

  • orfani, coniugi superstiti e soggetti equiparati di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
  • coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
  • profughi italiani rimpatriati a cui sia stato riconosciuto tale status. Analoga garanzia di avviamento è rivolta ai centralinisti telefonici non vedenti, ai massaggiatori e ai massofisioterapisti non vedenti, ai terapisti della riabilitazione non vedenti, agli insegnanti non vedenti;
  • vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, loro coniugi e figli superstiti, fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi.

Quali aziende sono tenute all’assunzione obbligatoria?
Obbligati all’assunzione di disabili e di appartenenti alle categorie protette sono solo le aziende, pubbliche o private, che presentano determinati requisiti dimensionali. Queste devono avere almeno 15 dipendenti. L’assunzione obbligatoria del lavoratore disabile non è più vincolata a una nuova assunzione dopo il raggiungimento della soglia minima di 15 dipendenti computabili, ma scatta contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili.

Quanti lavoratori disabili o di categorie protette bisogna assumere?
Il numero di disabili o di appartenenti a categorie protette da assumere obbligatoriamente è variabile ed è pari a:

  • 1 lavoratore disabile per i datori da 15 a 35 dipendenti;
  • 2 lavoratori disabili per i datori da 36 a 50 dipendenti;
  • 7% dell’organico per i datori con oltre 50 dipendenti.

A favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della L. 26.12.1981, n. 763, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’art. 3, co. 3, 4 e 6, e all’art. 4, co. 1, 2 e 3, della L. n. 68/1999; la quota è pari a 1 unità per i datori che occupano da 51 a 150 dipendenti (art. 18, co. 2, L. n. 68/1999). Tale quota di riserva è attribuita anche ai cosiddetti “care leavers”, ossia a coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Come si calcolano le dimensioni dell’azienda?
È importante determinare quali sono i lavoratori dipendenti presso l’azienda da computare nei limiti dimensionali oltre i quali scattano gli obblighi di assunzione.

Vanno innanzitutto considerati “dipendenti” tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.

Quanto ai lavoratori occupati in regime di smart working, essi devono essere inclusi nella base di computo per determinare il numero di soggetti disabili da assumere.

Non vanno invece calcolati i:

  • lavoratori occupati obbligatoriamente;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • lavoratori con qualifica di dirigenti; la qualifica attribuita deve corrispondere anche al CCNL applicato;
  • lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
  • lavoratori assunti con contratto di lavoro a domicilio;
  • lavoratori utilizzati per effetto di un contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
  • lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all’estero per la durata di tale attività;
  • soggetti appartenenti alle categorie protette;
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • lavoratori che aderiscono al programma di emersione;
  • lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
  • lavoratori in telelavoro, purché occupati con questa modalità contrattuale a tempo pieno.

Elenchi e graduatorie
Il dipendente che rientra nelle categorie per le quali vige l’assunzione obbligatoria è tenuto a iscriversi presso appositi elenchi tenuti dagli uffici del collocamento obbligatorio che si trovano nel luogo di propria residenza. Ci si può comunque iscrivere anche nell’elenco di altro servizio nel territorio nazionale, previa cancellazione dall’elenco in cui si risultava già iscritti.

All’interno di tali uffici sussiste un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, che valuta le capacità lavorative e predispone controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.

Come avviene l’assunzione?
I datori di lavoro e gli enti pubblici economici tenuti all’assunzione di disabili e categorie protette possono procedere alla richiesta nominativa o mediante la stipula di convenzioni.



Fonte : La Legge per Tutti