Assegno al nucleo familiare 2017/2018

23 Giugno, 2017   |  

L’Inps ha diramato con Circolare n. 87/2017 i nuovi limiti reddituali per il periodo 1/7/2017 – 30/06/2018.
Tenuto conto che la variazione dell’indice dei prezzi al consumo tra il 2015 e il 2016 è risultato inferiore a zero (fonte Istat),  ai sensi di quanto disposto dall’art 1 co. 287 L. n. 208/2015 , l’Istituto stabilisce che  “restano fermi per l’anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 (..), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari”.

I lavoratori che intendono beneficiare dell’Assegno al nucleo familiare devono possedere i requisiti stabiliti per l’erogazione e devono inoltrare apposita domanda al proprio Datore di Lavoro. Quest’ultimo ha l’obbligo di verificare la corretta compilazione della richiesta e la sussistenza dei requisiti per la corresponsione dell’ANF.
Le condizioni per ottenere l’assegno sono:
Presenza di un nucleo familiare
Determinati limiti reddituali
Mancata erogazione di altri assegni o trattamenti familiari.

Si evidenzia che con l’entrata in vigore della L.n. 76/2016 i riferimenti normativi, discendano da leggi o regolamenti, con  riferimento al “coniuge” trovano applicazione anche a coloro che hanno contratto Unione Civile e che intendano richiedere l’ANF.

Si analizzano i casi in cui il lavoratore debba necessariamente richiedere in via preventiva all’Inps autorizzazione per il riconoscimento dell’assegno, affinché determinati soggetti possano considerarsi componenti del nucleo familiare.
In particolare il lavoratore dovrà presentare apposita istanza all’Inps (Mod. ANF 42) in via telematica sul sito dell’Istituto, direttamente o tramite Patronato, ovvero mediante il Contact Center Telefonico. Si ricorda che la preventiva autorizzazione è necessaria solamente se l’ANF viene anticipato dal Datore di Lavoro. Qualora invece la prestazione è garantita direttamente dall’Istituto non ricorre tale esigenza.
Per l’accoglimento della domanda dovranno prodursi i documenti necessari esclusivamente all’atto della prima richiesta.

L’autorizzazione è obbligatoria per ricondurre nel nucleo familiare:

– fratelli, sorelle, nipoti;
– figli di genitori divorziati,  legalmente separati, oppure legalmente riconosciuti dall’altro genitore in assenza di matrimonio;
– figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto da divorzio;
– figli maggiorenni sino ai 21 anni, purché studenti od apprendisti, in caso di nuclei numerosi;
– familiari inabili al lavoro e minori con difficoltà persistenti allo svolgimento di attività tipiche per la loro età;
– familiari residenti in altri Stati dell’Unione Europea o convenzionati con il nostro Paese;
– nipoti minorenni di nonni o nonne richiedenti.
L’autorizzazione è sempre necessaria nel caso manchi la dichiarazione del coniuge del lavoratore richiedente, con la quale si attesta che non si usufruisce di altri ANF o trattamenti di famiglia.



Fonte : Leggi di Lavoro